Corte costituzionale

Sentenza n. 165/1963

Corte cost., sent. 19 dicembre 1963, n. 165

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
165/1963
Data di deposito
19 dicembre 1963
Data di decisione
6 dicembre 1963
Esito
Non fondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Giovanni Cassandro
Presidente
AMBROSINI
ECLI
ECLI:IT:COST:1963:165

Norme oggetto del giudizio

  • art. 5, lib.I, regio decreto n. 453 del 2 gennaio 1913
  • art. 1, legge n. 773 del 8 giugno 1933
  • regio decreto legge n. 241 del 26 gennaio 1933
  • art. 39, regio decreto n. 646 del 16 luglio 1905

Parametri

Massime

Massima n. 2006

In sede di controllo sul giudizio di rilevanza, che il giudice a quo e' tenuto a pronunziare nel sollevare una questione di legittimita' costituzionale, la Corte costituzionale puo' soltanto esaminare se tale giudizio sia stato fatto e se esso non sia manifestamente insussistente, o affatto insufficiente per definire i termini della questione, o palesemente contraddittorio. Non consente affermazioni del genere l'ordinanza della Corte dei conti che nel corso del giudizio di parificazione dei rendiconti delle Amministrazioni della Cassa DD. e PP. e degli Istituti di previdenza, abbia denunciato le norme che sottraggono all'approvazione diretta del Parlamento i bilanci di tali enti, ritenendo rilevante la questione in quanto essa inciderebbe "sul procedimento di parificazione e sull'organica preordinazione del medesimo all'approvazione parlamentare dei rendiconti delle Amministrazioni dello Stato".

Massima n. 2007

Il primo comma dell'art. 81 Cost. che demanda alle Camere l'approvazione, anno per anno, dei bilanci e dei rendiconti consuntivi presentati dal Governo, ha inteso conferire forza di legge costituzionale ad una norma dell'ordinamento contabile dello Stato, preesistente alla costituzione e fondamentale di uno Stato rappresentativo, ma non altero' il significato del bilancio e del rendiconto presentati dal Governo, che integrano in primo luogo il documento contabile in cui sono comprese le entrate e le spese statali nel senso proprio e tradizionale. Non e' pertanto fondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 5 del libro primo del t.u. 2 gennaio 1913, n. 453 e dell'art. 1 del r.d.l. 26 gennaio 1933, n. 241, convertito nella legge 8 giugno 1933, n. 763, i quali, in considerazione della particolare natura delle operazioni che la Cassa DD. e PP. e gli Istituti di previdenza compiono, e del rilievo che esse assumono sotto il riflesso dell'interesse dei depositanti e dei soggetti delle varie forme di previdenza amministrate, attribuiscono l'approvazione dei rendiconti di tali organismi non direttamente al Parlamento, come in generale prescrive l'art. 81 Cost., bensi' ad una commissione di vigilanza, composta di tre senatori, di tre deputati, di tre consiglieri di Stato e di un consigliere della Corte dei conti.

Massima n. 2008

Il fatto che il giudizio di parificazione della Corte dei conti sia di regola preordinato al fine della diretta presentazione dei conti consuntivi al Parlamento, in allegato a una relazione della stessa Corte e, quindi, al fine dell'approvazione del Parlamento, non comporta l'illegittimita' - in relazione all'art. 81, primo comma, Cost. - di norme le quali - come l'art. 5 del libro primo del t.u. 2 gennaio 1913, n. 453, e l'art. 1 del r.d.l. 26 gennaio 1933, n. 241, convertito in legge 8 giugno 1933, n. 773, relativi al controllo sui bilanci della Cassa DD. e PP. e degli Istituti di previdenza - prevedano l'approvazione del rendiconto, con un procedimento anch'esso qualificato di parificazione, da parte di una speciale Commissione di vigilanza, cui la Corte dei conti e' tenuta a presentare il rendiconto parificato e la relazione che l'accompagna.

Massima n. 2009

La non fondatezza della questione di costituzionalita' dell'art. 5 del libro primo del t.u. 2 gennaio 1913, n. 453 e dell'art. 1 del r.d.l. 26 gennaio 1933, convertito in legge 8 giugno 1933, n. 773, in relazione all'art. 81, primo comma, Cost., assorbe la questione di costituzionalita' proposta simultaneamente nei confronti dell'art. 72, ultimo comma, Cost.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara non fondata la questione proposta con ordinanza delle Sezioni riunite della Corte dei conti, sulla legittimità costituzionale dell'art. 5 del libro I del T.U. 2 gennaio 1913, n. 453, e dell'art. 1 del R.D.L. 26 gennaio 1933, n. 241, convertito nella legge 8 giugno 1933, n. 773, in relazione agli artt. 81, primo comma, e 72, quarto comma, della Costituzione.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 6 dicembre 1963.

GASPARE AMBROSINI - GIUSEPPE CASTELLI

AVOLIO - ANTONINO PAPALDO - NICOLA

JAEGER - GIOVANNI CASSANDRO - BIAGIO

PETROCELLI - ANTONIO MANCA - ALDO

SANDULLI - GIUSEPPE BRANCA - MICHELE

FRAGALI - COSTANTINO MORTATI -

GIUSEPPE CHIARELLI - GIUSEPPE VERZÌ

- GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI -

FRANCESCO PAOLO BONIFACIO.

Testo integrale

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