Corte costituzionale
Sentenza n. 106/1963
Corte cost., sent. 22 giugno 1963, n. 106
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 106/1963
- Data di deposito
- 22 giugno 1963
- Data di decisione
- 7 giugno 1963
- Esito
- Manifesta infondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Giovanni Cassandro
- Presidente
- AMBROSINI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1963:106
Norme oggetto del giudizio
- legge n. 741 del 14 luglio 1959
- decreto del Presidente della Repubblica n. 105 del 16 gennaio 1961
- decreto del Presidente della Repubblica n. 106 del 16 gennaio 1961
Parametri
Massime
Massima n. 1891
La Corte pronuncia ordinanza di manifesta infondatezza quando le sia riproposta, senza addurre profili nuovi o diversi, una questione di incostituzionalita' che essa abbia gia' deciso nel senso della non fondatezza (nella specie la questione riproposta riguardava la legge 14 luglio 1959, n. 741, in riferimento agli artt. 3, 39 e 76 Cost., dichiarata non fondata con sent. 11 dicembre 1962, n. 106).
Massima n. 1892
L'enucleazione di categorie e subcategorie in altre e diverse, o l'aggrupparsi e fondersi di piu' categorie in una sola, e' conforme alla dinamica delle forze del lavoro ed espressione del principio di liberta' sindacale, enunciato nell'art. 39 Cost. Ma cio' non puo' comportare che, quando ancora non e' stata data esecuzione al precetto del quarto comma del cit. art. 39, le organizzazioni preesistenti perdano la rappresentanza, rispettivamente, delle imprese e dei lavoratori che esercitano un'attivita' identica a quella oggetto di sopravvenute associazioni sindacali e di sopraggiunti contratti collettivi: le antiche organizzazioni continuano, invece, a rappresentare le imprese e i lavoratori che ad esse aderiscono e gli antichi contratti collettivi a regolare i reciproci rapporti delle imprese e dei lavoratori rappresentati dalle associazioni stipulanti. (Sulla prima parte della massima cfr. sent. 8 maggio 1963, n. 70).
Massima n. 1893
Il sistema introdotto con la legge 14 luglio 1959, n. 741, che ha delegato il Governo a rendere obbligatori erga omnes i contratti collettivi e gli accordi economici esistenti, e' un sistema transitorio ed eccezionale, che non deve ledere la liberta' e l'autonomia sindacale. Poiche' solo in questi limiti esso puo' considerarsi non in contrasto con l'art. 39 Cost., resta fuori dell'ambito della delegazione il caso di due contratti, depositati a sensi della legge e che regolino i rapporti di una medesima categoria, sia che uno di essi regoli anche i rapporti di altre categorie, sia che regoli quelli della stessa categoria, nell'ambito di una categoria piu' vasta: infatti, ogni scelta, da parte del legislatore delegato, del contratto da rendere efficace erga omnes, violerebbe la liberta' e l'autonomia sindacale. Sono pertanto illegittimi il D.P.R. 16 gennaio 1961, n. 105 e il D.P.R. 16 gennaio 1961, n. 106 - quest'ultimo in quanto si riferisce alla categoria dei lavoratori dipendenti dalle centrali del latte e dai centri di trattamento e confezionamento del latte alimentare - il primo dei quali ha attribuito efficacia erga omnes al contratto collettivo stipulato l'11 febbraio - 12 marzo 1959 tra l'Associazione nazionale Centrali del latte d'Italia e le organizzazioni competenti dei lavoratori, relativamente al personale delle centrali del latte e dei centri di trattamento e confezionamento del latte alimentare; mentre il secondo ha attribuito la stessa efficacia al contratto collettivo 9 dicembre 1957, stipulato fra l'Associazione italiana lattiero-casearia e le competenti associazioni sindacali dei lavoratori.
Massima n. 1894
Di fronte a due contratti collettivi, depositati a sensi di legge e che regolino i rapporti di una medesima categoria, il legislatore delegato, cosi' come non puo' scegliere quale dei due contratti rendere obbligatorio erga omnes, in attuazione della legge di delegazione 14 luglio 1959, n. 741, cosi' non puo' neppure renderli obbligatori entrambi, perche' anche in questa seconda ipotesi si configurerebbe l'esercizio di un potere non conferito al Governo e in contrasto col fine della legge, che e' quello di assicurare a tutti gli appartenenti alla medesima categoria un identico minimo trattamento economico e normativo. Ne' la situazione, creata dal contemporaneo vigore di piu' leggi nella medesima materia, puo' essere risolta dal giudice ordinario, col ricorso a principi generali, ovviamente inapplicabili nell'ipotesi considerata.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara:
la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale della legge 14 luglio 1959, n. 741;
l'illegittimità costituzionale del D.P.R. 16 gennaio 1961, n. 105;
l'illegittimità costituzionale del D. P. R 16 gennaio 1961, n. 106, in quanto si riferisca alla Categoria dei lavoratori dipendenti dalle centrali del latte e dai centri di trattamento e confezionamento del latte alimentare,
in riferimento agli articoli 3, 39 e 76 della Costituzione.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 7 giugno 1963.
GASPARE AMBROSINI - GIUSEPPE CASTELLI
AVOLIO - ANTONINO PAPALDO - NICOLA
JAEGER - GIOVANNI CASSANDRO - BIAGIO
PETROCELLI - ANTONIO MANCA - ALDO
SANDULLI - GIUSEPPE BRANCA - MICHELE
FRAGALI - COSTANTINO MORTATI -
GIUSEPPE CHIARELLI -GIUSEPPE VERZÌ.
Testo integrale
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