Corte costituzionale
Sentenza n. 17/1965
Corte cost., sent. 31 marzo 1965, n. 17
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 17/1965
- Data di deposito
- 31 marzo 1965
- Data di decisione
- 18 marzo 1965
- Esito
- Non fondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Aldo Sandulli
- Presidente
- AMBROSINI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1965:17
Norme oggetto del giudizio
- art. 252, regio decreto n. 383 del 3 marzo 1934
- art. 251, regio decreto n. 383 del 3 marzo 1934
- art. 260, regio decreto n. 383 del 3 marzo 1934
- art. 253, regio decreto n. 383 del 3 marzo 1934
- art. 258, regio decreto n. 383 del 3 marzo 1934
- art. 259, regio decreto n. 383 del 3 marzo 1934
- art. 256, regio decreto n. 383 del 3 marzo 1934
- art. 255, regio decreto n. 383 del 3 marzo 1934
- art. 257, regio decreto n. 383 del 3 marzo 1934
- art. 254, regio decreto n. 383 del 3 marzo 1934
Parametri
- art. 103, comma 2, Costituzione
- disposizioni transitorie e finali, VI, Costituzione
- art. 23, legge n. 87 del 11 marzo 1953
- art. 101, Costituzione
- art. 3, Costituzione
Massime
Massima n. 2314
Se puo' dirsi esatto che nel nostro ordinamento la Corte dei conti e' il principale organo di "giurisdizione contabile", non appare invece esatto ritenere incompatibile col secondo comma dell'art. 103 Cost. che alla Corte dei conti sia conferita, in un settore della giurisdizione contabile relativo ad enti locali, una competenza limitata al secondo grado. La esistenza in materia, di una competenza di primo grado di un organo diverso, non sottrae infatti alla Corte qualcosa che la Costituzione abbia voluto riservarle. Deve pertanto escludersi la illegittimita' costituzionale dell'art. 260 del T.U. della legge com. e prov. approvato con R.D. 3 marzo 1934, n. 383, il quale attribuisce ai Consigli di prefettura la risoluzione, in primo grado, delle controversie in materia di responsabilita' previste dagli artt. 251-259 dello stesso T.U.
Massima n. 2315
Non puo' dirsi che la giurisdizione contabile dei Consigli di prefettura sia venuta meno a seguito della scadenza del termine quinquennale fissato dalla VI disp. trans. Cost. per la revisione di tutte le giurisdizioni speciali, diverse dal Consiglio di Stato e dalla Corte dei conti, poiche' detta scadenza non produce la caducazione di quelle giurisdizioni, pur determinando uno stato di incompiutezza, e percio' di alterazione, del sistema concepito dall'Assemblea costituente. - S. nn. 41/1957 C; 92/1962 D.
Massima n. 2316
La previsione dell'art. VI disp. trans. Cost., secondo la quale tutte le giurisdizioni speciali diverse dal Consiglio di Stato e dalla Corte dei conti sono soggette a revisione, non implica che prima di tale revisione quelle giurisdizioni possano continuare a vivere cosi' come sono, anche quando la loro struttura o il loro modo di operare contrasti coi precetti dettati dalla Costituzione per la giurisdizione in generale, come sono quelli destinati ad assicurare il diritto di difesa, l'indipendenza dei giudici, il ricorso per violazione di legge. Pertanto e' soggetta al sindacato di legittimita' costituzionale la giurisdizione contabile dei Consigli di prefettura.
Massima n. 2317
La Corte costituzionale deve portare il proprio esame solo sulle questioni che rientrano nei limiti dell'impugnativa e non gia' sulle altre proposte dalle parti (nella specie era stata proposta questione di legittimita' costituzionale della giurisdizione contabile dei Consigli di prefettura in relazione al principio dell'imparzialita' della giurisdizione, mentre le parti private proponevano di esaminare la questione anche in relazione al precetto dell'indipendenza dei giudici e della garanzia del diritto di difesa).
Massima n. 2318
L'inapplicabilita' ai procedimenti innanzi ai Consigli di prefettura in materia di giurisdizione contabile, della regola ne procedat judex ex officio non importa lesione del principio della imparzialita' del giudice: quest'ultimo infatti esige soltanto che ogni giudice operi in condizione di assoluta estraneita' e indifferenza - e percio' di neutralita' - rispetto agli interessi in causa, ma non esclude che un giudizio sia promosso ex officio.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale, proposta con l'ordinanza indicata in epigrafe, dell'art. 260 del T.U. della legge comunale e provinciale approvato con R.D. 3 marzo 1934, n. 383, in riferimento all'art. 103 della Costituzione e al principio di imparzialità della funzione giurisdizionale.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 18 marzo 1965.
GASPARE AMBROSINI - GIUSEPPE CASTELLI
AVOLIO - ANTONINO PAPALDO - NICOLA
JAEGER - GIOVANNI CASSANDRO - ANTONIO
MANCA - ALDO SANDULLI - GIUSEPPE
BRANCA - MICHELE FRAGALI - COSTANTINO
MORTATI - GIUSEPPE CHIARELLI -
GIUSEPPE VERZÌ - GIOVANNI BATTISTA
BENEDETTI - FRANCESCO PAOLO
BONIFACIO.
Testo integrale
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