Corte costituzionale
Sentenza n. 18/1966
Corte cost., sent. 10 marzo 1966, n. 18
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 18/1966
- Data di deposito
- 10 marzo 1966
- Data di decisione
- 3 marzo 1966
- Esito
- Non fondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Giuseppe Verzì
- Presidente
- AMBROSINI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1966:18
Norme oggetto del giudizio
- art. 164, n.1, codice di procedura penale 1930
- art. 307, codice di procedura penale 1930
- art. 684, codice penale
Parametri
Massime
Massima n. 2512
E' infondata la questione di legittimita' costituzionale, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, degli artt. 164, n. 1, del Codice di procedura penale e 684 del Codice penale. E' cio' perche' l'art. 684 non fa un trattamento diverso per chi esercita l'attivita' di stampa e di divulgazione, dal momento che punisce "chiunque pubblica" atti istruttori; punisce cioe' le parti private ed i testimoni i quali facciano e concorrano a fare pubblica divulgazione a mezzo della stampa di quelle notizie istruttorie, che possono pur riferire privatamente ad altri in quanto esonerati dall'obbligo del segreto istruttorio in virtu' del disposto dell'art. 307 del Codice di procedura penale.
Massima n. 2513
Non e' fondata la questione di legittimita' costituzionale, in riferimento all'art. 21 della Costituzione, degli artt. 164, n. 1, del Codice di procedura penale e 684 del Codice penale. E cio' perche' la liberta' di manifestazione del pensiero trova un limite nella fondamentale esigenza di tutela del bene della realizzazione della giustizia, il quale assicura l'esercizio di tutte le liberta', compresa quella di pensiero ed e' anche esso garantito in via primaria dalla Costituzione. Indubbiamente, le finalita' perseguite dalle norme sulla divulgazione a mezzo della stampa di determinati atti processuali coincidono in parte con quelle delle norme sul segreto istruttorio, ma non puo' disconoscersi la necessita' di una diversa disciplina, piu' rigorosa per la prima, in quanto essa, attuandosi con immediatezza e praticamente senza limiti di spazio, puo' apportare, nel corso delle indagini istruttorie sulla raccolta di prove e sulla ricerca della verita', effetti dannosi (gli interessi sono posti in grado di opporre elementi artificiosi e di rappresentare fatti non veri), ben piu' gravi della rivelazione fatta quasi privatamente, da persona a persona e quindi circoscritta in un campo limitato e con limitate possibilita' di danno. Ed e' ovvio che allorquando la stampa produce effetti antigiuridici, finisce col non assolvere piu' la funzione sociale, che le e' propria, di offrire cioe' al pubblico informazioni obbiettive quando queste non siano pregiudizievoli per i suindicati interessi. Le norme contenute negli artt. 164 n. 1 del Codice di procedura penale e 684 del Codice penale tutelano il bene della realizzazione della giustizia anche sotto un ulteriore duplice aspetto per il quale, pertanto, non possono ritenersi in contrasto con l'art. 21 della Costituzione: a) assicurare la serenita' e la indipendenza del giudice, proteggendolo da ogni influenza esterna di stampa, che possa pregiudicare l'indirizzo delle indagini, le prime valutazioni delle risultanze e il libero convincimento; b) tutelare nella fase istruttoria la dignita' e la reputazione di tutti coloro che, sotto differenti vesti, partecipano al processo, atteso che nella fase dibattimentale a tali interessi ne subentrano altri, di maggiore rilevanza, quale la esigenza della pubblicita' a garanzia di sostanziale giustizia.
Massima n. 2514
Nei confronti dell'imputato la divulgazione a mezzo della stampa di notizie di atti istruttori e quindi frammentarie e ancora incerte perche' non controllate e per lo piu' lesive all'onore, puo' essere considerata in contrasto con il principio, garantito dall'art. 27, secondo comma, della Costituzione, della non colpevolezza fino a quando non sia intervenuta sentenza di condanna. E le altre parti ed i testimoni hanno diritto alla protezione da qualsiasi offesa alla loro dignita' e da qualsiasi reazione cui potrebbe dar luogo la immediata conoscenza del loro comportamento in istruttoria.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
previa riunione dei due giudizi,
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 164, n. 1, del Codice di procedura penale e 684 del Codice penale, sollevata in riferimento agli artt. 3 e 21 della Costituzione con le ordinanze del Tribunale di Bologna del 14 ottobre 1964.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 3 marzo 1966.
GASPARE AMBROSINI - GIUSEPPE CASTELLI
AVOLIO - ANTONINO PAPALDO - NICOLA
JAEGER - GIOVANNI CASSANDRO - BIAGIO
PETROCELLI - ANTONIO MANCA - ALDO
SANDULLI - GIUSEPPE BRANCA - MICHELE
FRAGALI - COSTANTINO MORTATI -
GIUSEPPE CHIARELLI - GIUSEPPE VERZÌ
- GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI -
FRANCESCO PAOLO BONIFACIO.
Testo integrale
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