Corte costituzionale
Sentenza n. 85/1963
Corte cost., sent. 8 giugno 1963, n. 85
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 85/1963
- Data di deposito
- 8 giugno 1963
- Data di decisione
- 25 maggio 1963
- Esito
- Non fondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Giovanni Cassandro
- Presidente
- AMBROSINI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1963:85
Norme oggetto del giudizio
Parametri
Massime
Massima n. 1848
L'art. 251 cod. proc. civ., che impone ai testimoni l'obbligo - sanzionato penalmente dall'art. 366, comma secondo, cod. pen. - di giurare secondo una certa formula, non contrasta con l'art. 8 Cost., poiche' non viola la eguale liberta' delle confessioni religiose davanti alla legge, dato che esso ha come destinatari tutti i cittadini, quale che sia la religione da loro professata, ne' interferisce negli ordinamenti statutari delle confessioni non cattoliche o nel procedimento previsto per la disciplina dei rapporti tra queste confessioni e lo Stato.
Massima n. 1849
L'art. 251 cod. proc. civ., che impone ai testimoni l'obbligo-sanzionato penalmente dall'art. 366, comma secondo, cod. pen.- di giurare secondo una certa formula, non contrasta con l'art. 21 Cost., poiche' non ferisce il diritto che tutti hanno di manifestare liberamente il proprio pensiero con la parola, lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione, diritto che resta in tutta la sua ampiezza garantito ai cittadini ai quali l'ordinamento imponga un comportamento della natura di quello previsto dalla norma denunciata.
Massima n. 1850
La liberta' religiosa, garantita dall'art. 19 Cost., non deve essere interpretata soltanto come liberta' di professione religiosa e di culto in ogni sua forma e senza altro limite che non sia quello del buon costume, ma va intesa anche come liberta' da ogni coercizione che imponga il compimento di atti di culto propri di questa o quella confessione a persone che non siano - e persino a quelle che siano - della confessione alla quale l'atto di culto appartiene.
Massima n. 1851
L'art. 251 Cod. proc. civ., che impone ai testimoni l'obbligo - sanzionato penalmente dall'art. 366, secondo comma, cod. pen. - di giurare secondo una certa formula, non contrasta con l'art. 19 Cost. perche' non ferisce la liberta' religiosa da tale articolo garantita, sia che questa si intenda come liberta' di professione religiosa e di culto in ogni sua forma e senza altro limite che non sia quello del buon costume, sia che la si consideri come liberta' da ogni coercizione che imponga il compimento di atti di culto propri di una determinata confessione. La formula contenuta nell'art. 251 cod. proc. civ., infatti, ha il carattere di richiamo a generali valori religiosi che non possono essere ascritti ad una particolare "denominazione" o "confessione", sicche' non interviene nell'ordine proprio delle religioni professate, ma resta nell'"ordine" statale, indipendente e sovrano.
Massima n. 1852
La liberta' religiosa, quale e' stata definita dalla costituzione, non puo' essere intesa in guisa da contrastare e soverchiare l'ordinamento giuridico dello Stato, tutte le volte in cui questo imponga ai cittadini obblighi che, senza violare la detta liberta', si assumano vietati dalla fede religiosa nei destinatari della norma. Cio' vale tanto piu' quando, come avviene nel caso dell'obbligo di prestare giuramento imposto dall'art. 251 cod. proc. civ. ai testimoni, trattasi di obbligo che ha la sua ultima fonte in un precetto costituzionale, qual'e' quello contenuto nel secondo comma dell'art. 54 cost., che stabilisce: "i cittadini cui sono affidate funzioni pubbliche hanno il dovere di adempierle con disciplina ed onore, prestando giuramento nei casi previsti dalla legge".
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 251 del Cod. proc. civile, in riferimento agli artt. 8, 21 e 19 della Costituzione.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 25 maggio 1963.
GASPARE AMBROSINI - GIUSEPPE CASTELLI
AVOLIO - ANTONINO PAPALDO - NICOLA
JAEGER - GIOVANNI CASSANDRO - BIAGIO
PETROCELLI - ANTONIO MANCA - ALDO
SANDULLI - GIUSEPPE BRANCA - MICHELE
FRAGALI - COSTANTINO MORTATI -
GIUSEPPE CHIARELLI - GIUSEPPE VERZÌ.
Testo integrale
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