Corte costituzionale

Ordinanza n. 69/1966

Corte cost., ord. 10 giugno 1966, n. 69

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Ordinanza
Numero
69/1966
Data di deposito
10 giugno 1966
Data di decisione
1° giugno 1966
Esito
Manifesta infondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Giovanni Cassandro
Presidente
AMBROSINI
ECLI
ECLI:IT:COST:1966:69

Norme oggetto del giudizio

  • art. 1, regio decreto legge n. 1207 del 29 settembre 1931
  • art. 1, legge n. 18 del 11 gennaio 1932

Parametri

Massime

Massima n. 2633

Sono manifestamente infondate le questioni di legittimita' costituzionale dell'art. 1 del r.d.l. 29 settembre 1931, n. 1207, convertito in legge 11 gennaio 1932, n. 18, in riferimento agli artt. 76, 77, 41 e 43 della Costituzione. La Corte, invero, con sentenza n. 86 del 1965 ha gia' dichiarato non fondate tali questioni in riferimento agli artt. 76, 77 e 41 della Costituzione e non trova motivi ne' nella prospettazione delle questioni fatte dal giudice a quo, ne' nelle difese delle parti per cambiare il suo convincimento; quanto alla questione di legittimita' costituzionale, sollevata ora in relazione all'art. 43 della Costituzione, e fondata sulla circostanza che la norma impugnata avrebbe consentito di riservare allo Stato, con atti non aventi forza di legge, il commercio delle valute e dei mezzi di pagamento all'estero, si tratta in realta' delle norme dei decreti ministeriali emanate in base alla norma impugnata, che sono state recepite nella legislazione contemporanea o successiva in materia valutaria, conseguendo valore di legge, sicche' risulta rispettata anche la riserva di legge invocata nella specie.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta infondatezza delle questioni sollevate con ordinanza 26 febbraio 1965 del Tribunale di Roma sulla legittimità costituzionale dell'art. 1 del R.D.L. 29 settembre 1931, n. 1207, convertito nella legge 11 gennaio 1932, n. 18, in riferimento agli artt. 76, 77, 41 e 43 della Costituzione.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 1 giugno 1966.

GASPARE AMBROSINI - NICOLA JAEGER -

GIOVANNI CASSANDRO - ANTONIO MANCA -

ALDO SANDULLI - GIUSEPPE BRANCA -

MICHELE FRAGALI - COSTANTINO MORTATI

- GIUSEPPE CHIARELLI - GIUSEPPE

VERZÌ - GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI

- FRANCESCO PAOLO BONIFACIO.

Testo integrale

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