Corte costituzionale
Sentenza n. 9/1965
Corte cost., sent. 19 febbraio 1965, n. 9
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 9/1965
- Data di deposito
- 19 febbraio 1965
- Data di decisione
- 4 febbraio 1965
- Esito
- Non fondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Giovanni Cassandro
- Presidente
- AMBROSINI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1965:9
Norme oggetto del giudizio
- art. 112, regio decreto n. 773 del 18 giugno 1931
- art. 553, codice di procedura penale 1930
Parametri
Massime
Massima n. 2292
Non e' fondata la questione di legittimita' costituzionale delle norme contenute negli artt. 553 c.p. e 112 t.u.l.p.s. 18 giugno 1931, n. 773, in riferimento all'art. 21 della Costituzione in quanto tali norme debbono essere interpretate nel senso che il divieto in esse previsto e' rivolto a manifestazioni di pensiero, scritti o disegni che, per il modo in cui sono effettuati, offendono il buon costume.
Massima n. 2293
L'art. 553 c.p. non vieta la propaganda che genericamente tenda a convincere dell'utilita' di limitare le nascite ne' comprime la liberta' di manifestazione del pensiero scientifico, che trova nell'art. 33, comma primo, Cost. una tutela rafforzata. Esso pertanto non limita ogni pubblica discussione sulla materia della limitazione delle nascite.
Massima n. 2294
La legittimita' o illegittimita' di una norma - in un sistema giuridico che si estende nel tempo al di qua e al di la' della promulgazione della Carta costituzionale che l'ha profondamente modificato e rigidamente condizionato, ma non posto nel nulla - dipende non gia' dal fine o dall'occasione che la fece nascere, ma dalla sua obiettiva conformita' o difformita' dalla legge fondamentale dello Stato. Ciascuna norma di legge ordinaria deve essere esaminata nella sua propria struttura obiettiva e in questi termini confrontata con il precetto costituzionale che da essa si assume violato.
Massima n. 2295
La nozione di buon costume, richiamata dall'art. 21 della Costituzione, non puo' essere fatta coincidere con la morale o la coscienza etica, ma risulta da un insieme di precetti che impongono un determinato comportamento nella vita sociale di relazione.
Massima n. 2296
Rientra nel divieto di cui all'art. 21 Cost., in relazione al buon costume, la inosservanza di quel complesso di precetti della vita sociale di relazioni concernenti il pudore sessuale, sia fuori, sia soprattutto nell'ambito della famiglia.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara non fondate, nei sensi e nei limiti di cui in motivazione, le questioni sollevate con ordinanza del Pretore di Lendinara del 3 febbraio 1964 e del Pretore di Firenze del 23 maggio 1964, sulla legittimità costituzionale delle norme contenute nell'art. 553 del Codice penale e nell'art. 112 del T.U. delle leggi di pubblica sicurezza 18 giugno 1931, n. 773, in riferimento all'art. 21, primo comma, della Costituzione.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 4 febbraio 1965.
GASPARE AMBROSINI - GIUSEPPE CASTELLI
AVOLIO - ANTONINO PAPALDO - NICOLA
JAEGER - GIOVANNI CASSANDRO - BIAGIO
PETROCELLI - ANTONIO MANCA - ALDO
SANDULLI - GIUSEPPE BRANCA - MICHELE
FRAGALI - COSTANTINO MORTATI -
GIUSEPPE CHIARELLI - GIUSEPPE VERZÌ
- GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI -
FRANCESCO PAOLO BONIFACIO.
Testo integrale
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