Corte costituzionale

Sentenza n. 91/1964

Corte cost., sent. 26 novembre 1964, n. 91

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
91/1964
Data di deposito
26 novembre 1964
Data di decisione
19 novembre 1964
Esito
Non fondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Michele Fragali
Presidente
AMBROSINI
ECLI
ECLI:IT:COST:1964:91

Norme oggetto del giudizio

  • art. 250, comma 3, decreto del Presidente della Repubblica n. 645 del 29 gennaio 1958

Parametri

Massime

Massima n. 2231

L'imposizione di un onere processuale di natura fiscale (previsto nel caso riguardo all'azione giudiziaria promossa a tutela di un credito produttivo di ricchezza mobile di categoria A subordinato alla denuncia fiscale) non fa del giudice un organo dell'Amministrazione tributaria ne' lo rende soggetto all'autorita' del potere esecutivo. L'indipendenza della magistratura e' infatti garantita dalla Costituzione all'organizzazione giudiziaria nel suo complesso e questa non perde la sua autonomia solo perche' la legge determina una modalita' d'esercizio dell'azione affinche' sia soddisfatto un interesse dell'Amministrazione tributaria. La norma impugnata, pertanto, non si pone il contrasto con gli artt. 101, secondo comma, e 104, primo comma, Cost.. - S. n. 22/1959.

Massima n. 2232

L'imposizione di un onere processuale di natura fiscale ha per oggetto una formalita' di facile compimento non sottoposta a condizioni di solennita'. Pertanto, la norma, che tale onere prevede, non lede il diritto di difesa in quanto, come gia' affermato, il determinare concrete modalita' di esercizio della tutela giurisdizionale viola la garanzia apprestata dall'art. 24, primo comma, Cost. solo ove risulti difficile o impossibile l'esplicazione del diritto (circostanza questa non sussistente nella specie).

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 250, comma terzo, del D.P.R. 29 gennaio 1958, n. 645, che approva il T. U. delle leggi sulle imposte dirette, proposta

dal Pretore di Sampierdarena con ordinanza 26 ottobre 1963, in riferimento agli artt. 24, comma primo, 101, comma secondo, e 104, comma primo, della Costituzione.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 19 novembre 1964.

GASPARE AMBROSINI - GIUSEPPE CASTELLI

AVOLIO - ANTONINO PAPALDO - NICOLA

JAEGER - GIOVANNI CASSANDRO - BIAGIO

PETROCELLI - ANTONIO MANCA - ALDO

SANDULLI - GIUSEPPE BRANCA - MICHELE

FRAGALI - COSTANTINO MORTATI -

GIUSEPPE CHIARELLI - GIUSEPPE VERZÌ

- GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI -

FRANCESCO PAOLO BONIFACIO.

Testo integrale

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