Corte costituzionale

Sentenza n. 110/1964

Corte cost., sent. 11 dicembre 1964, n. 110

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
110/1964
Data di deposito
11 dicembre 1964
Data di decisione
4 dicembre 1964
Esito
Non fondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Giuseppe Verzì
Presidente
AMBROSINI
ECLI
ECLI:IT:COST:1964:110

Norme oggetto del giudizio

  • art. 1, decreto del Presidente della Repubblica n. 818 del 26 aprile 1957

Parametri

Massime

Massima n. 2262

L'art. 1 del D.P.R. 26 aprile 1957, n. 818, prescrivendo che "le persone soggette alle assicurazioni per la invalidita', la vecchiaia e i superstiti, per la tubercolosi e per la disoccupazione involontaria debbono essere assicurate anche se continuano o iniziano l'attivita' retribuita alle dipendenze altrui dopo il compimento del sessantesimo anno di eta' se uomini e se donne il cinquantacinquesimo", non e' viziato di illegittimita' costituzionale, per eccesso dai limiti della delega, in relazione agli articoli 5 e 37 della legge 4 aprile 1952 n. 218, sul riordinamento delle pensioni dell'assicurazione obbligatoria per la invalidita', la vecchiaia ed i superstiti ed in riferimento agli articoli 70, 76 e 77 della Costituzione. E cio' perche' l'articolo 37 della suddetta legge ha conferito al Governo la facolta' di emanare "in conformita' dei principi e dei criteri direttivi cui si informa la presente legge, disposizioni transitorie e di attuazione, nonche' norme intese a: 1) coordinare le vigenti norme nelle assicurazioni sociali con quelle della presente legge, anche per quanto riguarda l'ordinamento degli organi e dei servizi; 2) raccogliere in un unico testo le disposizioni che regolano la materia". E se la ripetuta legge nell'articolo 5 prevede il venir meno dell'obbligo assicurativo al compimento dei sessanta e cinquantacinque anni di eta', l'articolo 27 dispone che tale obbligo "non cessa" al compimento della eta' pensionabile, usando tale termine in relazione alle precedenti norme della legge del 1939, che fissavano una eta' di cessazione dell'obbligo stesso. E poiche' la norma dell'articolo 27 e' coordinata con quella dell'art. 12, che prevede, per i pensionati della previdenza sociale che lavorino alle dipendenze altrui, una trattenuta sulla retribuzione da versare all'I.N.P.S., ed e' coordinata altresi' con le altre norme che prevedono la concessione di uno o piu' supplementi di pensione, il cui presupposto giuridico ed economico e' appunto il versamento obbligatorio dei contributi assicurativi effettuati dopo il compimento della eta' pensionabile, consegue che il legislatore delegato, nell'art. 1 del D.P.R. 26 aprile 1957, n. 818, ha ribadito uno dei principi fondamentali in merito ai lavoratori che prestino attivita' lavorativa retribuita dopo superata l'eta' pensionabile.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1 del D.P.R. 26 aprile 1957, n. 818 (norme di attuazione e di coordinamento della legge 4 aprile 1952, n. 218, sul riordinamento delle pensioni dell'assicurazione obbligatoria per la invalidità, la vecchiaia ed i superstiti), sollevata dal Tribunale di Cuneo con ordinanza del 21 novembre 1963, in relazione agli artt. 5 e 37 della legge 4 aprile 1952, n. 218, ed in riferimento agli artt. 70, 76 e 77 della Costituzione.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 4 dicembre 1964.

GASPARE AMBROSINI - ANTONINO PAPALDO

- NICOLA JAEGER - GIOVANNI CASSANDRO

- BIAGIO PETROCELLI - ANTONIO MANCA -

ALDO SANDULLI - GIUSEPPE BRANCA -

MICHELE FRAGALI - COSTANTINO MORTATI

- GIUSEPPE CHIARELLI - GIUSEPPE

VERZÌ - GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI

- FRANCESCO PAOLO BONIFACIO.

Testo integrale

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