Corte costituzionale

Sentenza n. 9/1965

Corte cost., sent. 19 febbraio 1965, n. 9

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
9/1965
Data di deposito
19 febbraio 1965
Data di decisione
4 febbraio 1965
Esito
Non fondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Giovanni Cassandro
Presidente
AMBROSINI
ECLI
ECLI:IT:COST:1965:9

Norme oggetto del giudizio

  • art. 112, regio decreto n. 773 del 18 giugno 1931
  • art. 553, codice di procedura penale 1930

Parametri

Massime

Massima n. 2292

Non e' fondata la questione di legittimita' costituzionale delle norme contenute negli artt. 553 c.p. e 112 t.u.l.p.s. 18 giugno 1931, n. 773, in riferimento all'art. 21 della Costituzione in quanto tali norme debbono essere interpretate nel senso che il divieto in esse previsto e' rivolto a manifestazioni di pensiero, scritti o disegni che, per il modo in cui sono effettuati, offendono il buon costume.

Massima n. 2293

L'art. 553 c.p. non vieta la propaganda che genericamente tenda a convincere dell'utilita' di limitare le nascite ne' comprime la liberta' di manifestazione del pensiero scientifico, che trova nell'art. 33, comma primo, Cost. una tutela rafforzata. Esso pertanto non limita ogni pubblica discussione sulla materia della limitazione delle nascite.

Massima n. 2294

La legittimita' o illegittimita' di una norma - in un sistema giuridico che si estende nel tempo al di qua e al di la' della promulgazione della Carta costituzionale che l'ha profondamente modificato e rigidamente condizionato, ma non posto nel nulla - dipende non gia' dal fine o dall'occasione che la fece nascere, ma dalla sua obiettiva conformita' o difformita' dalla legge fondamentale dello Stato. Ciascuna norma di legge ordinaria deve essere esaminata nella sua propria struttura obiettiva e in questi termini confrontata con il precetto costituzionale che da essa si assume violato.

Massima n. 2295

La nozione di buon costume, richiamata dall'art. 21 della Costituzione, non puo' essere fatta coincidere con la morale o la coscienza etica, ma risulta da un insieme di precetti che impongono un determinato comportamento nella vita sociale di relazione.

Massima n. 2296

Rientra nel divieto di cui all'art. 21 Cost., in relazione al buon costume, la inosservanza di quel complesso di precetti della vita sociale di relazioni concernenti il pudore sessuale, sia fuori, sia soprattutto nell'ambito della famiglia.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara non fondate, nei sensi e nei limiti di cui in motivazione, le questioni sollevate con ordinanza del Pretore di Lendinara del 3 febbraio 1964 e del Pretore di Firenze del 23 maggio 1964, sulla legittimità costituzionale delle norme contenute nell'art. 553 del Codice penale e nell'art. 112 del T.U. delle leggi di pubblica sicurezza 18 giugno 1931, n. 773, in riferimento all'art. 21, primo comma, della Costituzione.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 4 febbraio 1965.

GASPARE AMBROSINI - GIUSEPPE CASTELLI

AVOLIO - ANTONINO PAPALDO - NICOLA

JAEGER - GIOVANNI CASSANDRO - BIAGIO

PETROCELLI - ANTONIO MANCA - ALDO

SANDULLI - GIUSEPPE BRANCA - MICHELE

FRAGALI - COSTANTINO MORTATI -

GIUSEPPE CHIARELLI - GIUSEPPE VERZÌ

- GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI -

FRANCESCO PAOLO BONIFACIO.

Testo integrale

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