Corte costituzionale
Ordinanza n. 14/1966
Corte cost., ord. 12 febbraio 1966, n. 14
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 14/1966
- Data di deposito
- 12 febbraio 1966
- Data di decisione
- 4 febbraio 1966
- Esito
- Restituzione degli atti
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Giuseppe Verzì
- Presidente
- AMBROSINI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1966:14
Norme oggetto del giudizio
- art. 19, legge n. 6 del 8 gennaio 1952
- art. 4, legge n. 289 del 25 febbraio 1963
- art. 3, legge n. 289 del 25 febbraio 1963
- legge n. 798 del 5 luglio 1965
- art. 5, legge n. 991 del 31 luglio 1956
- art. 22, legge n. 6 del 8 gennaio 1952
- art. 6, legge n. 991 del 31 luglio 1956
Parametri
Massime
Massima n. 2508
Gli atti del giudizio presso la Corte costituzionale vanno restituiti al giudice a quo, quando la norma denunciata di incostituzionalita' sia stata sostituita da altre disposizioni e quando, nelle more del giudizio, sia stata emanata una nuova legge, che riordina la materia a cui si riferisce la contestazione. Il giudice a quo deve procedere in questo caso ad un nuovo esame della rilevanza della questione di costituzionalita' e precisare quali norme delle varie leggi succedutesi ritenga eventualmente illegittime. (Nella specie erano stati impugnati gli artt. 5 e 6 della legge 31 luglio 1956, n. 991 e successive modificazioni (rectius: 19 e 22 della legge 8 gennaio 1958, n. 6, cosi' come sostituiti dagli artt. 3 e 4 della legge 25 febbraio 1963, n. 289) e il Pretore non aveva indicato le disposizioni di quest'ultima legge, in vigore alla data dell'ordinanza di rimessione. Inoltre, nelle more del giudizio avanti questa Corte, era intervenuta la legge 5 luglio 1965, n. 798, che ha apportato modifiche alle leggi n. 6 del 1952 e n. 289 del 1963. Tutte le menzionate leggi riguardano il pagamento dei contributi alla Cassa Nazionale di Previdenza ed assistenza a favore degli avvocati e procuratori).
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
ordina la restituzione degli atti al Pretore di Foligno.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 4 febbraio 1966.
GASPARE AMBROSINI - GIUSEPPE CASTELLI
AVOLIO - ANTONINO PAPALDO - NICOLA
JAEGER - GIOVANNI CASSANDRO - BIAGIO
PETROCELLI - ANTONIO MANCA - ALDO
SANDULLI - GIUSEPPE BRANCA - MICHELE
FRAGALI - COSTANTINO MORTATI -
GIUSEPPE CHIARELLI - GIUSEPPE VERZÌ
- GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI -
FRANCESCO PAOLO BONIFACIO.
Testo integrale
Di questa pronuncia LexTools pubblica massime, norme e dispositivo. Il testo integrale è sul sito della Corte costituzionale.
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