Corte costituzionale

Sentenza n. 17/1965

Corte cost., sent. 31 marzo 1965, n. 17

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
17/1965
Data di deposito
31 marzo 1965
Data di decisione
18 marzo 1965
Esito
Non fondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Aldo Sandulli
Presidente
AMBROSINI
ECLI
ECLI:IT:COST:1965:17

Norme oggetto del giudizio

  • art. 252, regio decreto n. 383 del 3 marzo 1934
  • art. 251, regio decreto n. 383 del 3 marzo 1934
  • art. 260, regio decreto n. 383 del 3 marzo 1934
  • art. 253, regio decreto n. 383 del 3 marzo 1934
  • art. 258, regio decreto n. 383 del 3 marzo 1934
  • art. 259, regio decreto n. 383 del 3 marzo 1934
  • art. 256, regio decreto n. 383 del 3 marzo 1934
  • art. 255, regio decreto n. 383 del 3 marzo 1934
  • art. 257, regio decreto n. 383 del 3 marzo 1934
  • art. 254, regio decreto n. 383 del 3 marzo 1934

Parametri

Massime

Massima n. 2314

Se puo' dirsi esatto che nel nostro ordinamento la Corte dei conti e' il principale organo di "giurisdizione contabile", non appare invece esatto ritenere incompatibile col secondo comma dell'art. 103 Cost. che alla Corte dei conti sia conferita, in un settore della giurisdizione contabile relativo ad enti locali, una competenza limitata al secondo grado. La esistenza in materia, di una competenza di primo grado di un organo diverso, non sottrae infatti alla Corte qualcosa che la Costituzione abbia voluto riservarle. Deve pertanto escludersi la illegittimita' costituzionale dell'art. 260 del T.U. della legge com. e prov. approvato con R.D. 3 marzo 1934, n. 383, il quale attribuisce ai Consigli di prefettura la risoluzione, in primo grado, delle controversie in materia di responsabilita' previste dagli artt. 251-259 dello stesso T.U.

Massima n. 2315

Non puo' dirsi che la giurisdizione contabile dei Consigli di prefettura sia venuta meno a seguito della scadenza del termine quinquennale fissato dalla VI disp. trans. Cost. per la revisione di tutte le giurisdizioni speciali, diverse dal Consiglio di Stato e dalla Corte dei conti, poiche' detta scadenza non produce la caducazione di quelle giurisdizioni, pur determinando uno stato di incompiutezza, e percio' di alterazione, del sistema concepito dall'Assemblea costituente. - S. nn. 41/1957 C; 92/1962 D.

Massima n. 2316

La previsione dell'art. VI disp. trans. Cost., secondo la quale tutte le giurisdizioni speciali diverse dal Consiglio di Stato e dalla Corte dei conti sono soggette a revisione, non implica che prima di tale revisione quelle giurisdizioni possano continuare a vivere cosi' come sono, anche quando la loro struttura o il loro modo di operare contrasti coi precetti dettati dalla Costituzione per la giurisdizione in generale, come sono quelli destinati ad assicurare il diritto di difesa, l'indipendenza dei giudici, il ricorso per violazione di legge. Pertanto e' soggetta al sindacato di legittimita' costituzionale la giurisdizione contabile dei Consigli di prefettura.

Massima n. 2317

La Corte costituzionale deve portare il proprio esame solo sulle questioni che rientrano nei limiti dell'impugnativa e non gia' sulle altre proposte dalle parti (nella specie era stata proposta questione di legittimita' costituzionale della giurisdizione contabile dei Consigli di prefettura in relazione al principio dell'imparzialita' della giurisdizione, mentre le parti private proponevano di esaminare la questione anche in relazione al precetto dell'indipendenza dei giudici e della garanzia del diritto di difesa).

Massima n. 2318

L'inapplicabilita' ai procedimenti innanzi ai Consigli di prefettura in materia di giurisdizione contabile, della regola ne procedat judex ex officio non importa lesione del principio della imparzialita' del giudice: quest'ultimo infatti esige soltanto che ogni giudice operi in condizione di assoluta estraneita' e indifferenza - e percio' di neutralita' - rispetto agli interessi in causa, ma non esclude che un giudizio sia promosso ex officio.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale, proposta con l'ordinanza indicata in epigrafe, dell'art. 260 del T.U. della legge comunale e provinciale approvato con R.D. 3 marzo 1934, n. 383, in riferimento all'art. 103 della Costituzione e al principio di imparzialità della funzione giurisdizionale.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 18 marzo 1965.

GASPARE AMBROSINI - GIUSEPPE CASTELLI

AVOLIO - ANTONINO PAPALDO - NICOLA

JAEGER - GIOVANNI CASSANDRO - ANTONIO

MANCA - ALDO SANDULLI - GIUSEPPE

BRANCA - MICHELE FRAGALI - COSTANTINO

MORTATI - GIUSEPPE CHIARELLI -

GIUSEPPE VERZÌ - GIOVANNI BATTISTA

BENEDETTI - FRANCESCO PAOLO

BONIFACIO.

Testo integrale

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