Corte costituzionale

Sentenza n. 133/1963

Corte cost., sent. 13 luglio 1963, n. 133

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
133/1963
Data di deposito
13 luglio 1963
Data di decisione
4 luglio 1963
Esito
Illegittimità costituzionale
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Antonino Papaldo
Presidente
AMBROSINI
ECLI
ECLI:IT:COST:1963:133

Norme oggetto del giudizio

  • art. 48, comma 2, legge n. 1154 del 13 luglio 1939

Parametri

Massime

Massima n. 1957

La legge 13 luglio 1939, n. 1154, con la norma contemplata nell'art. 48, 2x comma, nell'attribuire al Ministro (allora delle comunicazioni, oggi della marina mercantile) il potere di decidere i ricorsi contro i provvedimenti che determinano l'indennita' di requisizione del naviglio mercantile, ha inteso attribuire alla decisione ministeriale carattere giurisdizionale. Tale carattere risulta in maniera indubbia non solo dalla espressa qualificazione che la legge attribuisce alla decisione del Ministro, ma anche dalla disciplina dettata dalla stessa legge nel sistema della tutela dei diritti e degli interessi in materia di requisizione del naviglio mercantile. La norma (art. 48 cit.) che crea tale giurisdizione speciale e' costituzionalmente illegittima. Essa contrasta con l'art. 108 della Costituzione, secondo il quale il giudice, per sua essenziale caratteristica, deve stare in una posizione di indipendenza rispetto alle parti. Ora, anche se non si puo' contestare che il Ministro nella sua altissima situazione politica e amministrativa avrebbe, come persona, piena liberta' di decidere secondo scienza e coscienza, e' altrettanto vero che egli e' al vertice di un dicastero i cui uffici hanno provveduto alla determinazione della indennita', per cui egli non potrebbe sottrarsi alle risultanze degli atti che provengono da quegli stessi uffici che avevano predisposto il provvedimento impugnato. La norma di cui all'art. 48, 2x comma, della legge 1939, n. 1154, e' inoltre in contrasto con l'art. 24 della Costituzione, perche' mentre pone in essere una palese negazione del diritto di difesa del singolo, si riverbera sulla stessa attivita' del Ministro-Giudice, menomandone la capacita' a decidere con spirito di indipendenza. Infatti, mentre l'amministrazione puo', tutelata dal segreto di ufficio, compiere tutte le indagini che ritiene di suo interesse e prospettare, senza contraddittorio, le proprie deduzioni al Consiglio superiore della marina mercantile, il ricorrente non ha il diritto di seguire l'istruttoria, di conoscerne i risultati, di illustrare le proprie ragioni e di controbattere quelle dell'amministrazione. Il 2x comma del citato art. 48, della legge 1939, n. 1154 e' infine, in contrasto con l'art. 111 della Costituzione, nella parte in cui stabilisce che il Ministro decide "inappellabilmente". Il che sta ad indicare non la esclusione di ulteriori rimedi amministrativi, ma quella di qualsiasi gravame giurisdizionale, non escluso il ricorso per cassazione, e cio' in violazione dell'espresso precetto costituzionale.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara l'illegittimità costituzionale della norma contenuta nell'art. 48, secondo comma, della legge 13 luglio 1939, n. 1154, contenente norme sulla requisizione del naviglio mercantile, nella parte in cui la decisione del Ministro è qualificata giurisdizionale ed inappellabile, in riferimento agli artt. 24, 108 e 111 della Costituzione.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 4 luglio 1963.

GASPARE AMBROSINI - GIUSEPPE CASTELLI

AVOLIO - ANTONINO PAPALDO - NICOLA

JAEGER - GIOVANNI CASSANDRO - BIAGIO

PETROCELLI - ANTONIO MANCA - ALDO

SANDULLI - GIUSEPPE BRANCA - MICHELE

FRAGALI - COSTANTINO MORTATI -

GIUSEPPE CHIARELLI - GIUSEPPE VERZÌ.

Testo integrale

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