Corte costituzionale
Sentenza n. 15/1964
Corte cost., sent. 14 marzo 1964, n. 15
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 15/1964
- Data di deposito
- 14 marzo 1964
- Data di decisione
- 25 febbraio 1964
- Esito
- Non fondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Nicola Jaeger
- Presidente
- AMBROSINI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1964:15
Norme oggetto del giudizio
- art. 6, comma 2, legge n. 703 del 2 luglio 1952
- art. 6, legge n. 703 del 2 luglio 1952
Parametri
Massime
Massima n. 2067
Lo speciale diritto istituito dal secondo comma dell'art. 6 della legge 2 luglio 1952, n. 703, a favore dei Comuni nei quali ha luogo l'"asportazione" dalla sorgente di acqua minerale, nonostante le notevoli diversita' nei metodi adottati dai vari Comuni nell'applicazione del tributo, rimane contenuto entro l'aliquota massima del 3 per cento, e non viola pertanto il precetto contenuto nell'art. 23 della Costituzione, dovendosi considerare soddisfatto il principio che esige una sufficiente specificazione legislativa dei poteri di imposizione tributaria conferiti all'autorita' amministrativa attraverso la fissazione, nella legge, di un limite massimo in misura non elevata. Cfr.: 93/1963.
Massima n. 2068
La norma di cui all'art. 120 Cost., che pone limiti esclusivamente alla potesta' legislativa delle Regioni, non e' suscettibile di estensione analogica che la renda applicabile ai provvedimenti in materia tributaria di competenza dei Comuni. Pertanto la impugnata disposizione dell'art. 6 legge 2 luglio 1952, n. 703 (diritto dei Comuni sull'"asportazione" di acque minerali) non si pone in contrasto con l'art. 120 Cost..
Massima n. 2069
V. sent. n. 93/1963.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara non fondata la questione, sollevata dall'ordinanza indicata in epigrafe, della legittimità costituzionale dell'art. 6 della legge 2 luglio 1952, n. 703, in relazione agli artt. 3, 23 e 120 della Costituzione.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 25 febbraio 1964.
GASPARE AMBROSINI - GIUSEPPE CASTELLI
AVOLIO - ANTONINO PAPALDO - NICOLA
JAEGER - GIOVANNI CASSANDRO - ANTONIO
MANCA - ALDO SANDULLI - GIUSEPPE
BRANCA - MICHELE FRAGALI - COSTANTINO
MORTATI - GIUSEPPE CHIARELLI -
GIUSEPPE VERZÌ - FRANCESCO PAOLO
BONIFACIO.
Testo integrale
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