Corte costituzionale

Sentenza n. 93/1964

Corte cost., sent. 26 novembre 1964, n. 93

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
93/1964
Data di deposito
26 novembre 1964
Data di decisione
19 novembre 1964
Esito
Non fondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Francesco Paolo Bonifacio
Presidente
AMBROSINI
ECLI
ECLI:IT:COST:1964:93

Norme oggetto del giudizio

  • art. 207, lett.b), decreto del Presidente della Repubblica n. 645 del 29 gennaio 1958
  • art. 208, decreto del Presidente della Repubblica n. 645 del 29 gennaio 1958
  • art. 209, decreto del Presidente della Repubblica n. 645 del 29 gennaio 1958
  • art. 207, lett.b, decreto del Presidente della Repubblica n. 645 del 29 gennaio 1958

Parametri

Massime

Massima n. 2234

Dal dovere del giudice a quo di fare corretto uso del potere conferitogli e di motivare adeguatamente il provvedimento (di non manifesta infondatezza) con cui promuove il giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale, discende quello di tener presenti tutti gli elementi necessari alla valutazione della sussistenza del dubbio circa la legittimita' costituzionale delle norme applicabili. Per la regolare instaurazione del giudizio di legittimita' costituzionale e' tuttavia sufficiente che l'ordinanza di rimessione consenta la individuazione della questione sollevata.

Massima n. 2235

Tra i compiti della Corte, allo scopo della precisa determinazione dell'oggetto del giudizio di legittimita' costituzionale, e' la interpretazione della ordinanza di rimessione.

Massima n. 2236

La norma contenuta nell'art. 207, lett. b), del T.U. 29 gennaio 1958 n. 645, per la riscossione delle imposte dirette comporta la inopponibilita' all'esattore del diritto di proprieta' dei beni rinvenuti nella casa di abitazione del debitore. Inquadrata nel sistema delle garanzie patrimoniali dell'obbligazione tributaria tale norma appartiene al diritto sostanziale ed e' giustificata da ragioni di interesse generale (necessita' di assicurare la riscossione delle imposte e di evitare fraudolente simulazioni) ed ha altresi' fondamento nel potere del legislatore di determinare i modi di acquisto e di godimento ed i limiti del diritto di proprieta'. Tali considerazioni - che nella sentenza n. 42 del 1964 portarono gia' ad escludere la violazione, da parte della suddetta disposizione dell'art. 207 lett. b), degli artt. 24, primo comma e 42, secondo comma, della Costituzione - sono anche sufficienti per respingere la tesi che l'art. 207, lett. b), sia in contrasto con gli artt. 3 e 42, terzo comma Cost.. Peraltro, in riferimento al principio di eguaglianza di cui all'art. 3 Cost. e che, secondo la costante giurisprudenza della Corte, non e' leso quando la legge detti discipline diverse per situazioni diverse, non appare ne' arbitrario ne' ingiustificato il fatto che il legislatore, nell'art. 207 lett. b) del testo unico, abbia tenuto conto, riguardo alla opponibilita' del diritto vantato sulla cosa mobile, del particolare vincolo intercorrente tra il debitore di imposta ed il parente ed affine, tanto piu' che quest'ultimo viene a subire uno svantaggio solo in conseguenza di un suo comportamento volontario, qual'e' l'aver lasciato il bene poi pignorato nella casa di abitazione del congiunto. - S. n. 42/1964.

Massima n. 2237

La eventuale perdita della cosa in conseguenza della inopponibilita' alla esecuzione esattoriale dei diritti dei terzi, parenti ed affini sulla cosa stessa, stabilita dall'art. 207 lett. b) del testo unico sulle imposte dirette del 29 gennaio 1958, n. 645, trova causa non gia' in una espropriazione per motivi di interesse generale, ma nella legittima sottoposizione del bene all'esecuzione forzata. Non puo' pertanto venire in discussione, a proposito del suddetto articolo 207 lett. b), il terzo comma dell'art. 42 Cost. circa l'obbligo di indennizzo in caso di espropriazione. La decisione dell'intendente di finanza sul reclamo proposto in base all'art. 208, primo comma, del T.U., concludendo un procedimento contenzioso amministrativo, non ha - come ha chiarito la Corte con la sentenza n. 116 del 1963 - carattere giurisdizionale. Tuttavia l'intendente, investito del reclamo, ha l'obbligo di esaminare la conformita' della esecuzione esattoriale alla legge e di provvedere, motivando, sulla istanza di sospensione nonche', ove le doglianze risultino fondate, di rimuovere gli atti esecutivi impugnati. Contro la decisione del reclamo potendo poi esperirsi i normali rimedi giurisdizionali ammessi contro gli atti amministrativi definitivi, e' quindi da escludersi che all'intendente di finanza, nel suddetto procedimento, competano poteri discrezionali e comunque tali da non consentire una adeguata tutela per gli interessati, e che quindi l'art. 208, primo comma, del T.U. violi il diritto di agire e difendersi in giudizio garantito dall'articolo 24 della Costituzione. - S. nn. 42/1964, 116/1963.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 207, lett. b, 208 e 209 del D.P.R. 29 gennaio 1958, n. 645, contenente il T. U. delle leggi sulle imposte dirette, in riferimento agli artt. 3, 24, primo comma, e 42, secondo e terzo comma, della Costituzione.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 19 novembre 1964.

GASPARE AMBROSINI - GIUSEPPE CASTELLI

AVOLIO - ANTONINO PAPALDO - NICOLA

JAEGER - GIOVANNI CASSANDRO - BIAGIO

PETROCELLI - ANTONIO MANCA - ALDO

SANDULLI - GIUSEPPE BRANCA - MICHELE

FRAGALI - COSTANTINO MORTATI -

GIUSEPPE CHIARELLI - GIUSEPPE VERZÌ

- GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI -

FRANCESCO PAOLO BONIFACIO.

Testo integrale

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