Corte costituzionale
Sentenza n. 45/1964
Corte cost., sent. 16 giugno 1964, n. 45
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 45/1964
- Data di deposito
- 16 giugno 1964
- Data di decisione
- 4 giugno 1964
- Esito
- Non fondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Giovanni Cassandro
- Presidente
- AMBROSINI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1964:45
Norme oggetto del giudizio
- legge n. 150 del 15 febbraio 1963
Parametri
- art. 23, legge n. 87 del 11 marzo 1953
- art. 53, Costituzione
- art. 41, Costituzione
- art. 42, Costituzione
- art. 43, Costituzione
Massime
Massima n. 2141
Spetta alla Corte costituzionale il potere di procedere alla coerente interpretazione dell'ordinanza con la quale il giudice a quo ha sollevato questione incidentale di legittimita' costituzionale al fine di precisare l'oggetto della controversia.
Massima n. 2142
Il principio della irretroattivita' della legge non penale non e' costituzionalmente garantito. Pertanto una legge tributaria retroattiva, come ogni altra legge non penale, non e' viziata per cio' solo di illegittimita' costituzionale, qualora non sia in contrasto con un precetto o un principio contenuto nella Costituzione.
Massima n. 2143
La legge tributaria retroattiva si pone in contrasto con l'art. 53 della Costituzione non soltanto quando essa ponga a base della prestazione un fatto verificatosi nel passato, ma anche quando alteri, modifichi o trasformi con effetto retroattivo gli elementi dell'obbligazione tributaria e i criteri di valutazione che vi sono connessi.
Massima n. 2144
Non e' fondata la questione di legittimita' costituzionale della legge 15 febbraio 1963, n. 150 "Modifica dell'art. 18 della legge 16 settembre 1960, n. 1014 e interpretazione autentica dell'art. 117 t.u. finanza locale, in riferimento agli artt. 53, 41, 42, 43 Cost. Infatti tale legge, pur determinando effetti retroattivi sotto il profilo dell'interpretazione autentica di norme precedenti, non ha mutato gli elementi di valutazione della capacita' contributiva del cittadino e, di conseguenza, non ha violato l'art. 53 della Costituzione.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara non fondata la questione, sollevata con ordinanza 20 giugno 1963, sulla legittimità costituzionale della legge 15 febbraio 1963, n. 150, "Modifica dell'art. 18 della legge 16 settembre 1960, n. 1014, e interpretazione autentica dell'art. 117 del testo unico per la finanza locale", in riferimento agli artt. 53, 41, 42 e 43 della Costituzione.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 4 giugno 1964.
GASPARE AMBROSINI - GIUSEPPE CASTELLI
AVOLIO - ANTONINO PAPALDO - NICOLA
JAEGER - GIOVANNI CASSANDRO - BIAGIO
PETROCELLI - ANTONIO MANCA - ALDO
SANDULLI - GIUSEPPE BRANCA - MICHELE
FRAGALI - COSTANTINO MORTATI -
GIUSEPPE CHIARELLI - GIUSEPPE VERZÌ
- GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI -
FRANCESCO PAOLO BONIFACIO.
Testo integrale
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