Corte costituzionale

Sentenza n. 71/1965

Corte cost., sent. 12 luglio 1965, n. 71

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
71/1965
Data di deposito
12 luglio 1965
Data di decisione
23 giugno 1965
Esito
Non fondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Costantino Mortati
Presidente
AMBROSINI
ECLI
ECLI:IT:COST:1965:71

Norme oggetto del giudizio

  • art. 727, codice civile
  • legge n. 333 del 18 maggio 1951
  • legge n. 841 del 21 ottobre 1950
  • art. 722, codice civile
  • art. 721, codice civile
  • regio decreto legge n. 589 del 4 aprile 1939
  • art. 18, legge n. 841 del 21 ottobre 1950
  • decreto del Presidente della Repubblica n. 203 del 9 maggio 1950
  • decreto-legge n. 143 del 29 marzo 1947
  • regio decreto n. 1572 del 8 ottobre 1931
  • decreto del Presidente della Repubblica n. 3396 del 18 dicembre 1952
  • art. 8, legge n. 841 del 21 ottobre 1950
  • art. 8, legge n. 333 del 18 maggio 1951
  • art. 4, legge n. 841 del 21 ottobre 1950

Parametri

Massime

Massima n. 2436

A norma dell'art. 8 della legge 18 maggio 1951, n. 333, nel caso di terreni posseduti pro indiviso da vari proprietari, di cui uno solo assoggettabile alla espropriazione prevista dalle leggi di riforma fondiaria e distribuiti in diverse localita', in modo da trovarsi in parte inclusi nei comprensori di riforma ed in parte fuori, l'ente espropriante non e' tenuto a determinare la quota ideale del condomino colpito dall'esproprio con riferimento ai soli terreni situati entro i comprensori predetti. Tale articolo, rivolto a risolvere il dubbio se il procedimento di esproprio, cosi' come regolato dall'art. 4 della legge 21 ottobre 1950, n. 841 (a tenore della legge interpretativa n. 1206 del 1952) possa essere seguito anche nei confronti di proprieta' indivise soggette esse pure ad esproprio, precisa infatti che l'ente espropriante puo' provvedere all'espropriazione dei terreni sui quali grava la comunione fino all'esaurimento del valore della quota ideale spettante al condomino, con correlativa imputazione, nella successiva divisione, della porzione espropriata alla quota del suo titolare. Bisogna, d'altro canto, tenere presente che i criteri stabiliti nell'art. 727 Codice civile per la determinazione delle porzioni spettanti ai vari condomini non rivestono carattere inderogabile, ed anzi devono cedere in presenza di beni la cui divisione potra' recare danno ad interessi generali, e non vi e' dubbio che corrisponda ad un interesse generale assicurare la continuita' territoriale dei terreni sui quali deve essere effettuata la riforma fondiaria.

Massima n. 2437

Ai sensi del primo comma dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841 l'indennita' per i terreni espropriati deve corrispondere al valore definitivo accertato ai fini dell'imposta straordinaria progressiva sul patrimonio, istituita con D. Lg. 25 marzo 1947, n. 143, e poi regolata dal T.U. 5 maggio 1950, n. 203, il cui art. 9 fa riferimento ai valori medi del periodo primo luglio 1946-31 marzo 1947, da ottenere mediante applicazione del reddito imponibile dominicale, risultante dalla revisione disposta con il R.D.L. 4 aprile 1939, n. 589. Nel valore cosi' accertato devono intendersi compresi tutti gli accessori e le pertinenze, fra le quali ultime rientrano anche i fabbricati rurali,dato che gli stessi non avendo un reddito proprio, concorrono a determinare il reddito complessivo del fondo. Ne' relativamente a tale inclusione nel reddito complessivo e' di ostacolo il fatto che il fabbricato, esistente anteriormente all'entrata in vigore del nuovo catasto, non risulti iscritto in catasto allorche' l'omissione derivi dall'inerzia dei proprietari interessati, a cui carico la legge poneva l'iniziativa per il tempestivo aggiornamento catastale mediante iscrizione dell'immobile medesimo.

Massima n. 2438

Non e' fondata la questione di legittimita' costituzionale del D.P.R. 18 dicembre 1952, n. 3396 di espropriazione per riforma fondiaria, in riferimento agli artt. 76 e 42 della Costituzione e con riferimento agli artt. 4 e 8 della legge 21 ottobre 1950, n. 841 e 8 della legge 18 maggio 1951, n. 333, questione sollevata in base alla deduzione che lo stesso aveva disposto l'espropriazione dell'intero fondo incluso nel comprensorio di bonifica benche' appartenesse pro-indiviso anche ad altri condomini, nonche' di tutto il fabbricato posto sul fondo, omettendo di corrispondere l'indennizzo per l'ablazione di tale bene non ancora iscritto a catasto.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale del D.P.R. 18 dicembre 1952, n. 3396, sollevata dall'ordinanza in epigrafe, in relazione agli artt. 76 e 42 della Costituzione.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 23 giugno 1965.

GASPARE AMBROSINI - GIUSEPPE CASTELLI

AVOLIO - ANTONINO PAPALDO - NICOLA

JAEGER - BIAGIO PETROCELLI - ANTONIO

MANCA - ALDO SANDULLI - GIUSEPPE

BRANCA - MICHELE FRAGALI - COSTANTINO

MORTATI - GIUSEPPE CHIARELLI -

GIUSEPPE VERZÌ - GIOVANNI BATTISTA

BENEDETTI.

Testo integrale

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