Corte costituzionale
Sentenza n. 3/1966
Corte cost., sent. 13 gennaio 1966, n. 3
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 3/1966
- Data di deposito
- 13 gennaio 1966
- Data di decisione
- 7 gennaio 1966
- Esito
- Illegittimità costituzionale
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Aldo Sandulli
- Presidente
- AMBROSINI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1966:3
Norme oggetto del giudizio
- art. 28, n.5, codice penale
- art. 29, codice penale
- art. 183, comma 1, lett.a, regio decreto n. 70 del 21 febbraio 1995
- art. 36, comma 1, legge n. 1035 del 6 luglio 1939
- art. 42, comma 1, n.1, legge n. 934 del 25 luglio 1941
- art. 183, comma 3, regio decreto n. 70 del 21 febbraio 1995
- art. 29, comma 1, lett.a, regio decreto legge n. 2383 del 31 dicembre 1925
- art. 29, comma 4, regio decreto legge n. 2383 del 31 dicembre 1925
- art. 28, comma 3, codice penale
- art. 43, comma 2, regio decreto legge n. 680 del 3 marzo 1938
- art. 42, comma 2, legge n. 934 del 25 luglio 1941
- art. 43, comma 1, n.1, regio decreto legge n. 680 del 3 marzo 1938
- art. 43, legge n. 934 del 25 luglio 1941
- art. 37, comma 1, legge n. 1035 del 6 luglio 1939
Parametri
Massime
Massima n. 2480
In applicazione al principio insito nell'art. 3 cost., secondo il quale e' ammissibile una disparita' di trattamento in situazioni analoghe solo se e' giustificata, va dichiarata l'illegittimita' costituzionale dell'art. 28, n. 5, cod. pen., laddove prevede per il personale degli enti pubblici e i loro aventi causa la perdita degli stipendi, delle pensioni e degli assegni aventi carattere retributivo e che siano a carico dello Stato o di altro ente pubblico, per effetto di condanna penale che importi l'interdizione dai pubblici uffici. Infatti la disparita' che ne risulta in danno delle persone sopra menzionate rispetto a tutte le altre che non percepiscono da enti pubblici alcuno degli indicati emolumenti retributivi, non appare ispirata a ragioni sufficienti a giustificarla, ne' poggiata su idonea base.
Massima n. 2481
La retribuzione dei lavoratori - tanto quella corrisposta nel corso del rapporto di lavoro, quanto quella differita, a fini previdenziali, alla cessazione di tale rapporto, e corrisposta, sotto forma di trattamento di liquidazione o di quiescienza, a seconda dei casi, allo stesso lavoratore o ai suoi aventi causa - e' fatta oggetto, sul piano morale e su quello patrimoniale, di particolare protezione nel vigente ordine costituzionale, fondato, appunto, sul lavoro (art. 1 cost.), posto che l'art. 36 cost., garantisce espressamente il diritto alla retribuzione proporzionata alla quantita' e qualita' del lavoro prestato ed in ogni caso sufficiente ad assicurare al lavoratore e alla famiglia un'esistenza libera e dignitosa. Ne consegue che, pur non potendosi escludere in via assoluta la possibilita' della privazione di tale diritto quale misura sanzionatoria, e' certamente in contrasto col precetto costituzionale collegare indiscriminatamente, come fa l'art. 28, n. 5 cod. pen., integrato dall'art. 29, per il personale degli enti pubblici e i loro aventi causa, la perdita di esso al solo fatto che il titolare abbia riportato la condanna a una certa pena detentiva.
Massima n. 2482
In applicazione dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87, dichiarata l'illegittimita' costituzionale, in relazione agli artt. 3 e 36 cost., dell'art. 28, secondo comma, n. 5 cod. pen., limitatamente alla parte in cui i diritti in esso previsti, traggono titolo da un rapporto di lavoro, va dichiarata altresi' la illegittimita' costituzionale delle seguenti altre norme, con la stessa limitazione indicata a proposito dell'art. 28 cit.; terzo comma dello stesso art. 28 del Cod. pen.; dell'art. 183 comma primo lett. a, e comma terzo del T.U. 21 febbraio 1895 n. 70, sulle pensioni civili e militari; art. 29, primo comma, lett. a, e quarto comma, del R.D.L. 31 dicembre 1925 n. 680, sull'ordinamento della Cassa di previdenza per le pensioni degli impiegati degli enti locali; dell'art. 42, comma primo n. 1, e comma secondo, e art. 43 della legge 25 luglio 1941 n. 934, sull'ordinamento della Cassa di previdenza per le pensioni ai salariati degli enti locali; dell'art. 36, comma primo, e art. 37, comma primo, della legge 6 luglio 1939 n. 1035, sull'ordinamento della Cassa di previdenza per le pensioni dei salariati.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 28, secondo comma, n. 5, del Codice penale, limitatamente alla parte in cui i diritti in esso previsti traggono titolo da un rapporto di lavoro;
dichiara inoltre, a norma dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87, l'illegittimità costituzionale:
1) del terzo comma dello stesso art. 28 del Codice penale, nei medesimi limiti;
2) dell'art. 183, comma primo, lett. a, e comma terzo, del T.U. 21 febbraio 1895, n. 70, sulle pensioni civili e militari;
3) dell'art. 29, comma primo, lett. a, e comma quarto, del R.D.L. 31 dicembre 1925, n. 2383, sul trattamento di quiescenza dei salariati statali;
4) dell'art. 43, comma primo, n. 1, e comma secondo, del R.D.L. 3 marzo 1938, n. 680, sull'ordinamento della Cassa di previdenza per le pensioni degli impiegati degli enti locali;
5) dell'art. 42, comma primo, n. 1, e comma secondo, e dell'art. 43 della legge 25 luglio 1941, n. 934, sull'ordinamento della Cassa di previdenza per le pensioni ai salariati degli enti locali;
6) dell'art. 36, comma primo, e dell'art. 37, comma primo, della legge 6 luglio 1939, n. 1035, sull'ordinamento della Cassa di previdenza per le pensioni dei sanitari.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 7 gennaio 1966.
GASPARE AMBROSINI - GIUSEPPE CASTELLI
AVOLIO - ANTONINO PAPALDO - NICOLA
JAEGER - GIOVANNI CASSANDRO - BIAGIO
PETROCELLI - ANTONIO MANCA - ALDO
SANDULLI - GIUSEPPE BRANCA - MICHELE
FRAGALI - COSTANTINO MORTATI -
GIUSEPPE CHIARELLI - GIUSEPPE VERZÌ
- GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI -
FRANCESCO PAOLO BONIFACIO.
Testo integrale
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