Corte costituzionale
Sentenza n. 2/1966
Corte cost., sent. 10 gennaio 1966, n. 2
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 2/1966
- Data di deposito
- 10 gennaio 1966
- Data di decisione
- 7 gennaio 1966
- Esito
- Illegittimità costituzionale
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Giovanni Battista Benedetti
- Presidente
- AMBROSINI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1966:2
Norme oggetto del giudizio
- legge n. 2299 del 24 dicembre 1925
- legge n. 2892 del 15 gennaio 1985
- art. 17, legge n. 1970 del 24 agosto 1921
- decreto legislativo luogotenenziale n. 219 del 27 febbraio 1919
- art. 2, regio decreto n. 752 del 11 aprile 1926
Parametri
- legge costituzionale n. 1 del 1° febbraio 1948
- art. 76, Costituzione
- art. 134, Costituzione
- art. 77, comma 1, Costituzione
Massime
Massima n. 2478
Nella questione di legittimita' costituzionale relativa a una delegazione legislativa, anteriore all'entrata in vigore della Costituzione, l'indagine della Corte va limitata all'accertamento della esistenza di una legge di delegazione avente ad oggetto una materia ben definita, ed all'osservanza, da parte del legislatore delegato, della estensione data alla delega.
Massima n. 2479
La Giunta speciale delle espropriazioni presso la Corte di Appello di Napoli, istituita in virtu' dell'art. 17 del D.L. Lgt. 27 febbraio 1919, n. 219, convertito in legge 24 agosto 1921, n. 1970, aveva in origine potesta' giurisdizionale territorialmente limitata al solo Comune di Napoli, per la determinazione, in via contenziosa, delle indennita' per espropriazione relativa a beni immobili siti nel Comune cui siano applicabili gli artt. 12 e 13 della legge 15 gennaio 1885 n. 2892 sul risanamento di Napoli. L'ambito territoriale della speciale giurisdizione, venne pero' esteso al territorio dell'intera provincia di Napoli, ai sensi dell'art. 2 del R.D. 11 aprile 1926, n. 752 emanato a seguito della legge di delegazione 24 dicembre 1925 n. 2299. La natura e l'estensione dei poteri delegati con tale legge, quali risultano dai lavori preparatori, consentivano la realizzazione di un decentramento di poteri amministrativi e contemporanea unificazione di funzioni esclusivamente amministrative, di tal che il Governo non poteva dettare norme in materia di giurisdizione, estendendo al territorio della Provincia di Napoli la competenza della Giunta speciale. E' costituzionalmente illegittima la norma contenuta nell'art. 2, comma secondo, del R.D. 11 aprile 1926, n. 752, nella parte in cui estende la competenza della Giunta speciale presso la Corte di appello di Napoli alle procedure espropriative riguardanti beni immobili siti nella provincia di Napoli, per eccesso dai limiti della delega conferita al Governo con legge 24 dicembre 1925, n. 2299, in riferimento all'art. 77, comma primo, della Costituzione.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara l'illegittimità costituzionale della norma contenuta nell'art. 2, comma secondo, del R D. 11 aprile 1926, n. 752, nella parte in cui estende la competenza della Giunta speciale presso la Corte di appello di Napoli alle procedure espropriative riguardanti beni immobili situati nella Provincia di Napoli, per eccesso dai limiti della delega conferita al Governo con legge 24 dicembre 1925, n. 2299, in riferimento all'art. 77, comma primo, della Costituzione.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 7 gennaio 1966.
GASPARE AMBROSINI - GIUSEPPE CASTELLI
AVOLIO - ANTONINO PAPALDO - NICOLA
JAEGER - GIOVANNI CASSANDRO - BIAGIO
PETROCELLI - ANTONIO MANCA - ALDO
SANDULLI - GIUSEPPE BRANCA - MICHELE
FRAGALI - COSTANTINO MORTATI -
GIUSEPPE CHIARELLI - GIUSEPPE VERZÌ
- GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI -
FRANCESCO PAOLO BONIFACIO.
Testo integrale
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