Corte costituzionale

Ordinanza n. 14/1966

Corte cost., ord. 12 febbraio 1966, n. 14

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Ordinanza
Numero
14/1966
Data di deposito
12 febbraio 1966
Data di decisione
4 febbraio 1966
Esito
Restituzione degli atti
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Giuseppe Verzì
Presidente
AMBROSINI
ECLI
ECLI:IT:COST:1966:14

Norme oggetto del giudizio

  • art. 19, legge n. 6 del 8 gennaio 1952
  • art. 4, legge n. 289 del 25 febbraio 1963
  • art. 3, legge n. 289 del 25 febbraio 1963
  • legge n. 798 del 5 luglio 1965
  • art. 5, legge n. 991 del 31 luglio 1956
  • art. 22, legge n. 6 del 8 gennaio 1952
  • art. 6, legge n. 991 del 31 luglio 1956

Parametri

Massime

Massima n. 2508

Gli atti del giudizio presso la Corte costituzionale vanno restituiti al giudice a quo, quando la norma denunciata di incostituzionalita' sia stata sostituita da altre disposizioni e quando, nelle more del giudizio, sia stata emanata una nuova legge, che riordina la materia a cui si riferisce la contestazione. Il giudice a quo deve procedere in questo caso ad un nuovo esame della rilevanza della questione di costituzionalita' e precisare quali norme delle varie leggi succedutesi ritenga eventualmente illegittime. (Nella specie erano stati impugnati gli artt. 5 e 6 della legge 31 luglio 1956, n. 991 e successive modificazioni (rectius: 19 e 22 della legge 8 gennaio 1958, n. 6, cosi' come sostituiti dagli artt. 3 e 4 della legge 25 febbraio 1963, n. 289) e il Pretore non aveva indicato le disposizioni di quest'ultima legge, in vigore alla data dell'ordinanza di rimessione. Inoltre, nelle more del giudizio avanti questa Corte, era intervenuta la legge 5 luglio 1965, n. 798, che ha apportato modifiche alle leggi n. 6 del 1952 e n. 289 del 1963. Tutte le menzionate leggi riguardano il pagamento dei contributi alla Cassa Nazionale di Previdenza ed assistenza a favore degli avvocati e procuratori).

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

ordina la restituzione degli atti al Pretore di Foligno.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 4 febbraio 1966.

GASPARE AMBROSINI - GIUSEPPE CASTELLI

AVOLIO - ANTONINO PAPALDO - NICOLA

JAEGER - GIOVANNI CASSANDRO - BIAGIO

PETROCELLI - ANTONIO MANCA - ALDO

SANDULLI - GIUSEPPE BRANCA - MICHELE

FRAGALI - COSTANTINO MORTATI -

GIUSEPPE CHIARELLI - GIUSEPPE VERZÌ

- GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI -

FRANCESCO PAOLO BONIFACIO.

Testo integrale

Di questa pronuncia LexTools pubblica massime, norme e dispositivo. Il testo integrale è sul sito della Corte costituzionale.

Testo e massime: Corte costituzionale, dati.cortecostituzionale.it, licenza CC BY-SA 3.0 IT (creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/it/). Impaginato da LexTools; il testo riprodotto resta sotto la stessa licenza. Fonti e licenze