Corte costituzionale
Sentenza n. 50/1966
Corte cost., sent. 26 maggio 1966, n. 50
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 50/1966
- Data di deposito
- 26 maggio 1966
- Data di decisione
- 17 maggio 1966
- Esito
- Illegittimità costituzionale
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Francesco Paolo Bonifacio
- Presidente
- AMBROSINI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1966:50
Norme oggetto del giudizio
- contratto o accordo collettivo di lavoro del 18 ottobre 1950
- art. 1, legge n. 741 del 14 luglio 1959
- decreto del Presidente della Repubblica n. 1011 del 14 luglio 1960
Parametri
Massime
Massima n. 2598
Nell'ambito della delega concessa al governo dall'art. 1 della legge 14 luglio 1959 n. 741 per l'emanazione di norme giuridiche aventi forza di legge, al fine di assicurare minimi inderogabili di trattamento economico e normativo ai lavoratori, rientrano anche le disposizioni che approntino in qualche misura una garanzia di conservazione del posto, come quelle contenute nell'accordo interconfederale 18 ottobre 1950, sui licenziamenti individuali di lavoratori dipendenti da imprese industriali, reso obbligatorio erga omnes con D.P.R. 14 luglio 1960 n. 1011. Il D.P.R. 14 luglio 1960 n. 1011, che ha reso obbligatorio erga omnes l'accordo interconfederale 18 ottobre 1950 sui licenziamenti individuali di lavoratori dipendenti da imprese industriali, e' costituzionalmente illegittimo - in riferimento agli artt. 76 e 77 Cost., per eccesso di delega rispetto all'art. 1 della legge 14 luglio 1959 n. 741 - limitatamente alla parte in cui disciplina l'intervento di conciliazione delle organizzazioni di categoria. Per contro la questione di legittimita' costituzionale del citato decreto - in riferimento sia agli artt. 76 e 77, che all'art. 102 Cost. - e' infondata per quanto concerne l'estensione erga omnes del diritto del lavoratore di adire il collegio di conciliazione e arbitrato e dell'obbligo del datore di lavoro, ove il licenziamento non sia ritenuto giustificato, di ripristinare il rapporto o pagare una penale.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
riuniti i cinque giudizi di cui in epigrafe:
a) dichiara la illegittimità costituzionale del D.P.R. 14 luglio 1960, n. 1011, contenente "norme sui licenziamenti individuali dei lavoratori dipendenti dalle imprese industriali", per la sola parte in cui disciplina l'intervento di conciliazione delle organizzazioni di categoria;
b) dichiara, per le altre parti dello stesso decreto, non fondata la questione di legittimità costituzionale sollevata con le ordinanze 5 maggio 1964 della Corte di appello di Napoli, 24 novembre 1964 del Pretore di Milano, 23 dicembre 1964 e 27 gennaio 1965 del Tribunale di Milano e 3 marzo 1965 del Pretore di Monza, in relazione alla legge 14 luglio 1959, n. 741, ed in riferimento agli artt. 76 e 77 della Costituzione;
c) dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale delle stesse norme sollevata con ordinanza 5 maggio 1964 della Corte di appello di Napoli in riferimento all'art. 102 della Costituzione.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 17 maggio 1966.
GASPARE AMBROSINI - GIUSEPPE CASTELLI
AVOLIO - ANTONINO PAPALDO - NICOLA
JAEGER - GIOVANNI CASSANDRO - BIAGIO
PETROCELLI - ANTONIO MANCA - ALDO
SANDULLI - GIUSEPPE BRANCA - MICHELE
FRAGALI - COSTANTINO MORTATI -
GIUSEPPE CHIARELLI - GIUSEPPE VERZÌ
- GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI -
FRANCESCO PAOLO BONIFACIO.
Testo integrale
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