Corte costituzionale

Sentenza n. 44/1965

Corte cost., sent. 9 giugno 1965, n. 44

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
44/1965
Data di deposito
9 giugno 1965
Data di decisione
26 maggio 1965
Esito
Non fondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Nicola Jaeger
Presidente
AMBROSINI
ECLI
ECLI:IT:COST:1965:44

Norme oggetto del giudizio

  • art. 4, legge n. 15 del 19 gennaio 1963

Parametri

Massime

Massima n. 2364

Non puo' essere considerato rilevante ai fini di incostituzionalita' sotto il profilo della violazione del principio di eguaglianza, il fatto che nel settore dell'agricoltura, ai sensi dell'art. 4 della legge 19 gennaio 1963, n. 15, l'imprenditore sia tenuto a corrispondere all'infortunato il 60 per cento della retribuzione per tre giornate in piu' di quelle imposte agli imprenditori del settore industriale. Infatti, in quest'ultimo settore, la prevalenza dell'uso di mezzi meccanici ed automatici aggrava sensibilmente i rischi e rende quindi necessaria l'imposizione di premi molto piu' alti a carico delle imprese, in ogni caso non e' concepibile un controllo di legittimita' della Corte costituzionale sul merito dei calcoli attuariali che sono a base della determinazione dei premi e delle liquidazioni dei danni nei diversi settori delle assicurazioni, non escluse quelle sociali.

Massima n. 2365

Tutte le prestazioni patrimoniali, che gravano sui datori di lavoro a norma dell'art. 4 della legge 19 gennaio 1963, n. 15, sono esplicitamente imposte non solo "in base alla legge", ma proprio direttamente da questa, e non sussiste pertanto alcuna violazione dell'art. 23 della Costituzione.

Massima n. 2366

Il caso di infortunio sul lavoro, al pari di quelli di malattia, di gravidanza e di purperio, non costituisce di per se' motivo di sospensione e neppure di risoluzione del rapporto di prestazione d'opera, essendo previsto in tutte queste ipotesi che, se la legge non stabilisce forme equivalenti di previdenza, e' dovuta al prestatore d'opera la retribuzione intera ovvero un'indennita' nella misura e per il tempo determinati dalle leggi speciali o da altre fonti, ed inoltre che il periodo di assenza dal lavoro deve essere computato nell'anzianita' di servizio. Non e' pertanto fondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 4 della legge n. 15 del 19 gennaio 1963 in relazione all'art. 38 Cost., sotto il profilo dell'assenza di ogni carattere retributivo o anche di contributo agli istituti assistenziali, nella prestazione imposta al singolo datore di lavoro a favore del lavoratore dipendente per un periodo nel quale questo non presta la propria opera nell'azienda. Infatti l'art. 38 Cost. e' senza dubbio inteso a concedere maggiori garanzie ai prestatori d'opera che a diminuirle, e nel suo quarto comma, imporre taluni obblighi allo Stato e ad organi e istituti da questo predisposti od integrati, ma non vieta che lo Stato intervenga mediante apposite leggi a dare attuazione a tali fini, anche imponendo alcune prestazioni a carico degli imprenditori, come in materia di assicurazioni sociali.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale della norma contenuta nell'art. 4 della legge 19 gennaio 1963, n. 15, recante "Modifiche e integrazioni al R.D. 17 agosto 1935, n. 1765: "Disposizioni per l'assicurazione obbligatoria degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali" e successive modificazioni ed integrazioni, nonché al decreto legislativo luogotenenziale 23 agosto 1917, n. 1450: "Provvedimenti per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro agricolo" e successive modificazioni ed integrazioni", in riferimento agli artt. 3, primo comma, 23 e 38, quarto comma, della Costituzione.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 26 maggio 1965.

GASPARE AMBROSINI - GIUSEPPE CASTELLI

AVOLIO - ANTONINO PAPALDO - NICOLA

JAEGER - GIOVANNI CASSANDRO - BIAGIO

PETROCELLI - ANTONIO MANCA - ALDO

SANDULLI - GIUSEPPE BRANCA - MICHELE

FRAGALI - COSTANTINO MORTATI -

GIUSEPPE CHIARELLI - GIUSEPPE VERZÌ

- GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI -

FRANCESCO PAOLO BONIFACIO.

Testo integrale

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