Corte costituzionale

Sentenza n. 25/1966

Corte cost., sent. 23 marzo 1966, n. 25

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
25/1966
Data di deposito
23 marzo 1966
Data di decisione
17 marzo 1966
Esito
Illegittimità costituzionale
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Francesco Paolo Bonifacio
Presidente
AMBROSINI
ECLI
ECLI:IT:COST:1966:25

Norme oggetto del giudizio

  • art. 4, comma 2, legge n. 1539 del 5 ottobre 1962
  • art. 5, comma 1, legge n. 1539 del 5 ottobre 1962
  • art. 5, comma 5, legge n. 1539 del 5 ottobre 1962

Parametri

Massime

Massima n. 2532

Il principio di eguaglianza sancito nell'art. 3 Cost. - in quanto vieta che la legge ponga una disciplina che direttamente o indirettamente dia vita a non giustificata disparita' di trattamento delle situazioni giuridiche, indipendentemente dalla natura e dalla qualificazione dei soggetti cui queste vengono imputate - si applica anche alle persone giuridiche. Il legislatore puo' disporre che un organo collegiale della pubblica amministrazione composto anche con la partecipazione di membri provenienti dai gruppi sociali operanti nel settore, ma in tal caso - ove nella realta' sociale esista una pluralita' di gruppi, in contrapposizione o in concorrenza fra loro - per evitare che i componenti possano agire nell'interesse del gruppo di provenienza piuttosto che in quello obiettivo dell'amministrazione e' necessario che sia disposto un sistema tale da assicurare la parita' fra i gruppi stessi, pena la violazione dell'art. 97 Cost. E' costituzionalmente illegittimo - in riferimento all'articolo 97 comma primo Cost. - l'art. 5 commi primo e quinto della legge 5 ottobre 1962 n. 1539, contenente provvedimenti in favore dei mutilati e invalidi civili, nella parte in cui dispone che "un medico nominato componente delle commissioni provinciali e della commissione centrale sia della libera associazione nazionale mutilati e invalidi civili o di altri enti o associazioni piu' rappresentativi". Non e' invece fondata - in riferimento agli artt. 3, 2, 4, e 18 Cost. - la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 4 comma secondo, della legge citata, concernente l'avvio dei mutilati e invalidi civili ai centri di rieducazione professionale della nominata associazione.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la illegittimità costituzionale dell'art. 5, commi primo e quinto, della legge 5 ottobre 1962, n. 1539, contenente "provvedimenti in favore dei mutilati e invalidi civili", nella parte in cui dispone che un medico nominato componente delle Commissioni provinciali e della Commissione centrale sia "della Libera associazione nazionale mutilati e invalidi civili o di altri enti o associazioni più rappresentativi";

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 4, comma secondo, della legge 5 ottobre 1962, n. 1539, in riferimento agli artt. 3, 2, 4 e 18 della Costituzione.

Casi' deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 17 marzo 1966.

GASPARE AMBROSINI - GIUSEPPE CASTELLI

AVOLIO - ANTONINO PAPALDO - NICOLA

JAEGER - GIOVANNI CASSANDRO - BIAGIO

PETROCELLI - ANTONIO MANCA - ALDO

SANDULLI - GIUSEPPE BRANCA - MICHELE

FRAGALI - GIUSEPPE CHIARELLI -

GIUSEPPE VERZÌ - GIOVANNI BATTISTA

BENEDETTI - FRANCESCO PAOLO

BONIFACIO.

Testo integrale

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