Corte costituzionale
Sentenza n. 72/1963
Corte cost., sent. 30 maggio 1963, n. 72
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 72/1963
- Data di deposito
- 30 maggio 1963
- Data di decisione
- 24 maggio 1963
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Antonino Papaldo
- Presidente
- AMBROSINI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1963:72
Norme oggetto del giudizio
- art. 162, regio decreto n. 773 del 18 giugno 1931
- art. 162, comma 2, regio decreto n. 773 del 18 giugno 1931
- art. 162, comma 1, regio decreto n. 773 del 18 giugno 1931
Parametri
Massime
Massima n. 1818
La disposizione contenuta nel primo comma, prima parte, dell'art. 162 del T.U. delle leggi di p.s. del 1931, la' dove dispone che i condannati per delitto a pena detentiva o per contravvenzione all'ammonizione (nel senso che a questa parola deve essere attribuito dopo l'entrata in vigore della legge 27 dicembre 1956, n. 1423), o che debbano essere sottoposti a liberta' vigilata, hanno l'obbligo, appena dimessi dal carcere o dagli stabilimenti per misure di sicurezza detentive, di presentarsi all'autorita' di p.s. locale, non e' in contrasto con l'art.13 Cost., in quanto l'obbligatoria presentazione all'ufficio non costituisce, di per se', restrizione di liberta' personale nel senso definito nella giurisprudenza della Corte costituzionale. La disposizione non contrasta neanche con l'art.16 della Costituzione, in quanto, trattandosi di un obbligo imposto dalla legge, per motivi di sicurezza, a persone determinate dalla legge stessa con criteri generali e su basi assolutamente obbiettive, rientra nell'ambito delle limitazioni ammesse dalla norma costituzionale. Cfr.: sent. 30/62
Massima n. 1819
La disposizione contenuta nell'art. 162 del T.U. delle leggi di p.s. del 1931, in base alla quale e' consentita la traduzione in stato di arresto dei dimessi dal carcere giudicati pericolosi davanti all'autorita' di polizia, contrasta con l'art. 13, 2x comma, della Costituzione, giacche' l'ordine di arresto proviene non dall'autorita' giudiziaria ma da quella di pubblica sicurezza. La disposizione contrasta anche con il 3x comma dello stesso art. 13 della Costituzione, perche' non si riferisce ad alcuna situazione di necessita' ed urgenza, non potendosi ritenere idonea a creare tale situazione la circostanza della pericolosita' del soggetto. La disposizione, inoltre, affida esclusivamente all'autorita' di p.s. la valutazione della pericolosita' e non assicura alcun intervento, ne' preventivo ne' successivo, dell'autorita' giudiziaria. Cfr.: sent. n. 2/56
Massima n. 1820
Il 1x comma dell'art. 162 del t.u. delle leggi di p.s. del 1931, nel suo chiaro contenuto, attribuisce all'autorita' di pubblica sicurezza una autonoma potesta' di munire del foglio di via obbligatorio, se necessario, le persone indicate nello stesso articolo e che hanno l'obbligo, appena dimessi dal carcere o dagli altri stabilimenti indicati nell'art. 163, di presentarsi all'autorita' di p.s. locale. La disposizione sarebbe superflua, ove dopo l'entrata in vigore della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, le parole "li provvede del foglio di via obbligatorio, se necessario" potessero intendersi nel senso che il foglio di via obbligatorio possa essere rilasciato solo nei casi previsti dall'art. 2 della detta legge. Ma poiche' la disposizione dell'art. 162, attribuendo all'autorita' di p.s. una autonoma potesta' al riguardo, puo' far ritenere che il foglio di via obbligatorio possa essere rilasciato anche fuori dei casi contemplati dalla legge del 1956, essa appare in contrasto con l'art. 16 della Costituzione e pertanto e' costituzionalmente illegittimo. Tuttavia l'eliminazione delle parole "che li provvede del foglio di via obbligatorio, se necessario" dal 1x comma dell'art. 162 non significa che nei confronti delle persone indicate dalla stessa disposizione non si possano applicare le misure restrittive della liberta' personale e di movimento previste da altre disposizioni, se ne ricorrano i presupposti.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara, in riferimento agli articoli 13 e 16 della Costituzione:
a) l'illegittimità delle norme contenute nel secondo comma dell'art. 162 della legge di pubblica sicurezza e nella parte del primo comma dell'articolo stesso là dove è detto "che li provvede del foglio di via obbligatorio, se necessario";
b) non fondata la questione di legittimità costituzionale delle altre disposizioni contenute nello stesso art. 162.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 24 maggio 1963.
GASPARE AMBROSINI - GIUSEPPE CASTELLI
AVOLIO - ANTONINO PAPALDO - GIOVANNI
CASSANDRO - BIAGIO PETROCELLI -
ANTONIO MANCA - ALDO SANDULLI -
GIUSEPPE BRANCA - MICHELE FRAGALI -
COSTANTINO MORTATI - GIUSEPPE
CHIARELLI - GIUSEPPE VERZÌ.
Testo integrale
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