Corte costituzionale
Sentenza n. 75/1964
Corte cost., sent. 7 luglio 1964, n. 75
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 75/1964
- Data di deposito
- 7 luglio 1964
- Data di decisione
- 23 giugno 1964
- Esito
- Non fondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Giuseppe Chiarelli
- Presidente
- AMBROSINI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1964:75
Norme oggetto del giudizio
- art. 28, comma 8, legge n. 454 del 2 giugno 1961
Parametri
Massime
Massima n. 2205
L'art. 36, primo comma, Cost. assicura la tutela della persona del lavoratore e la soddisfazione dei bisogni fondamentali suoi e della sua famiglia, ma non garantisce la parita' di prestazioni del rapporto sinallagmatico di lavoro. Anche se si ritenesse, in ipotesi, che l'art. 36, primo comma, Cost. fosse applicabile al lavoro autonomo in genere e alle professioni intellettuali in particolare, sarebbe necessario considerare l'attivita' complessiva del professionista e non i singoli rapporti e le singole prestazioni. Nell'art. 36, primo comma, Cost. non e' possibile isolare il precetto della corrispondenza della retribuzione alla quantita' e qualita' del lavoro, che sarebbe applicabile al lavoro autonomo, dagli altri precetti, sia per fondamentali esigenze di ermeneutica, sia perche' tale interpretazione contrasterebbe con la sostanziale unita' storica e sociale della norma. L'assunto che le tariffe professionali fissate con la collaborazione degli ordini sarebbero inderogabili dal legislatore ordinario, in quanto basate sulla corrispondenza della retribuzione al lavoro prestato, e' infondato, sia perche' il primo comma dell'art. 36 Cost. non garantisce la parita' delle prestazioni contrapposte, sia perche' le tariffe non sono stabilite con esclusivo riferimento alla quantita' e qualita' di lavoro prestato, ma tengono conto anche di altri elementi, come il valore dell'atto o della controversia nelle tariffe dei notai, degli avvocati, dei procuratori.
Massima n. 2206
E' infondata la questione di legittimita' costituzionale, in riferimento agli artt. 36, 1x comma, 35, 1x comma e 3 Cost., dell'art. 28, comma ottavo, legge 2 giugno 1961, n. 454, sul piano quinquennale per lo sviluppo dell'agricoltura, il quale dispone la riduzione alla meta' delle tariffe notarili per gli atti riguardanti la formazione e l'arrotondamento della piccola proprieta' contadina.
Massima n. 2207
Il principio generale della tutela del lavoro sancito dal primo comma dell'art. 35 Cost. non e' violato dalla riduzione alla meta' delle tariffe notarili disposta dall'art. 28, ottavo comma, della legge 2 giugno 1961, n. 454, perche' tale riduzione si inserisce nella disciplina legale della professione notarile la quale regola nell'interesse pubblico il suo esercizio, assicura una particolare tutela degli interessi del professionista e del decoro della categoria (numero chiuso delle sedi notarili, garanzia di un assegno supplementare a completamento degli onorari). Su questa tutela complessiva non incide la riduzione degli onorari disposta talvolta dal legislatore.
Massima n. 2208
Il principio di uguaglianza dell'art. 3 Cost. consente al legislatore di emanare norme differenziate rispetto a situazioni obiettivamente diverse. Gli atti e i documenti relativi alla formazione e all'arrotondamento della piccola proprieta' contadina previsti dalla legge 2 giugno 1961, n. 454, art. 28, configurano una situazione obiettivamente determinata e specificamente definita, la quale puo' essere considerata distintamente dalla formazione o dalla stipulazione di atti di tipo diverso o aventi un diverso oggetto. Non vale obiettare che la norma e' stata emanata allo scopo d'incentivo dell'agricoltura e che, essendo diretta a fini economici d'utilita' generale, non puo' risolversi in un peso per una determinata categoria di persone. Nel nostro ordinamento sono numerosi i casi in cui e' prevista la riduzione degli onorari notarili, anche al di fuori degli incentivi economici, il che si fonda sulla considerazione che l'attivita' del notaio consiste nell'esercizio di una pubblica funzione e che pertanto la determinazione degli onorari e' diretta non soltanto a stabilire la remunerazione del professionista, ma a fissare il prezzo del pubblico servizio in relazione alle esigenze del servizio stesso. In questa determinazione il legislatore puo' tener conto di particolari finalita' sociali, non in contrasto con la Costituzione, nel legittimo esercizio del potere di stabilire la disciplina dell'attivita' notarile.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 28, comma ottavo, della legge 2 giugno 1961, n. 454, relativa al piano quinquennale per lo sviluppo dell'agricoltura, sollevata dal giudice conciliatore di Pantelleria con ordinanza del 5 novembre 1963, in riferimento agli artt. 3, 35, primo comma, e 36, primo comma, della Costituzione.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 23 giugno 1964.
GASPARE AMBROSINI - GIUSEPPE CASTELLI
AVOLIO - ANTONINO PAPALDO - NICOLA
JAEGER - GIOVANNI CASSANDRO - BIAGIO
PETROCELLI - ANTONIO MANCA - ALDO
SANDULLI - GIUSEPPE BRANCA - MICHELE
FRAGALI - COSTANTINO MORTATI -
GIUSEPPE CHIARELLI - GIUSEPPE VERZÌ
- GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI -
FRANCESCO PAOLO BONIFACIO.
Testo integrale
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