Corte costituzionale
Sentenza n. 97/1964
Corte cost., sent. 26 novembre 1964, n. 97
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 97/1964
- Data di deposito
- 26 novembre 1964
- Data di decisione
- 19 novembre 1964
- Esito
- Illegittimità costituzionale
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Costantino Mortati
- Presidente
- AMBROSINI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1964:97
Norme oggetto del giudizio
- decreto del Presidente della Repubblica n. 865 del 9 maggio 1961
Parametri
- art. 39, Costituzione
- art. 76, Costituzione
- art. 76, comma 1, Costituzione
- art. 1, legge n. 741 del 14 luglio 1959
- art. 77, Costituzione
Massime
Massima n. 2241
L'annullamento effettuato con la sentenza n. 129 del 1963 della Corte costituzionale della parte del D.P.R. 14 luglio 1960, n. 1032, che estendeva ai lavoratori non iscritti ai sindacati stipulanti l'art. 62 del contrato collettivo nazionale disciplinante l'istituzione ed il funzionamento delle casse edili, non ha fatto, di per se', cadere anche le clausole di tutti i contratti integrativi provinciali, emessi sulla base del medesimo articolo, che si limita a conferire il potere di istituire, laddove possibile, le Casse, per cui trattandosi di norme diverse, si rende necessaria una apposita pronuncia di illegittimita' costituzionale per ogni contratto collettivo provinciale. E' costituzionalmente illegittimo l'articolo unico del D.P.R. 9 maggio 1961 n. 865, per la parte in cui dichiara obbligatorie erga omnes le clausole 5 e 7 dell'accordo di lavoro 2 ottobre 1959 per la Provincia di Napoli relative alla costituzione ed al funzionamento di una Cassa edile, in relazione all'art. 1 della legge 14 luglio 1959, n. 741, per violazione degli artt. 76 e 77, primo comma, della Costituzione.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara l'illegittimità costituzionale dell'articolo unico del D.P.R. 9 maggio 1961, n. 865, per la parte in cui dichiara obbligatorie erga omnes le clausole 5 (per la parte in cui dispone il versamento dei contributi alla Cassa edile) e 7 dell'accordo di lavoro del 2 ottobre 1959 per la Provincia di Napoli, in relazione all'art. 1 della legge 14 luglio 1959, n. 741, per violazione degli artt. 76 e 77, primo comma, della Costituzione.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 19 novembre 1964.
GASPARE AMBROSINI - ANTONINO PAPALDO
- NICOLA JAEGER - GIOVANNI CASSANDRO
- BIAGIO PETROCELLI - ANTONIO MANCA -
ALDO SANDULLI - GIUSEPPE BRANCA -
MICHELE FRAGALI - COSTANTINO MORTATI
- GIUSEPPE CHIARELLI - GIUSEPPE
VERZÌ - GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI
- FRANCESCO PAOLO BONIFACIO.
Testo integrale
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