Corte costituzionale
Sentenza n. 25/1966
Corte cost., sent. 23 marzo 1966, n. 25
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 25/1966
- Data di deposito
- 23 marzo 1966
- Data di decisione
- 17 marzo 1966
- Esito
- Illegittimità costituzionale
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Francesco Paolo Bonifacio
- Presidente
- AMBROSINI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1966:25
Norme oggetto del giudizio
- art. 4, comma 2, legge n. 1539 del 5 ottobre 1962
- art. 5, comma 1, legge n. 1539 del 5 ottobre 1962
- art. 5, comma 5, legge n. 1539 del 5 ottobre 1962
Parametri
Massime
Massima n. 2532
Il principio di eguaglianza sancito nell'art. 3 Cost. - in quanto vieta che la legge ponga una disciplina che direttamente o indirettamente dia vita a non giustificata disparita' di trattamento delle situazioni giuridiche, indipendentemente dalla natura e dalla qualificazione dei soggetti cui queste vengono imputate - si applica anche alle persone giuridiche. Il legislatore puo' disporre che un organo collegiale della pubblica amministrazione composto anche con la partecipazione di membri provenienti dai gruppi sociali operanti nel settore, ma in tal caso - ove nella realta' sociale esista una pluralita' di gruppi, in contrapposizione o in concorrenza fra loro - per evitare che i componenti possano agire nell'interesse del gruppo di provenienza piuttosto che in quello obiettivo dell'amministrazione e' necessario che sia disposto un sistema tale da assicurare la parita' fra i gruppi stessi, pena la violazione dell'art. 97 Cost. E' costituzionalmente illegittimo - in riferimento all'articolo 97 comma primo Cost. - l'art. 5 commi primo e quinto della legge 5 ottobre 1962 n. 1539, contenente provvedimenti in favore dei mutilati e invalidi civili, nella parte in cui dispone che "un medico nominato componente delle commissioni provinciali e della commissione centrale sia della libera associazione nazionale mutilati e invalidi civili o di altri enti o associazioni piu' rappresentativi". Non e' invece fondata - in riferimento agli artt. 3, 2, 4, e 18 Cost. - la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 4 comma secondo, della legge citata, concernente l'avvio dei mutilati e invalidi civili ai centri di rieducazione professionale della nominata associazione.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la illegittimità costituzionale dell'art. 5, commi primo e quinto, della legge 5 ottobre 1962, n. 1539, contenente "provvedimenti in favore dei mutilati e invalidi civili", nella parte in cui dispone che un medico nominato componente delle Commissioni provinciali e della Commissione centrale sia "della Libera associazione nazionale mutilati e invalidi civili o di altri enti o associazioni più rappresentativi";
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 4, comma secondo, della legge 5 ottobre 1962, n. 1539, in riferimento agli artt. 3, 2, 4 e 18 della Costituzione.
Casi' deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 17 marzo 1966.
GASPARE AMBROSINI - GIUSEPPE CASTELLI
AVOLIO - ANTONINO PAPALDO - NICOLA
JAEGER - GIOVANNI CASSANDRO - BIAGIO
PETROCELLI - ANTONIO MANCA - ALDO
SANDULLI - GIUSEPPE BRANCA - MICHELE
FRAGALI - GIUSEPPE CHIARELLI -
GIUSEPPE VERZÌ - GIOVANNI BATTISTA
BENEDETTI - FRANCESCO PAOLO
BONIFACIO.
Testo integrale
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