Corte costituzionale
Sentenza n. 132/1963
Corte cost., sent. 13 luglio 1963, n. 132
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 132/1963
- Data di deposito
- 13 luglio 1963
- Data di decisione
- 4 luglio 1963
- Esito
- Non fondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Giuseppe Verzì
- Presidente
- AMBROSINI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1963:132
Norme oggetto del giudizio
- art. 6, decreto-legge n. 514 del 8 aprile 1948
Parametri
Massime
Massima n. 1955
L'articolo 6 del D.L. 8 aprile 1948, n. 514, nella parte nella quale prescrive che i componenti della Commissione provinciale per le imposte dirette e per le imposte indirette sugli affari deve essere compreso, quale membro effettivo, un funzionario degli uffici tecnici erariali, non contrasta con i principi di uguaglianza dei cittadini e di inviolabilita' della difesa, enunciati, rispettivamente, negli artt. 3 e 24 della Costituzione. La presenza nel collegio giudicante di detto funzionario non crea alcuna disparita' tra il contribuente e l'ufficio finanziario, neppure in relazione al diritto di difesa, pienamente garantito,nel procedimento tributario, tanto sotto il profilo del contraddittorio quanto per la possibilita', data al contribuente, di far valere le proprie ragioni. La stima redatta dall'ufficio tecnico erariale non e' un atto di parte, preordinato ad un assunto della medesima ed inserito quasi irregolarmente nel processo tributario, ma un mezzo di accertamento cui l'Amministrazione ricorre in taluni casi allo scopo di acquisire la base per la valutazione dei beni immobili, oggetto della controversia. E', cioe', uno degli atti del procedimento amministrativo sul quale l'Amministrazione fonda le sue pretese, ma che tuttavia ha contenuto tecnico e, quindi, obiettivo, che a volte puo' essere anche favorevole al contribuente. Inoltre, per l'attuale forma di contenzioso tributario, la stima viene in sostanza ad essere compresa, insieme all'accertamento, tra gli atti impugnati, atteso che puo' essere controllata, discussa dal contribuente e sottoposta, quindi, al vaglio della Commissione giudicante. Di conseguenza, non comporta violazione degli articoli 3 e 24 della Costituzione neppure la circostanza che il funzionario chiamato a far parte del collegio appartenga all'ufficio che ha redatto la stima.
Massima n. 1956
L'art. 6 del D.L. 8 aprile 1948, n. 514, (nella parte nella quale prescrive che i componenti della Commissione provinciale per le imposte dirette e per le imposte indirette sugli affari deve essere compreso, quale membro effettivo, un funzionario degli uffici tecnici erariali), non viola il principio della indipendenza del giudice (art. 108 della Costituzione). E cio' perche' il legislatore ha voluto comprendere fra i membri effettivi un funzionario dell'ufficio tecnico erariale non come rappresentante dell'Amministrazione, tenuto quindi ad osservarne le direttive, ma in quanto, per il servizio prestato in un ufficio specializzato nella materia, egli puo' portare, nelle decisioni delle commissioni, un contributo di conoscenze e di esperienze che e' difficile possa essere dato da altri. Pertanto, quanto il suindicato funzionario partecipa ai lavori della Commissione, non sussistono per lui vincoli gerarchici, ne' alcun altro motivo che possa far pensare ad una limitazione della sua liberta' di decisione, ma sussistono invece i doveri propri del giudice, e le responsabilita' giuridiche e normali connesse con la funzione giudicante.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 6, seconda parte, del D. L. 8 aprile 1948, n. 514, proposta dalla Commissione provinciale per le imposte dirette ed indirette sugli affari di La Spezia, in riferimento agli artt. 3, 24 e 108 della Costituzione.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 4 luglio 1963.
GASPARE AMBROSINI - GIUSEPPE CASTELLI
AVOLIO - ANTONINO PAPALDO - NICOLA
JAEGER - GIOVANNI CASSANDRO - BIAGIO
PETROCELLI - ANTONIO MANCA - ALDO
SANDULLI - GIUSEPPE BRANCA - MICHELE
FRAGALI - COSTANTINO MORTATI -
GIUSEPPE CHIARELLI - GIUSEPPE VERZÌ.
Testo integrale
Per le sentenze della Corte costituzionale anteriori al 2025 LexTools pubblica massime, norme e dispositivo. Il testo integrale è sul sito della Corte costituzionale.
Testo e massime: Corte costituzionale, dati.cortecostituzionale.it, licenza CC BY-SA 3.0 IT (creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/it/). Impaginato da LexTools; il testo riprodotto resta sotto la stessa licenza. Fonti e licenze