Corte costituzionale
Sentenza n. 165/1963
Corte cost., sent. 19 dicembre 1963, n. 165
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 165/1963
- Data di deposito
- 19 dicembre 1963
- Data di decisione
- 6 dicembre 1963
- Esito
- Non fondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Giovanni Cassandro
- Presidente
- AMBROSINI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1963:165
Norme oggetto del giudizio
- art. 5, lib.I, regio decreto n. 453 del 2 gennaio 1913
- art. 1, legge n. 773 del 8 giugno 1933
- regio decreto legge n. 241 del 26 gennaio 1933
- art. 39, regio decreto n. 646 del 16 luglio 1905
Parametri
- art. 23, legge n. 87 del 11 marzo 1953
- art. 81, comma 1, Costituzione
- art. 72, comma 4, Costituzione
- art. 3, Costituzione
- art. 124, comma 1, Costituzione
Massime
Massima n. 2006
In sede di controllo sul giudizio di rilevanza, che il giudice a quo e' tenuto a pronunziare nel sollevare una questione di legittimita' costituzionale, la Corte costituzionale puo' soltanto esaminare se tale giudizio sia stato fatto e se esso non sia manifestamente insussistente, o affatto insufficiente per definire i termini della questione, o palesemente contraddittorio. Non consente affermazioni del genere l'ordinanza della Corte dei conti che nel corso del giudizio di parificazione dei rendiconti delle Amministrazioni della Cassa DD. e PP. e degli Istituti di previdenza, abbia denunciato le norme che sottraggono all'approvazione diretta del Parlamento i bilanci di tali enti, ritenendo rilevante la questione in quanto essa inciderebbe "sul procedimento di parificazione e sull'organica preordinazione del medesimo all'approvazione parlamentare dei rendiconti delle Amministrazioni dello Stato".
Massima n. 2007
Il primo comma dell'art. 81 Cost. che demanda alle Camere l'approvazione, anno per anno, dei bilanci e dei rendiconti consuntivi presentati dal Governo, ha inteso conferire forza di legge costituzionale ad una norma dell'ordinamento contabile dello Stato, preesistente alla costituzione e fondamentale di uno Stato rappresentativo, ma non altero' il significato del bilancio e del rendiconto presentati dal Governo, che integrano in primo luogo il documento contabile in cui sono comprese le entrate e le spese statali nel senso proprio e tradizionale. Non e' pertanto fondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 5 del libro primo del t.u. 2 gennaio 1913, n. 453 e dell'art. 1 del r.d.l. 26 gennaio 1933, n. 241, convertito nella legge 8 giugno 1933, n. 763, i quali, in considerazione della particolare natura delle operazioni che la Cassa DD. e PP. e gli Istituti di previdenza compiono, e del rilievo che esse assumono sotto il riflesso dell'interesse dei depositanti e dei soggetti delle varie forme di previdenza amministrate, attribuiscono l'approvazione dei rendiconti di tali organismi non direttamente al Parlamento, come in generale prescrive l'art. 81 Cost., bensi' ad una commissione di vigilanza, composta di tre senatori, di tre deputati, di tre consiglieri di Stato e di un consigliere della Corte dei conti.
Massima n. 2008
Il fatto che il giudizio di parificazione della Corte dei conti sia di regola preordinato al fine della diretta presentazione dei conti consuntivi al Parlamento, in allegato a una relazione della stessa Corte e, quindi, al fine dell'approvazione del Parlamento, non comporta l'illegittimita' - in relazione all'art. 81, primo comma, Cost. - di norme le quali - come l'art. 5 del libro primo del t.u. 2 gennaio 1913, n. 453, e l'art. 1 del r.d.l. 26 gennaio 1933, n. 241, convertito in legge 8 giugno 1933, n. 773, relativi al controllo sui bilanci della Cassa DD. e PP. e degli Istituti di previdenza - prevedano l'approvazione del rendiconto, con un procedimento anch'esso qualificato di parificazione, da parte di una speciale Commissione di vigilanza, cui la Corte dei conti e' tenuta a presentare il rendiconto parificato e la relazione che l'accompagna.
Massima n. 2009
La non fondatezza della questione di costituzionalita' dell'art. 5 del libro primo del t.u. 2 gennaio 1913, n. 453 e dell'art. 1 del r.d.l. 26 gennaio 1933, convertito in legge 8 giugno 1933, n. 773, in relazione all'art. 81, primo comma, Cost., assorbe la questione di costituzionalita' proposta simultaneamente nei confronti dell'art. 72, ultimo comma, Cost.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara non fondata la questione proposta con ordinanza delle Sezioni riunite della Corte dei conti, sulla legittimità costituzionale dell'art. 5 del libro I del T.U. 2 gennaio 1913, n. 453, e dell'art. 1 del R.D.L. 26 gennaio 1933, n. 241, convertito nella legge 8 giugno 1933, n. 773, in relazione agli artt. 81, primo comma, e 72, quarto comma, della Costituzione.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 6 dicembre 1963.
GASPARE AMBROSINI - GIUSEPPE CASTELLI
AVOLIO - ANTONINO PAPALDO - NICOLA
JAEGER - GIOVANNI CASSANDRO - BIAGIO
PETROCELLI - ANTONIO MANCA - ALDO
SANDULLI - GIUSEPPE BRANCA - MICHELE
FRAGALI - COSTANTINO MORTATI -
GIUSEPPE CHIARELLI - GIUSEPPE VERZÌ
- GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI -
FRANCESCO PAOLO BONIFACIO.
Testo integrale
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