Corte costituzionale

Sentenza n. 29/1964

Corte cost., sent. 2 aprile 1964, n. 29

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
29/1964
Data di deposito
2 aprile 1964
Data di decisione
18 marzo 1964
Esito
Non fondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Francesco Paolo Bonifacio
Presidente
AMBROSINI
ECLI
ECLI:IT:COST:1964:29

Norme oggetto del giudizio

  • art. 10, decreto del Presidente della Repubblica n. 20 del 11 gennaio 1956
  • art. 10, comma 2, decreto del Presidente della Repubblica n. 20 del 11 gennaio 1956
  • art. 8, ultimo co., decreto del Presidente della Repubblica n. 20 del 11 gennaio 1956

Parametri

Massime

Massima n. 2098

Il giudizio di legittimita' costituzionale e' circoscritto nei confini fissati dall'ordinanza di rimessione e non puo' estendersi alle nuove eccezioni sollevate dalle parti davanti alla Corte costituzionale. - S. nn. 119/1963 e 127/1963.

Massima n. 2099

Spetta alla Corte costituzionale, nell'esercizio del suo potere di interpretare l'ordinanza, ai fini della determinazione dei limiti del giudizio di legittimita' costituzionale, individuare la disposizione effettivamente denunciata, indipendentemente dal riferimento specifico contenuto nel dispositivo. (Nella specie, nonostante il riferimento al comma primo dell'art. 10 del D.P.R. 11 gennaio 1956, n. 20, la Corte ha ritenuto che fosse stato denunciato il comma secondo di tale articolo).

Massima n. 2100

La norma contenuta nell'art. 10, comma secondo, del D.P.R. 11 gennaio 1956, n. 20, emanato in forza dell'art. 2, n. 13, della legge di delegazione 20 dicembre 1954, n. 1181, in quanto stabilisce che lo Stato subentra nei diritti dei salariati e delle loro vedove ed orfani alla pensione o quota di pensione relativa all'assicurazione obbligatoria invalidita' vecchiaia e superstiti, per i servizi resi dal 1 gennaio 1926, valutati anche per la pensione statale, non ha ecceduto i limiti della delega. Non vale osservare in contrario che, essendo la norma delegante rivolta esclusivamente al riordinamento della pensione statale, il legislatore delegato non avrebbe potuto disporre riguardo alla pensione a carico dell'I.N.P.S.. Il legislatore delegato, infatti, non ha modificato il complessivo trattamento di quiescenza che ai salariati competeva in base alla precedente legislazione (r.d. 24 dicembre 1924, n. 2114, r.d. 31 dicembre 1925, n. 2383 etc.) in conformita' della quale essi, assoggettati durante il servizio alla ritenuta in conto entrate del Tesoro - ma in misura ridotta (4%) rispetto agli altri dipendenti - percepivano la pensione statale nell'ammontare risultante dalla previa detrazione della pensione I.N.P.S.. Mantenendo fermo il gia' vigente divieto di cumulo delle due pensioni, il legislatore delegato si e' pertanto limitato ad articolarlo diversamente, al solo fine di una semplificazione contabile. Su questa conclusione, che respinge la tesi dell'eccesso di delega, non hanno rilevanza gli argomenti fondati sulla differenza istituzionale della pensione statale e della pensione I.N.P.S.. La conclusione stessa e' invece confortata dal fatto che lo stesso Parlamento con l'articolo unico della successiva legge 13 agosto 1957, n. 762, nell'aggiungere all'art. 10 del D.P.R. 11 gennaio 1956, n. 20, il comma terzo bis, ha espressamente tenuto fermo il vigore del secondo comma dell'articolo stesso.

Massima n. 2101

Le questioni di eccesso di delega dei decreti legislativi vanno esaminate e risolte con esclusivo riferimento alle rispettive leggi di delegazione.

