Corte costituzionale
Sentenza n. 38/1965
Corte cost., sent. 31 maggio 1965, n. 38
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 38/1965
- Data di deposito
- 31 maggio 1965
- Data di decisione
- 13 maggio 1965
- Esito
- Non fondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Antonino Papaldo
- Presidente
- AMBROSINI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1965:38
Norme oggetto del giudizio
- art. 1, legge n. 1254 del 30 dicembre 1959
- art. 1, legge n. 959 del 27 dicembre 1953
- legge n. 959 del 27 dicembre 1953
- legge n. 985 del 11 luglio 1913
Parametri
Massime
Massima n. 2351
La disparita' di trattamento tra i concessionari dei bacini di pianura e quelli dei bacini montani, e, in particolare, la diversita' della misura del sovracanone stabilito dalle ricordate leggi del 1959, n. 1254 e del 1953, n. 959, non sono in contrasto col principio di eguaglianza sancito dall'art. 3 Cost. in quanto devesi ritenere che il legislatore legittimamente abbia voluto approntare un corpo di norme a favore dei territori montani, in cio' ispirandosi ad uno scopo di pubblico generale interesse in armonia con l'art. 44, secondo comma, della Costituzione. Per gli stessi motivi non sussiste violazione della principio di eguaglianza nell'ipotesi in cui le disposizioni sopra ricordate si riferiscano a concessionari nei riguardi dei quali vigevano condizioni di favore in dipendenza della legge qualificata di incentivazione (11 luglio 1913, n. 985).
Massima n. 2352
Le disposizioni contenute nelle citate leggi n. 959 del 1953 e n. 1254 del 1959 non sono norme adottate in favore di una categoria economica o a carico di un'altra. Esse impongono una prestazione (sovracanone) a favore di enti pubblici di importanza fondamentale, quali sono i comuni, per raggiungere scopi di interesse generale, e, pertanto, non possono ritenersi in contrasto col principio di liberta' di iniziativa economica sancito dall'art. 41 della Costituzione. Per lo stesso motivo non sussiste violazione del principio di liberta' di iniziativa economica nell'ipotesi in cui le disposizioni di cui sopra si riferiscano a concessionari che abbiano tratto benefici da leggi c.d. di incentivazione (nella specie art. 3 della legge 11 luglio 1913, n. 985).
Massima n. 2353
Le questioni di legittimita' costituzionale non possono essere esaminate in riferimento ad una categoria indeterminata di leggi, rispondenti ad un tipo astratto, quello di incentivazione, categoria di leggi ancora non compiutamente elaborata. Le questioni, invece, possono essere esaminate e risolte in confronto di determinate leggi qualificate di "incentivazione", ma caso per caso. La legge 11 luglio 1913, n. 985, qualificata di "incentivazione" preordinata alla realizzazione di determinate opere di pubblico interesse, accordo', in vista di tale interesse, ai privati che erano chiamati a realizzarle il beneficio della gratuita' del canone demaniale di concessione. Cio' pero' non poteva precludere al legislatore la possibilita' di introdurre, come ha fatto con la legge 27 dicembre 1953, n. 959, un nuovo onere (sovracanone) a carico dei privati che realizzarono quelle opere e sono tuttora titolari della concessione. E cio' va detto a maggior ragione in considerazione del fatto che, nella specie, il nuovo onere e' stato imposto a favore dei comuni montani al fine di porli in condizione di far fronte a sopraggiunte esigenze di pubblico interesse, il cui soddisfacimento rispondeva non soltanto alle finalita' del sistema generale previsto dall'art. 52 del testo unico sulle acque, ma altresi' all'orientamento segnato da una norma costituzionale (art. 44, secondo comma).
Massima n. 2350
Ai fini del decidere sulla legittimita' costituzionale delle disposizioni contenute nell'art. 1 della legge 30 dicembre 1953, n. 959, interpretato autenticamente dalla legge 30 dicembre 1959 n. 1254 - con le quali e' stato imposto un sovracanone a carico del concessionario di grandi derivazioni d'acqua per produzione di forza motrice operanti nell'ambito del perimetro dei bacini imbriferi montani - non e' influente l'accertamento del carattere del sovracanone. Cio' in quanto il contrasto con gli artt. 3 e 41 della Costituzione, nei termini in cui e' stato denunziato, puo' essere giudicato esistente o non in base a criteri che valgono indipendentemente dalla determinazione della natura della prestazione pecuniaria imposta dalle disposizioni citate.
Massima n. 2349
Nella competenza della Corte costituzionale non rientra il giudizio sopra questioni di abrogazione delle leggi.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
riunisce le due cause indicate in epigrafe;
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 1 della legge 27 dicembre 1953, n. 959, e 1 della legge 30 dicembre 1959, n. 1254, in riferimento agli artt. 3 e 41 della Costituzione.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 13 maggio 1965.
GASPARE AMBROSINI - GIUSEPPE CASTELLI
AVOLIO - ANTONINO PAPALDO - NICOLA
JAEGER - GIOVANNI CASSANDRO - BIAGIO
PETROCELLI - ALDO SANDULLI - GIUSEPPE
BRANCA - MICHELE FRAGALI - COSTANTINO
MORTATI - GIUSEPPE CHIARELLI -
GIUSEPPE VERZÌ - GIOVANNI BATTISTA
BENEDETTI - FRANCESCO PAOLO
BONIFACIO.
Testo integrale
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