Corte costituzionale
Sentenza n. 77/1964
Corte cost., sent. 7 luglio 1964, n. 77
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 77/1964
- Data di deposito
- 7 luglio 1964
- Data di decisione
- 23 giugno 1964
- Esito
- Non fondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Antonino Papaldo
- Presidente
- AMBROSINI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1964:77
Norme oggetto del giudizio
- legge n. 1878 del 27 dicembre 1963
- legge n. 1728 del 30 dicembre 1960
Parametri
Massime
Massima n. 2210
Non e' esatto che l'art. 33, quinto comma, della Costituzione in materia di esami di Stato, ha cristallizzato il sistema che vigeva al tempo dell'entrata in vigore della Costituzione. Infatti nessuno contesta al legislatore la facolta' di aggiungere o sostituire ad altri accertamenti di capacita' un esame di Stato per l'assunzione dei propri impiegati. Ma non puo' dirsi che questo sia un dovere del legislatore, sancito dalla Costituzione.
Massima n. 2211
Che il professore supplente delle scuole statali, anche se temporaneo, sia da considerare impiegato dello Stato, e' fuori contestazione. L'affidamento, sia pure temporaneo e immediatamente revocabile, delle funzioni di insegnante, pone il supplente in un rapporto con lo Stato, da cui discendono obblighi e diritti caratteristici del pubblico impiego. Il supplente e' tenuto a fornire una prestazione continuativa, con vincolo di collaborazione e di subordinazione ed ha il diritto ad una retribuzione, che ha tutti gli aspetti delle retribuzioni dei pubblici dipendenti. Comunque si vogliano assumere gli aspetti in base ai quali una professione debba considerarsi libera, in nessun caso il professore della scuola di Stato puo' essere qualificato come libero professionista. Ne' la riconosciuta liberta' di insegnamento altera i rapporti di dipendenza tra l'insegnante e lo Stato, perche' questa liberta' e' soltanto un modo di essere dell'attivita' che l'insegnante e' tenuto a prestare, senza alcuna attenuazione di quegli obblighi di fedelta', di collaborazione ed anche di subordinazione, che sono propri dei pubblici impiegati. Da cio' deriva, altresi', che di fronte alla sua scuola, lo Stato non ha una posizione diversa da quella che esso assume rispetto a qualunque altro organo, ufficio, istituto esistenti nel vasto ambito della propria organizzazione.
Massima n. 2212
Non e' contestabile che il legislatore ordinario abbia il potere di dettare norme dall'applicazione delle quali possano derivare effetti nei riguardi di procedimenti penali in corso o anche gia' definiti. Queste norme potranno essere illegittime per altre ragioni - per esempio, per gli effetti ingiustamente discriminatori che possano derivarne - ma non per il fatto che esse producano o possano produrre, per la generalita', effetti sui procedimenti o sui giudicati penali. Nella specie, la legge 27 dicembre 1963, n. 1878, sia che la si voglia considerare come una legge interpretativa della legge 19 marzo 1955, n. 160, sia che la si voglia considerare innovativa, non viola il principio di eguaglianza ex art. 3 della Costituzione, perche' e' stata dettata allo scopo di recare un illegittimo vantaggio a persone sottoposte o passibili di essere sottoposte a procedimento penale. Dagli stessi lavori preparatori risulta che tra le preoccupazioni del legislatore e' stata minima quella della responsabilita' penale di un certo numero di persone. Se mai questa preoccupazione ha fatto corpo con quelle, piu' gravi e di carattere piu' generale, attinenti al funzionamento della scuola, di fronte alla gravissima carenza di personale insegnante, la quale ha determinato, specialmente dopo l'estensione del periodo di obbligo scolastico, una situazione cosi' drammatica da richiedere urgenti misure di emergenza. E risulta altresi' che il legislatore non fu spinto da motivi discriminatori, ma si ispiro' a ragioni di ordine generale, la cui valutazione non e' suscettibile di apprezzamento in relazione alla concreta questione proposta, che concerne la violazione del principio di eguaglianza.
Massima n. 2213
E' principio pacifico che l'esame di Stato, imposto dall'art. 33, quinto comma, della Costituzione, si riferisce alle libere professioni. I dissensi e le incertezze possono nascere solo in relazione alla nozione di libera professione in generale, ed in rapporto a singole professioni, rispetto alle quali si ammetta o si neghi la rispondenza a quella nozione.
Massima n. 2214
La ragione essenziale per cui l'art. 33, quinto comma, della Costituzione prescrive l'esame di Stato per l'esercizio delle libere professioni e' data dalla esigenza che un accertamento preventivo, fatto con serie garanzie, assicuri, nell'interesse e della collettivita' e dei committenti, che il professionista abbia i requisiti di preparazione e di capacita' occorrenti per il retto esercizio professionale. Nei riguardi dei dipendenti pubblici questo accertamento deve essere fatto in conformita' alla legge, ai sensi dell'art. 97 della Costituzione. Ed anche per l'assunzione dei professori supplenti scelte ponderate sono disposte in base alla legge.
Massima n. 2215
Quando sussistano dei dubbi, uno dei criteri per identificare se una professione debba considerarsi libera ai fini dell'applicazione dell'art. 33, quinto comma, della Costituzione, e' quello basato sulla tradizionale disciplina che a detta professione davano le leggi precedenti alla Costituzione. Ma cio' non significa, anzitutto, che codeste leggi avrebbero acquistato un carattere tale da non essere modificabili nemmeno nei dettagli, ne' significa che l'esame di Stato debba essere mantenuto anche quando, come nel caso dei professori delle scuole secondarie statali, il relativo obbligo sia stabilito dalle leggi per opportunita' attinenti alla organizzazione amministrativa pubblica e non per il fatto che si tratti di esercizio di libera professione. (Nella specie, la Corte ha ritenuto non fondata la questione di legittimita' costituzionale della legge 27 dicembre 1963, n. 1878, e della legge 30 dicembre 1960, n. 1728, che consentono in alcuni casi eccezionali ed in via transitoria l'insegnamento anche da parte di non abilitati, per violazione dell'art. 33, quinto comma, della Costituzione).
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale delle leggi 30 dicembre 1960, n. 1728 "Norme integrative della legge 19 marzo 1955, n. 160, per quanto concerne il conferimento delle supplenze annuali", e 27 dicembre 1963, n. 1878 "Interpretazione autentica degli artt. 4 e 6, secondo comma, della legge 19 marzo 1955, n. 160, in materia di personale insegnante non di ruolo", in riferimento agli artt. 3 e 33, quinto comma, della Costituzione.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 23 giugno 1964.
GASPARE AMBROSINI - GIUSEPPE CASTELLI
AVOLIO - ANTONINO PAPALDO - NICOLA
JAEGER - GIOVANNI CASSANDRO - BIAGIO
PETROCELLI - ANTONIO MANCA - ALDO
SANDULLI - GIUSEPPE BRANCA - MICHELE
FRAGALI - COSTANTINO MORTATI -
GIUSEPPE CHIARELLI - GIUSEPPE VERZÌ
- GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI -
FRANCESCO PAOLO BONIFACIO.
Testo integrale
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