Corte costituzionale

Sentenza n. 107/1963

Corte cost., sent. 22 giugno 1963, n. 107

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
107/1963
Data di deposito
22 giugno 1963
Data di decisione
7 giugno 1963
Esito
Non fondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Giuseppe Castelli Avolio
Presidente
AMBROSINI
ECLI
ECLI:IT:COST:1963:107

Norme oggetto del giudizio

  • art. 9, comma 2, regio decreto n. 1765 del 17 agosto 1935

Parametri

Massime

Massima n. 1895

Al fine di evitare laboriose e dispendiose controversie l'art. 9 R.D. 17 agosto 1935, n. 1765 prevede una particolare procedura per l'accertamento del debito a carico del datore di lavoro relativo all'assicurazione per gli infortuni. In virtu' di esso la mancata opposizione alla diffida contenente la indicazione delle somme pretese per la mancata denuncia per l'assicurazione infortuni, fa sorgere a carico del datore di lavoro inadempiente l'obbligo di pagamento dei contributi assicurativi accertati dall'istituto. Peraltro tale obbligo di pagamento non e' applicazione del principio, gia' dichiarato incostituzionale del solve et repete, ma semplice conseguenza dell'altro principio della esecutorieta' dell'atto amministrativo, in seguito alla mancata opposizione del datore di lavoro nei termini stabiliti. La ratio di tale procedura va ricercata nella esigenza di evitare liti giudiziarie laboriose e dispendiose per la risoluzione delle controversie in esame. E poiche' al datore di lavoro e' data la possibilita' in sede esecutiva di opporre tutte quelle ragioni che avrebbe potuto opporre e non oppose in sede di accertamento ex art. 9 R.D. 17 agosto 1935, n. 1765, non sussiste contrasto con gli artt. 3, 24 e 113 della Costituzione.

Massima n. 1896

Il termine di 10 giorni stabilito dall'art. 9, secondo comma, R.D. 17 agosto 1935, n. 1765, per produrre il ricorso all'Ispettorato del lavoro nella fase amministrativa di accertamento e liquidazione del debito di assicurazione, non puo' essere considerato di ristrettezza tale da rendere "estremamente difficile l'esercizio effettivo del diritto". Per valutare la congruita' del termine e' tuttavia anche necessario tenere presente l'esigenza della rapida definizione dei rapporti nell'interesse reciproco delle parti in una materia dalla quale non esula un interesse pubblico. Non sussiste pertanto contrasto con gli artt. 3, 24 e 113 Cost..

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara non fondata la questione proposta con l'ordinanza del 2 luglio 1962 dalla Seconda Sezione civile della Corte di cassazione sulla legittimità costituzionale dell'art. 9, secondo comma, del R. D. 17 agosto 1935, n. 1765, in riferimento agli artt. 3, 24 e 113 della Costituzione.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 7 giugno 1963.

GASPARE AMBROSINI - GIUSEPPE CASTELLI

AVOLIO - ANTONINO PAPALDO - NICOLA

JAEGER - GIOVANNI CASSANDRO - BIAGIO

PETROCELLI - ANTONIO MANCA - ALDO

SANDULLI - GIUSEPPE BRANCA - MICHELE

FRAGALI - COSTANTINO MORTATI -

GIUSEPPE CHIARELLI - GIUSEPPE VERZÌ.

Testo integrale

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