Corte costituzionale
Ordinanza n. 69/1966
Corte cost., ord. 10 giugno 1966, n. 69
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 69/1966
- Data di deposito
- 10 giugno 1966
- Data di decisione
- 1° giugno 1966
- Esito
- Manifesta infondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Giovanni Cassandro
- Presidente
- AMBROSINI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1966:69
Norme oggetto del giudizio
- art. 1, regio decreto legge n. 1207 del 29 settembre 1931
- art. 1, legge n. 18 del 11 gennaio 1932
Parametri
- art. 41, Costituzione
- art. 26, comma 2, legge n. 87 del 11 marzo 1953
- art. 43, Costituzione
- art. 76, Costituzione
- art. 9, comma 2, norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale (16/3/1956 e s.m.)
- art. 77, Costituzione
Massime
Massima n. 2633
Sono manifestamente infondate le questioni di legittimita' costituzionale dell'art. 1 del r.d.l. 29 settembre 1931, n. 1207, convertito in legge 11 gennaio 1932, n. 18, in riferimento agli artt. 76, 77, 41 e 43 della Costituzione. La Corte, invero, con sentenza n. 86 del 1965 ha gia' dichiarato non fondate tali questioni in riferimento agli artt. 76, 77 e 41 della Costituzione e non trova motivi ne' nella prospettazione delle questioni fatte dal giudice a quo, ne' nelle difese delle parti per cambiare il suo convincimento; quanto alla questione di legittimita' costituzionale, sollevata ora in relazione all'art. 43 della Costituzione, e fondata sulla circostanza che la norma impugnata avrebbe consentito di riservare allo Stato, con atti non aventi forza di legge, il commercio delle valute e dei mezzi di pagamento all'estero, si tratta in realta' delle norme dei decreti ministeriali emanate in base alla norma impugnata, che sono state recepite nella legislazione contemporanea o successiva in materia valutaria, conseguendo valore di legge, sicche' risulta rispettata anche la riserva di legge invocata nella specie.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta infondatezza delle questioni sollevate con ordinanza 26 febbraio 1965 del Tribunale di Roma sulla legittimità costituzionale dell'art. 1 del R.D.L. 29 settembre 1931, n. 1207, convertito nella legge 11 gennaio 1932, n. 18, in riferimento agli artt. 76, 77, 41 e 43 della Costituzione.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 1 giugno 1966.
GASPARE AMBROSINI - NICOLA JAEGER -
GIOVANNI CASSANDRO - ANTONIO MANCA -
ALDO SANDULLI - GIUSEPPE BRANCA -
MICHELE FRAGALI - COSTANTINO MORTATI
- GIUSEPPE CHIARELLI - GIUSEPPE
VERZÌ - GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI
- FRANCESCO PAOLO BONIFACIO.
Testo integrale
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