Corte costituzionale

Sentenza n. 45/1964

Corte cost., sent. 16 giugno 1964, n. 45

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
45/1964
Data di deposito
16 giugno 1964
Data di decisione
4 giugno 1964
Esito
Non fondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Giovanni Cassandro
Presidente
AMBROSINI
ECLI
ECLI:IT:COST:1964:45

Norme oggetto del giudizio

  • legge n. 150 del 15 febbraio 1963

Parametri

Massime

Massima n. 2141

Spetta alla Corte costituzionale il potere di procedere alla coerente interpretazione dell'ordinanza con la quale il giudice a quo ha sollevato questione incidentale di legittimita' costituzionale al fine di precisare l'oggetto della controversia.

Massima n. 2142

Il principio della irretroattivita' della legge non penale non e' costituzionalmente garantito. Pertanto una legge tributaria retroattiva, come ogni altra legge non penale, non e' viziata per cio' solo di illegittimita' costituzionale, qualora non sia in contrasto con un precetto o un principio contenuto nella Costituzione.

Massima n. 2143

La legge tributaria retroattiva si pone in contrasto con l'art. 53 della Costituzione non soltanto quando essa ponga a base della prestazione un fatto verificatosi nel passato, ma anche quando alteri, modifichi o trasformi con effetto retroattivo gli elementi dell'obbligazione tributaria e i criteri di valutazione che vi sono connessi.

Massima n. 2144

Non e' fondata la questione di legittimita' costituzionale della legge 15 febbraio 1963, n. 150 "Modifica dell'art. 18 della legge 16 settembre 1960, n. 1014 e interpretazione autentica dell'art. 117 t.u. finanza locale, in riferimento agli artt. 53, 41, 42, 43 Cost. Infatti tale legge, pur determinando effetti retroattivi sotto il profilo dell'interpretazione autentica di norme precedenti, non ha mutato gli elementi di valutazione della capacita' contributiva del cittadino e, di conseguenza, non ha violato l'art. 53 della Costituzione.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara non fondata la questione, sollevata con ordinanza 20 giugno 1963, sulla legittimità costituzionale della legge 15 febbraio 1963, n. 150, "Modifica dell'art. 18 della legge 16 settembre 1960, n. 1014, e interpretazione autentica dell'art. 117 del testo unico per la finanza locale", in riferimento agli artt. 53, 41, 42 e 43 della Costituzione.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 4 giugno 1964.

GASPARE AMBROSINI - GIUSEPPE CASTELLI

AVOLIO - ANTONINO PAPALDO - NICOLA

JAEGER - GIOVANNI CASSANDRO - BIAGIO

PETROCELLI - ANTONIO MANCA - ALDO

SANDULLI - GIUSEPPE BRANCA - MICHELE

FRAGALI - COSTANTINO MORTATI -

GIUSEPPE CHIARELLI - GIUSEPPE VERZÌ

- GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI -

FRANCESCO PAOLO BONIFACIO.

Testo integrale

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