Corte costituzionale
Sentenza n. 91/1964
Corte cost., sent. 26 novembre 1964, n. 91
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 91/1964
- Data di deposito
- 26 novembre 1964
- Data di decisione
- 19 novembre 1964
- Esito
- Non fondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Michele Fragali
- Presidente
- AMBROSINI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1964:91
Norme oggetto del giudizio
- art. 250, comma 3, decreto del Presidente della Repubblica n. 645 del 29 gennaio 1958
Parametri
Massime
Massima n. 2231
L'imposizione di un onere processuale di natura fiscale (previsto nel caso riguardo all'azione giudiziaria promossa a tutela di un credito produttivo di ricchezza mobile di categoria A subordinato alla denuncia fiscale) non fa del giudice un organo dell'Amministrazione tributaria ne' lo rende soggetto all'autorita' del potere esecutivo. L'indipendenza della magistratura e' infatti garantita dalla Costituzione all'organizzazione giudiziaria nel suo complesso e questa non perde la sua autonomia solo perche' la legge determina una modalita' d'esercizio dell'azione affinche' sia soddisfatto un interesse dell'Amministrazione tributaria. La norma impugnata, pertanto, non si pone il contrasto con gli artt. 101, secondo comma, e 104, primo comma, Cost.. - S. n. 22/1959.
Massima n. 2232
L'imposizione di un onere processuale di natura fiscale ha per oggetto una formalita' di facile compimento non sottoposta a condizioni di solennita'. Pertanto, la norma, che tale onere prevede, non lede il diritto di difesa in quanto, come gia' affermato, il determinare concrete modalita' di esercizio della tutela giurisdizionale viola la garanzia apprestata dall'art. 24, primo comma, Cost. solo ove risulti difficile o impossibile l'esplicazione del diritto (circostanza questa non sussistente nella specie).
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 250, comma terzo, del D.P.R. 29 gennaio 1958, n. 645, che approva il T. U. delle leggi sulle imposte dirette, proposta
dal Pretore di Sampierdarena con ordinanza 26 ottobre 1963, in riferimento agli artt. 24, comma primo, 101, comma secondo, e 104, comma primo, della Costituzione.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 19 novembre 1964.
GASPARE AMBROSINI - GIUSEPPE CASTELLI
AVOLIO - ANTONINO PAPALDO - NICOLA
JAEGER - GIOVANNI CASSANDRO - BIAGIO
PETROCELLI - ANTONIO MANCA - ALDO
SANDULLI - GIUSEPPE BRANCA - MICHELE
FRAGALI - COSTANTINO MORTATI -
GIUSEPPE CHIARELLI - GIUSEPPE VERZÌ
- GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI -
FRANCESCO PAOLO BONIFACIO.
Testo integrale
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