Corte costituzionale
Sentenza n. 6/1965
Corte cost., sent. 19 febbraio 1965, n. 6
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 6/1965
- Data di deposito
- 19 febbraio 1965
- Data di decisione
- 4 febbraio 1965
- Esito
- Non fondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Giovanni Battista Benedetti
- Presidente
- AMBROSINI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1965:6
Norme oggetto del giudizio
- art. 44, regio decreto legge n. 2033 del 15 ottobre 1925
- art. 2, legge n. 190 del 27 febbraio 1958
- art. 1, legge n. 190 del 27 febbraio 1958
Parametri
Massime
Massima n. 2287
Le disposizioni contenute nell'art. 44, commi terzo e quarto, del R.D.L. 15 ottobre 1925, n. 2033, successivamente modificate e sostituite dall'art. 1, commi terzo e quarto, della legge 27 febbraio 1958, n. 190, le quali, nel regolare il procedimento di revisione delle analisi in materia di repressione delle frodi nella preparazione e commercio dei prodotti agrari, pongono a carico del denunciato che intenda impugnare il risultato delle analisi, l'onere di effettuare nelle casse erariali un preventivo deposito di lire 10.000 per ciascun campione da sottoporre a revisione, non violano i principi costituzionali che garantiscono la eguaglianza di tutti i cittadini davanti alla legge, il loro diritto di agire e difendersi in giudizio e la tutela giurisdizionale contro gli atti della p.a., sanciti rispettivamente dagli artt. 3, 24 e 113 della Costituzione. Il procedimento di revisione delle analisi, infatti, opera in un momento preliminare al processo penale e consiste in un accertamento tecnico eseguito in sede amministrativa il cui fine e' quello di confermare o meno l'originaria denuncia a seconda che il risultato dell'analisi di revisione sia sfavorevole o non all'interessato. L'onere del preventivo deposito, fondato su presupposti oggettivi e determinato in misura da rendere possibile l'adempimento, trova adeguata giustificazione in ragioni di pubblico interesse quali quelle di prevenire domande di revisione prive di fondamento, meramente avventate e defatigatorie. Anche a coloro che per qualsiasi motivo non si siano potuti giovare del rimedio della revisione, e' comunque pienamente assicurata la tutela giurisdizionale in quanto l'art. 2 della legge 27 febbraio 1958, n. 190 consente al giudice di sottoporre a perizia i risultati delle analisi, e per tale mezzo di difesa nessuna somma dovra' essere anticipata dall'imputato essendo la relativa spesa posta a suo carico solo nel caso in cui la prima analisi sia confermata.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 44, commi terzo e quarto, del R.D.L. 15 ottobre 1925, n. 2033, concernente la repressione delle frodi nella preparazione e nel commercio di sostanze di uso agrario e di prodotti agrari, nel testo sostituito dall'art. 1 della legge 27 febbraio 1958, n. 190, in riferimento agli artt. 3, 24 e 113 della Costituzione.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 4 febbraio 1965.
GASPARE AMBROSINI - ANTONINO PAPALDO
- NICOLA JAEGER - GIOVANNI CASSANDRO
- BIAGIO PETROCELLI - ANTONIO MANCA -
ALDO SANDULLI - GIUSEPPE BRANCA -
MICHELE FRAGALI - COSTANTINO MORTATI
- GIUSEPPE CHIARELLI - GIUSEPPE
VERZÌ - GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI
- FRANCESCO PAOLO BONIFACIO.
Testo integrale
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