Corte costituzionale

Sentenza n. 16/1965

Corte cost., sent. 31 marzo 1965, n. 16

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
16/1965
Data di deposito
31 marzo 1965
Data di decisione
18 marzo 1965
Esito
Non fondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Giuseppe Branca
Presidente
AMBROSINI
ECLI
ECLI:IT:COST:1965:16

Norme oggetto del giudizio

  • art. 1, legge n. 131 del 23 febbraio 1960
  • art. 2, legge n. 131 del 23 febbraio 1960
  • art. 8, regio decreto legge n. 652 del 13 aprile 1939
  • art. 9, regio decreto legge n. 652 del 13 aprile 1939

Parametri

Massime

Massima n. 2311

L'aggiornamento delle rendite catastali urbane con un coefficiente da determinare anno per anno, a cui provvede il Ministro delle finanze, ai sensi dell'art. 1 della legge 23 febbraio 1960, n. 131, non e' esercizio di potesta' legislativa delegata, ma di potesta' amministrativa. Pertanto non puo' essere invocato l'art. 76 Cost. ai fini del giudizio di legittimita' costituzionale del citato art. 1 legge 131 del 1960. Inoltre la riserva di legge di cui all'art. 23 Cost. non e' violata ne' elusa dall'art. 1 della legge 23 febbraio 1960, n. 131, poiche' questa legge, esigendo l'"aggiornamento" delle rendite catastali, delimita rigorosamente i poteri dell'autorita' amministrativa, il cui esercizio pertanto non consente iniziative o risultati arbitrari.

Massima n. 2312

Gli artt. 2 della legge 1960, n. 131, e 8, 9 del R.D.L. 13 aprile 1939, n. 652, (modificazioni con legge 11 agosto 1939, n. 1249) secondo i quali la base per la determinazione del reddito imponibile e' la rendita catastale calcolata per tipi di immobili, non violano il principio contenuto nell'art. 53, primo comma Cost., della tassazione proporzionata alla capacita' contributiva del cittadino; infatti, quando oggetto dell'imposta e' una cosa produttiva, la base per la tassazione e' data e la capacita' del contribuente e' rivelata dall'attitudine del bene a produrre un reddito economico e non dal reddito che ne ricava in concreto il possessore del bene.

Massima n. 2313

L'aggiornamento delle rendite catastali, essendo condotto con criteri piu' o meno analoghi a quelli seguiti per la determinazione originaria della rendita (calcolata sul triennio 37-39), non contraddice ai principi della giustizia tributaria. Il contribuente non puo' reclamare contro la misura della rendita unitaria aggiornata, cosi' come non ha potuto reclamare contro la misura della rendita unitaria segnata nel catasto, poiche' il coefficiente di aggiornamento da' modo di calcolare con una certa approssimazione i redditi che si sono potuti o si potevano percepire dopo il '39: percio', non avendo in questo caso alcun diritto, il contribuente non puo' lamentare una carenza di difesa e invocare l'art. 24 della Costituzione. L'art. 2 della legge 1960, n. 131, appare esente da vizi di legittimita' costituzionale perche' non fa che riconoscere e tutelare quella particolare situazione nella quale sono venuti a trovarsi molti possessori di immobili che per legge non hanno potuto procedere agli aumenti della pigione col ritmo suggerito dall'andamento del mercato. Per costoro, la legge vincolistica ha fatto si' che la cifra della rendita catastale, calcolata moltiplicando la rendita originaria per il coefficiente di aggiornamento, sia di regola sensibilmente piu' alta di quella che corrisponde al reddito effettivamente conseguito o conseguibile. Percio', in tali casi e quando concorrano certe condizioni, la norma impugnata ammette il ricorso contro la misura della rendita catastale aggiornata e stabilisce che l'imponibile sia quello accertato singolarmente coi criteri previsti nelle leggi n. 1219 del 1951 e n. 1521 del 21 dicembre 1960 (art. 6).

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara non fondata la questione, proposta con l'ordinanza di cui in epigrafe, sulla legittimità costituzionale degli artt. 1 e 2 della legge 23 febbraio 1960, n. 131; 8 e 9 della legge 8 aprile 1948, n. 514; 8 del R.D.L. 13 aprile 1939, n. 652, convertito in legge 11 agosto 1939, n. 1249, in riferimento agli artt. 23, 76, 53, primo comma, e 24, primo comma, della Costituzione.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 18 marzo 1965.

GASPARE AMBROSINI - GIUSEPPE CASTELLI

AVOLIO - NICOLA JAEGER - GIOVANNI

CASSANDRO - ANTONIO MANCA - ALDO

SANDULLI - GIUSEPPE BRANCA - MICHELE

FRAGALI - COSTANTINO MORTATI -

GIUSEPPE CHIARELLI - GIUSEPPE VERZÌ

- GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI -

FRANCESCO PAOLO BONIFACIO.

Testo integrale

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