Massima n. 2102

La norma contenuta nell'art. 10, comma secondo, del D.P.R. 11 gennaio 1956, n. 20, non viola neppure il principio di eguaglianza sancito dall'art. 3 della Costituzione. Il diverso trattamento fatto al salariato, secondo che sia in servizio o a riposo, risultante dal comma terzo dello stesso articolo 10 (ora parzialmente riformato dalla legge 13 agosto 1957 n. 762) secondo cui al salariato che alla data di entrata in vigore del decreto delegato abbia acquistato il diritto alla pensione I.N.P.S., il disposto del secondo comma si applica solo dalla cessazione dal servizio, risponde a diversita' di situazioni per cui legittimamente il legislatore ha dettato discipline diverse, con apprezzamento discrezionale che, in quanto non arbitrario, si sottrae al sindacato della Corte costituzionale. Quanto al diverso trattamento fatto ai salariati dello Stato nei confronti degli altri lavoratori, non si tratta di un trattamento eguale (diritto ad una sola pensione) di due situazioni diverse (una sola ritenuta per i comuni dipendenti; una duplice ritenuta per i salariati). A parte la diversita' delle percentuali di ritenuta in conto entrate Tesoro, essendo diversamente regolati i presupposti del diritto a pensione statale e quelli del diritto a pensione I.N.P.S., le discipline non risultano identiche e la duplice ritenuta costituisce la premessa di un piu' sicuro trattamento previdenziale, secondo le direttive di una politica sociale che il legislatore delegato ha voluto mantenere anche per il futuro. Il trattamento fatto ai salariati dello Stato non e' poi peggiore di quello fatto agli altri lavoratori, in quanto, se pur vige il principio del cumulo delle pensioni maturate in base a distinte contribuzioni assicurative, la disciplina relativa ai salariati statali trova la sua giustificazione nel fatto che il cumulo non e' consentito solo quando (e nei limiti in cui) i servizi resi con iscrizione obbligatoria all'assicurazione siano valutati anche per la pensione statale.

Massima n. 2103

Anche nel fissare la data di decorrenza della disciplina delegata il Governo deve osservare i principi e i criteri direttivi della legge delegante in conformita' all'art. 76 Costituzione. Di conseguenza, in relazione alle singole leggi di delegazione, deve accertarsi se il legislatore delegato abbia il potere di conferire alle norme una efficacia retroattiva. Peraltro la norma contenuta nell'ultimo comma dell'art. 8 del D.P.R. 11 gennaio 1956, n. 20 non ha ecceduto i limiti della delega non sussistendo la pretesa retroattivita' della disposizione. L'art. 8 non si limita infatti ad aumentare per i salariati di ruolo la ritenuta in conto entrate del Tesoro, ma accolla allo Stato nel secondo comma i contributi per la invalidita' vecchiaia e superstiti, anche per la parte che in base alla legislazione vigente sarebbe dovuta dai salariati, con decorrenza (per entrambe le disposizioni) dal 1 maggio 1952, coincidente con la data di entrata in vigore della legge 4 aprile 1952, n. 218, sul riordinamento delle pensioni dell'assicurazione obbligatoria. L'art. 8, valutato nella sua unita', dispone una diversa imputazione delle ritenute gia' effettuate, senza con cio' minimamente ledere la posizione degli interessati, ma anzi con loro vantaggio.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara non fondata la questione proposta con ordinanza 20 marzo 1963 del Tribunale di La Spezia, relativa alla legittimità costituzionale dell'art. 10, secondo comma, e dell'art. 8, ultimo comma, del D.P.R. 11 gennaio 1956, n. 20, contenente "disposizioni sul trattamento di quiescenza al personale statale", in relazione alla legge di delega 20 dicembre 1954, n. 1181, e in riferimento agli artt. 76 e 77 della Costituzione, e, per quanto riguarda la prima disposizione, anche in riferimento all'art. 3 della Costituzione.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 18 marzo 1964.

GASPARE AMBROSINI - GIUSEPPE CASTELLI

AVOLIO - ANTONINO PAPALDO - GIOVANNI

CASSANDRO - BIAGIO PETROCELLI

-ANTONIO MANCA - ALDO SANDULLI -

GIUSEPPE BRANCA - MICHELE FRAGALI -

COSTANTINO MORTATI - GIUSEPPE

CHIARELLI - GIUSEPPE VERZÌ -

GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI -

FRANCESCO PAOLO BONIFACIO.

Testo integrale

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