Corte costituzionale

Sentenza n. 6/1965

Corte cost., sent. 19 febbraio 1965, n. 6

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
6/1965
Data di deposito
19 febbraio 1965
Data di decisione
4 febbraio 1965
Esito
Non fondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Giovanni Battista Benedetti
Presidente
AMBROSINI
ECLI
ECLI:IT:COST:1965:6

Norme oggetto del giudizio

  • art. 44, regio decreto legge n. 2033 del 15 ottobre 1925
  • art. 2, legge n. 190 del 27 febbraio 1958
  • art. 1, legge n. 190 del 27 febbraio 1958

Parametri

Massime

Massima n. 2287

Le disposizioni contenute nell'art. 44, commi terzo e quarto, del R.D.L. 15 ottobre 1925, n. 2033, successivamente modificate e sostituite dall'art. 1, commi terzo e quarto, della legge 27 febbraio 1958, n. 190, le quali, nel regolare il procedimento di revisione delle analisi in materia di repressione delle frodi nella preparazione e commercio dei prodotti agrari, pongono a carico del denunciato che intenda impugnare il risultato delle analisi, l'onere di effettuare nelle casse erariali un preventivo deposito di lire 10.000 per ciascun campione da sottoporre a revisione, non violano i principi costituzionali che garantiscono la eguaglianza di tutti i cittadini davanti alla legge, il loro diritto di agire e difendersi in giudizio e la tutela giurisdizionale contro gli atti della p.a., sanciti rispettivamente dagli artt. 3, 24 e 113 della Costituzione. Il procedimento di revisione delle analisi, infatti, opera in un momento preliminare al processo penale e consiste in un accertamento tecnico eseguito in sede amministrativa il cui fine e' quello di confermare o meno l'originaria denuncia a seconda che il risultato dell'analisi di revisione sia sfavorevole o non all'interessato. L'onere del preventivo deposito, fondato su presupposti oggettivi e determinato in misura da rendere possibile l'adempimento, trova adeguata giustificazione in ragioni di pubblico interesse quali quelle di prevenire domande di revisione prive di fondamento, meramente avventate e defatigatorie. Anche a coloro che per qualsiasi motivo non si siano potuti giovare del rimedio della revisione, e' comunque pienamente assicurata la tutela giurisdizionale in quanto l'art. 2 della legge 27 febbraio 1958, n. 190 consente al giudice di sottoporre a perizia i risultati delle analisi, e per tale mezzo di difesa nessuna somma dovra' essere anticipata dall'imputato essendo la relativa spesa posta a suo carico solo nel caso in cui la prima analisi sia confermata.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 44, commi terzo e quarto, del R.D.L. 15 ottobre 1925, n. 2033, concernente la repressione delle frodi nella preparazione e nel commercio di sostanze di uso agrario e di prodotti agrari, nel testo sostituito dall'art. 1 della legge 27 febbraio 1958, n. 190, in riferimento agli artt. 3, 24 e 113 della Costituzione.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 4 febbraio 1965.

GASPARE AMBROSINI - ANTONINO PAPALDO

- NICOLA JAEGER - GIOVANNI CASSANDRO

- BIAGIO PETROCELLI - ANTONIO MANCA -

ALDO SANDULLI - GIUSEPPE BRANCA -

MICHELE FRAGALI - COSTANTINO MORTATI

- GIUSEPPE CHIARELLI - GIUSEPPE

VERZÌ - GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI

- FRANCESCO PAOLO BONIFACIO.

Testo integrale

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