Corte costituzionale
Sentenza n. 156/1963
Corte cost., sent. 13 dicembre 1963, n. 156
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 156/1963
- Data di deposito
- 13 dicembre 1963
- Data di decisione
- 5 dicembre 1963
- Esito
- Non fondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Aldo Sandulli
- Presidente
- AMBROSINI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1963:156
Norme oggetto del giudizio
- art. 101, comma 2, regio decreto n. 12 del 30 gennaio 1941
Parametri
- art. 25, comma 1, Costituzione
- art. 107, comma 1, Costituzione
- art. 105, Costituzione
- disposizioni transitorie e finali, VII, Costituzione
- art. 25, Costituzione
Massime
Massima n. 1989
Spetta ai giudici i quali debbono applicarle, e non alla Corte costituzionale, conoscere della vigenza delle disposizioni circa la cui legittimita' costituzionale essi ritengono di sollevare dei dubbi. Non e' dato quindi alla Corte riesaminare per proprio conto il problema, gia' risolto in senso positivo dal giudice del merito, della sopravvivenza, alla legge 24 marzo 1958, n. 195, della disposizione, impugnata per illegittimita' costituzionale in riferimento agli articoli 25, primo comma, 105 e 107, primo comma, Cost., posta nell'art. 101, secondo comma, r.d. 30 gennaio 1941, n. 12 (ordinamento giudiziario).
Massima n. 1990
In qualunque modo debba essere interpretata la VII disp. trans. e fin. Cost., riflettente l'esigenza di evitare carenze nell'organizzazione giudiziaria in attesa della revisione, alla stregua della Costituzione, delle preesistenti norme dell'ordinamento giudiziario, e' comunque chiaro che una volta avvenuta la revisione - sia pure parziale - dell'ordinamento giudiziario preesistente, le norme conservate non possono sfuggire al sindacato di legittimita' costituzionale. Quest'ultimo e', dunque, ammissibile riguardo all'art. 101, secondo comma, r.d. 30 gennaio 1941, n. 12, concernente l'applicazione dei magistrati, posto che in occasione della legge 24 marzo 1958, n. 195, sul Consiglio superiore della Magistratura, e delle relative norme di attuazione e coordinamento emanate col d.p.r. 16 settembre 1958, n. 916, si e' proceduto appunto alla revisione delle disposizioni dello ordinamento giudiziario in materia di provvedimenti di "applicazione" e di "supplenza" di magistrati, come si argomenta dagli artt. 42 e 43 della legge e 63, secondo comma, del decreto.
Massima n. 1991
L'art. 25 Cost. importa, da un lato, che la competenza dei giudici deve essere determinata in via generale e, quando occorre eccezionalmente derogare alla regola generale, con adeguate garanzie; dall'altro, che la costituzione degli organi giudicanti non abbia luogo, a opera degli uffici a cio' preposti, in vista del singolo processo. Essa non esclude, invece, che ai vuoti (permanenti o temporanei) determinatisi negli organi giudiziari (a causa di decessi, promozioni, trasferimenti, ecc., o, rispettivamente, a causa di infermita', di congedi, o di altri impedimenti temporanei) si faccia fronte di volta in volta, man mano che se ne determini la esigenza, a seconda dei casi, in via permanente (mediante "l'assegnazione" di nuovi magistrati) o in via contingente e temporanea (mediante "supplenze", "sostituzioni", "applicazioni"). Non sussiste pertanto alcun contrasto tra la citata norma costituzionale e l'art. 101, comma secondo, dell'ordinamento giudiziario, concernente l'applicazione temporanea, ad opera del Presidente della Corte d'appello, di un pretore o aggiunto giudiziario del distretto ad altro mandamento, temporaneamente privo del titolare.
Massima n. 1992
La temporanea destinazione, disposta - ai sensi dello art. 101, secondo comma, dell'ordinamento giudiziario - dal Presidente della Corte d'appello di un pretore o di un aggiunto giudiziario, a compiere nello stesso distretto le funzioni di altro pretore mancante o impedito, non contrasta con l'art. 105 Cost.. Infatti questa norma accomuna, nel riservarli al Consiglio superiore della Magistratura, le assegnazioni e i trasferimenti, o diversamente da quanto fa per gli altri provvedimenti relativi ai magistrati, tutti considerati autonomamente gli uni dagli altri: mostra cosi', in primo luogo, di volersi riferire a provvedimenti concernenti solo le funzioni e la sede, e non anche a quelli di provvisoria destinazione; in secondo luogo segue la tradizione, in base alla quale soltanto i provvedimenti di carattere permanente di assegnazione della sede e delle funzioni sono considerati attinenti allo "stato giuridico" dei magistrati, di cui e' menzione nel citato art. 105 Cost..
Massima n. 1993
L'art. 107 Cost., laddove conferisce ai magistrati la garanzia dell'inamovibilita', e' posto a presidio della conservazione della "sede" e delle "funzioni", nel senso tradizionale di beni facenti parte dello "stato giuridico" del magistrato, ma non esclude la possibilita' che, anche senza il consenso degli interessati, siano adottati, per esigenze di servizio, provvedimenti di modificazione della ripartizione dei magistrati fra i vari uffici dell'organo giudiziario composito al quale sono "assegnati", come pure provvedimenti i quali, per ragioni contingenti - volte ad assicurare la continuita' e la prontezza della funzione giurisdizionale - facciano luogo alla temporanea destinazione di un magistrato a una sede o una funzione diversa da quelle alle quali egli sia permanentemente "assegnato". E' pertanto infondata la questione di legittimita', posta rispetto al citato art. 107 Cost., dell'art. 101, secondo comma, ordinamento giudiziario, in base al quale il presidente della Corte d'appello puo' disporre la temporanea destinazione di un pretore o di un aggiunto giudiziario ad esercitare nello stesso distretto le funzioni di altro pretore mancante.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale, proposta con l'ordinanza indicata in epigrafe, dell'art. 101, comma secondo, del R.D. 30 gennaio 1941, n. 12, sull'ordinamento giudiziario, in riferimento agli artt. 25, primo comma, 105 e 107, primo comma, della Costituzione.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 5 dicembre 1963.
GASPARE AMBROSINI - GIUSEPPE CASTELLI
AVOLIO - ANTONINO PAPALDO - NICOLA
JAEGER - GIOVANNI CASSANDRO - BIAGIO
PETROCELLI - ANTONIO MANCA - ALDO
SANDULLI - GIUSEPPE BRANCA - MICHELE
FRAGALI - COSTANTINO MORTATI -
GIUSEPPE CHIARELLI - GIUSEPPE VERZÌ
- GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI.
Testo integrale
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