Corte costituzionale

Sentenza n. 132/1963

Corte cost., sent. 13 luglio 1963, n. 132

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
132/1963
Data di deposito
13 luglio 1963
Data di decisione
4 luglio 1963
Esito
Non fondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Giuseppe Verzì
Presidente
AMBROSINI
ECLI
ECLI:IT:COST:1963:132

Norme oggetto del giudizio

  • art. 6, decreto-legge n. 514 del 8 aprile 1948

Parametri

Massime

Massima n. 1955

L'articolo 6 del D.L. 8 aprile 1948, n. 514, nella parte nella quale prescrive che i componenti della Commissione provinciale per le imposte dirette e per le imposte indirette sugli affari deve essere compreso, quale membro effettivo, un funzionario degli uffici tecnici erariali, non contrasta con i principi di uguaglianza dei cittadini e di inviolabilita' della difesa, enunciati, rispettivamente, negli artt. 3 e 24 della Costituzione. La presenza nel collegio giudicante di detto funzionario non crea alcuna disparita' tra il contribuente e l'ufficio finanziario, neppure in relazione al diritto di difesa, pienamente garantito,nel procedimento tributario, tanto sotto il profilo del contraddittorio quanto per la possibilita', data al contribuente, di far valere le proprie ragioni. La stima redatta dall'ufficio tecnico erariale non e' un atto di parte, preordinato ad un assunto della medesima ed inserito quasi irregolarmente nel processo tributario, ma un mezzo di accertamento cui l'Amministrazione ricorre in taluni casi allo scopo di acquisire la base per la valutazione dei beni immobili, oggetto della controversia. E', cioe', uno degli atti del procedimento amministrativo sul quale l'Amministrazione fonda le sue pretese, ma che tuttavia ha contenuto tecnico e, quindi, obiettivo, che a volte puo' essere anche favorevole al contribuente. Inoltre, per l'attuale forma di contenzioso tributario, la stima viene in sostanza ad essere compresa, insieme all'accertamento, tra gli atti impugnati, atteso che puo' essere controllata, discussa dal contribuente e sottoposta, quindi, al vaglio della Commissione giudicante. Di conseguenza, non comporta violazione degli articoli 3 e 24 della Costituzione neppure la circostanza che il funzionario chiamato a far parte del collegio appartenga all'ufficio che ha redatto la stima.

Massima n. 1956

L'art. 6 del D.L. 8 aprile 1948, n. 514, (nella parte nella quale prescrive che i componenti della Commissione provinciale per le imposte dirette e per le imposte indirette sugli affari deve essere compreso, quale membro effettivo, un funzionario degli uffici tecnici erariali), non viola il principio della indipendenza del giudice (art. 108 della Costituzione). E cio' perche' il legislatore ha voluto comprendere fra i membri effettivi un funzionario dell'ufficio tecnico erariale non come rappresentante dell'Amministrazione, tenuto quindi ad osservarne le direttive, ma in quanto, per il servizio prestato in un ufficio specializzato nella materia, egli puo' portare, nelle decisioni delle commissioni, un contributo di conoscenze e di esperienze che e' difficile possa essere dato da altri. Pertanto, quanto il suindicato funzionario partecipa ai lavori della Commissione, non sussistono per lui vincoli gerarchici, ne' alcun altro motivo che possa far pensare ad una limitazione della sua liberta' di decisione, ma sussistono invece i doveri propri del giudice, e le responsabilita' giuridiche e normali connesse con la funzione giudicante.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 6, seconda parte, del D. L. 8 aprile 1948, n. 514, proposta dalla Commissione provinciale per le imposte dirette ed indirette sugli affari di La Spezia, in riferimento agli artt. 3, 24 e 108 della Costituzione.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 4 luglio 1963.

GASPARE AMBROSINI - GIUSEPPE CASTELLI

AVOLIO - ANTONINO PAPALDO - NICOLA

JAEGER - GIOVANNI CASSANDRO - BIAGIO

PETROCELLI - ANTONIO MANCA - ALDO

SANDULLI - GIUSEPPE BRANCA - MICHELE

FRAGALI - COSTANTINO MORTATI -

GIUSEPPE CHIARELLI - GIUSEPPE VERZÌ.

Testo integrale

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