Corte costituzionale
Sentenza n. 14/1964
Corte cost., sent. 7 marzo 1964, n. 14
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 14/1964
- Data di deposito
- 7 marzo 1964
- Data di decisione
- 24 febbraio 1964
- Esito
- Non fondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Antonino Papaldo
- Presidente
- AMBROSINI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1964:14
Norme oggetto del giudizio
- legge n. 1643 del 6 dicembre 1962
- art. 1, legge n. 1643 del 6 dicembre 1962
Parametri
- art. 23, legge n. 87 del 11 marzo 1953
- art. 28, legge n. 87 del 11 marzo 1953
- art. 67, Costituzione
- art. 3, Costituzione
- art. 43, Costituzione
Massime
Massima n. 2060
Secondo la costante giurisprudenza della Corte costituzionale le questioni da esaminare nei giudizi di legittimita' costituzionale in via incidentale sono solamente quelle esposte nell'ordinanza di rinvio, senza amplificazioni che porterebbero il giudizio fuori dei confini entro i quali esso deve rimanere.
Massima n. 2061
Una questione di legittimita' costituzionale in via incidentale sarebbe inammissibile quando la rilevanza sul giudizio di merito apparisse prima facie insussistente; ma quando il giudizio sulla rilevanza esista e sia stato congruamente motivato, non e' soggetto ad alcuna censura da parte della Corte costituzionale.
Massima n. 2062
Le leggi, al pari di ogni altra attivita' del Parlamento, non mancano di movente politico; ed e' naturale che anche la legge 6 dicembre 1962, n. 1643, sia permeata di impulsi politici. Ma cio' non significa che tali impulsi abbiano, nella specie, soverchiato e travolto quei fini di utilita' generale, che il Parlamento, assumendone la responsabilita' di fronte alla Nazione, si e' proposto di raggiungere con l'approvazione della legge.
Massima n. 2063
Di norma, non e' necessario che l'atto legislativo sia motivato, recando la legge in se', nel sistema che costituisce, nel contenuto e nel carattere dei suoi comandi, la giustificazione e le ragioni della propria apparizione nel mondo del diritto. (Nella specie, l'art. 1 della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, mostra chiaramente gli intendimenti e gli scopi, ai quali essa vuole rispondere, e i mezzi che vuole adoperare per soddisfare le esigenze di sviluppo, di coordinamento e di equilibrio del settore elettrico).
Massima n. 2064
L'art. 67 della Costituzione, collocato fra le norme che attengono all'ordinamento delle Camere e non fra quelle che disciplinano la formazione delle leggi, non spiega efficacia ai fini della validita' delle deliberazioni, ma e' rivolto ad assicurare la liberta' dei membri del Parlamento. Il divieto del mandato imperativo importa che il parlamentare e' libero di votare secondo gli indirizzi del suo partito, ma e' anche libero di sottrarsene: nessuna norma potrebbe legittimamente disporre che derivino conseguenze a carico del parlamentare per il fatto che egli abbia votato contro le direttive del partito. (Nella specie, la Corte ha dichiarato non fondata la questione di legittimita' costituzionale della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, con riferimento all'art. 67 Cost., per essere stata quella legge approvata da parlamentari i quali avevano dichiarato di dare il loro voto favorevole soltanto in obbedienza alle direttive del loro rispettivo partito politico).
Massima n. 2065
Il fatto che la legge 6 dicembre 1962, n. 1643, sulla nazionalizzazione dell'energia elettrica, abbia escluso dal trasferimento all'E.N.E.L. un numero di imprese elettriche superiore a quello delle imprese espropriate, non e' segno di contraddittorieta' della stessa legge. Sussisterebbe contraddittorieta' se si potesse dimostrare che tali esclusioni avevano l'effetto di rendere impossibile il conseguimento dei fini di utilita' generale (accertamento questo che - nella specie - non trova sufficiente base negli atti); invece la nazionalizzazione del settore elettrico puo' utilmente effettuarsi anche mediante l'assorbimento solo delle imprese maggiori e l'inserimento in un sistema generale delle imprese minori e di quelle che hanno speciale struttura o destinazione: e cio' non determina contrasto con l'articolo 43 della Costituzione. Data la innegabile diversita' esistente tra imprese trasferite ed imprese esentate dal trasferimento (diversita' di ampiezza, di capitali investiti, di persone impiegate, di utenti serviti), la esclusione dal trasferimento non appare priva di giustificazione logica e pertanto non e' in contrasto con l'articolo 3 della Costituzione.
Massima n. 2066
La legge 6 dicembre 1962, n. 1643, sulla nazionalizzazione dell'energia elettrica, si e' prefissa lo scopo di conseguire una migliore soddisfazione degli interessi della collettivita' in un settore economico di particolare rilievo, quale quello elettrico e in questa soddisfazione degli interessi della collettivita' sta l'utilita' generale. E se codesta utilita' deve corrispondere al bene della collettivita', considerata non come somma di individui e di gruppi, ma come complesso unitario, il fatto che la legge abbia imposto il sacrificio di particolari interessi non comporta che l'utilita' generale sia venuta a mancare. (Nella specie e' stata ritenuta non fondata la questione di legittimita' costituzionale della legge 6 dicembre 1962 n. 1643 in riferimento all'art. 43 Cost.).
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, sull'istituzione dell'Ente nazionale per l'energia elettrica, sollevate con l'ordinanza di cui in epigrafe, in riferimento all'art. 3, all'art. 4, in relazione all'art. 41, all'art. 43 e all'art. 67 della Costituzione.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 24 febbraio 1964.
GASPARE AMBROSINI - GIUSEPPE CASTELLI
AVOLIO - ANTONINO PAPALDO - NICOLA
JAEGER - GIOVANNI CASSANDRO - BIAGIO
PETROCELLI - ANTONIO MANCA - ALDO
SANDULLI - GIUSEPPE BRANCA - MICHELE
FRAGALI - COSTANTINO MORTATI -
GIUSEPPE CHIARELLI - GIUSEPPE VERZÌ
- GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI -
FRANCESCO PAOLO BONIFACIO.
Testo integrale
Per le sentenze della Corte costituzionale anteriori al 2025 LexTools pubblica massime, norme e dispositivo. Il testo integrale è sul sito della Corte costituzionale.
Testo e massime: Corte costituzionale, dati.cortecostituzionale.it, licenza CC BY-SA 3.0 IT (creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/it/). Impaginato da LexTools; il testo riprodotto resta sotto la stessa licenza. Fonti e licenze