Corte costituzionale

Sentenza n. 63/1966

Corte cost., sent. 10 giugno 1966, n. 63

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
63/1966
Data di deposito
10 giugno 1966
Data di decisione
1° giugno 1966
Esito
Illegittimità costituzionale
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Giuseppe Branca
Presidente
AMBROSINI
ECLI
ECLI:IT:COST:1966:63

Norme oggetto del giudizio

Parametri

Massime

Massima n. 2622

La prescrizione e' modo generale d'estinzione dei diritti: percio' la garanzia costituzionale d'un diritto non vieta, di per se', che esso si estingua per il decorso del tempo. La tutela costituzionale da' al diritto soggettivo una forza maggiore di quella che gli deriverebbe dalla legge ordinaria, ma non lo rende necessariamente perpetuo poiche', se alla base della prescrizione sta un'esigenza di certezza dei rapporti giuridici, questa tocca di regola qualunque diritto, compresi quelli costituzionalmente garantiti.

Massima n. 2623

Il diritto della personalita' e' imprescrittibile solo nel senso che le facolta' di cui si compone, potranno sempre esercitarsi per un lunghissimo periodo di tempo, non nel senso che anche le pretese patrimoniali, derivanti di volta, in volta, dalla lesione di quel diritto, possano farsi valere in perpetuo. Dissociazione, questa, che si produce anche in altri rapporti, come accade per il diritto agli alimenti, che e' imprescrittibile, mentre si prescrivono in un quinquennio le singole annualita' delle prestazioni alimentari. Di conseguenza, anche quando si qualifichi il diritto alla retribuzione sufficiente come diritto della personalita', la imprescrittibilita' concernerebbe il diritto al salario, ma non le prestazioni salariali dovute periodicamente dal datore di lavoro. L'indisponibilita' del diritto alle prestazioni salariali - che ne comporterebbe la imprescrittibilita' (art. 2934 Codice civile) - non e' sancita nell'art. 36 ne' si ricava da altre norme della Costituzione, mentre l'irrinunciabilita' al diritto da parte del lavoratore, come si desume a fortiori dall'ultimo comma dello stesso art. 36, che stabilisce l'irrinunciabilita' del diritto alle ferie e al riposo settimanale, essendo concetto meno ampio dell'indisponibilita' richiamata dal Codice civile, non basta a rendere perpetuo un diritto soggettivo. L'art. 4 che garantisce il diritto al lavoro - al pari dell'art. 3 - non contiene precetti od insegnamenti sulla sorte delle singole prestazioni salariali, ne' l'inviolabilita' dei diritti dell'uomo ex art. 2 della Costituzione esclude che il tempo consumi le pretese di carattere patrimoniali ad esse collegate. Non e' fondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 2948, n. 5 del Codice civile, secondo cui si prescrivono in cinque anni le indennita' spettanti per la cessazione del rapporto di lavoro, in riferimento agli artt. 3, 4 e 36 della Costituzione.

Massima n. 2624

Sono costituzionalmente illegittimi, in riferimento all'articolo 36 della Costituzione gli artt. 2948, n. 4, 2955, n. 2 e 2956, n. 1 del Codice civile, limitatamente alla parte in cui consentono che la prescrizione del diritto alla retribuzione decorra durante il rapporto di lavoro. Il precetto costituzionale ammette la prescrizione del diritto al salario, ma non ne consente il decorso finche' permane il rapporto di lavoro durante il quale essa maschera spesso una rinunzia ad una parte dei propri diritti nel timore del recesso (licenziamento). Le norme indicate, anche se non si riferiscono al negozio di rinuncia, consentono che la prescrizione prenda inizio dal momento in cui matura il diritto ad ogni singola prestazione salariale. Pur in assenza di ostacoli giuridici a far valere il diritto al salario, sussistono peraltro ostacoli materiali, in quanto il lavoratore puo' essere indotto a non esercitare il proprio diritto per lo stesso motivo per cui molte volte e' portato a rinunciarvi, cioe' per timore del licenziamento. Ma l'art. 36 della Costituzione ha inteso vietare qualsiasi tipo di rinunzia, anche quella che in particolari situazioni puo' essere implicata nel mancato esercizio del proprio diritto e pertanto, nel fatto che si lasci decorrere la prescrizione. La rinunzia, quando e' fatta durante il rapporto, non puo' essere considerata una libera espressione di volonta' negoziale e la sua invalidita' a tutela del contraente piu' debole e' sancita dalla norma costituzionale.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la illegittimità costituzionale degli artt. 2948 n. 4, 2955, n. 2, e 2956, n. 1, del Codice civile limitatamente alla parte in cui consentono che la prescrizione del diritto alla retribuzione decorra durante il rapporto di lavoro;

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 2948, n. 5, del Codice civile proposta, in riferimento agli artt. 3, 4 e 36 della Costituzione, con l'ordinanza citata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 1 giugno 1966.

GASPARE AMBROSINI - NICOLA JAEGER -

GIOVANNI CASSANDRO - BIAGIO

PETROCELLI - ANTONIO MANCA - ALDO

SANDULLI - GIUSEPPE BRANCA - MICHELE

FRAGALI - COSTANTINO MORTATI -

GIUSEPPE CHIARELLI - GIOVANNI

BATTISTA BENEDETTI - FRANCESCO PAOLO

BONIFACIO.

Testo integrale

Per le sentenze della Corte costituzionale anteriori al 2025 LexTools pubblica massime, norme e dispositivo. Il testo integrale è sul sito della Corte costituzionale.

Testo e massime: Corte costituzionale, dati.cortecostituzionale.it, licenza CC BY-SA 3.0 IT (creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/it/). Impaginato da LexTools; il testo riprodotto resta sotto la stessa licenza. Fonti e licenze