Corte costituzionale
Sentenza n. 113/1963
Corte cost., sent. 3 luglio 1963, n. 113
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 113/1963
- Data di deposito
- 3 luglio 1963
- Data di decisione
- 27 giugno 1963
- Esito
- Non fondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Nicola Jaeger
- Presidente
- AMBROSINI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1963:113
Norme oggetto del giudizio
Parametri
Massime
Massima n. 1906
Non e' da ravvisare sempre un contrasto fra qualsiasi tipo di "cauzione" o "cautela", prescritta dal legislatore in relazione alla richiesta o alla esecuzione di un provvedimento giurisdizionale, ed i principi costituzionali che garantiscono l'eguaglianza dei cittadini ed il loro diritto ad agire in giudizio per la tutela dei propri diritti e interessi legittimi. Tale non e' - e non e' mai stato - il pensiero della Corte costituzionale, la quale ha invece avuto cura di richiamare, fin dalle prime sentenze in materia, la necessita' di mantenere ben distinte fra loro le figure dei singoli istituti, anche di natura patrimoniale, prima o nel corso di un processo. L'onere processuale ha lo scopo di indurre i soggetti a compiere attivita' considerate utili affinche' il processo possa meglio conseguire il suo scopo, e a tal fine puo' ben comprendere la imposizione di cauzioni quando si abbia ragione di temere che dal comportamento dell'uno o dell'altro contendente possano derivare danni sensibili alla parte che risulti in definitiva avere ragione. L'imposizione di un onere, che sia tale e di tanta misura da rendere presumibilmente impossibile lo svolgimento delle attivita' processuali, e' in evidente contraddizione logica con la funzione del processo e con il principio sancito nell'art. 24 della Costituzione; la conclusione deve essere invece del tutto diversa se la prestazione abbia lo scopo e produca l'effetto di assicurare il migliore esercizio dei poteri processuali.
Massima n. 1907
Nei procedimenti per denuncia di nuova opera o di danno temuto, la previsione di cautele non si puo' considerare in contrasto con la funzione del processo, ma piuttosto come un mezzo opportuno nella maggior parte dei casi ad assicurarla.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1171, secondo comma, del Codice civile, in riferimento alle norme contenute negli artt. 3 e 24 della Costituzione, proposta dal Pretore di Avezzano con l'ordinanza del 7 settembre 1962.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 27 giugno 1963.
GASPARE AMBROSINI - GIUSEPPE CASTELLI
AVOLIO - ANTONINO PAPALDO - NICOLA
JAEGER - GIOVANNI CASSANDRO - BIAGIO
PETROCELLI - ANTONIO MANCA - ALDO
SANDULLI - GIUSEPPE BRANCA - MICHELE
FRAGALI - COSTANTINO MORTATI -
GIUSSEPPE CHIARELLI - GIUSEPPE
VERZÌ.
Testo integrale
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