Corte costituzionale

Sentenza n. 105/1963

Corte cost., sent. 22 giugno 1963, n. 105

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
105/1963
Data di deposito
22 giugno 1963
Data di decisione
7 giugno 1963
Esito
Non fondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Aldo Sandulli
Presidente
AMBROSINI
ECLI
ECLI:IT:COST:1963:105

Norme oggetto del giudizio

  • art. 14, legge n. 149 del 12 aprile 1949
  • art. 14, legge n. 21 del 8 aprile 1952
  • art. 14, legge n. 212 del 8 aprile 1952

Parametri

Massime

Massima n. 1888

Posto che, - qualsiasi concezione voglia accogliersi circa la natura della pensione e pur ammettendo che questa rappresenti un'integrazione del trattamento economico del prestatore d'opera -, non si puo' negare che essa assolva un ruolo previdenziale e si colleghi, nell'an e nel quantum, alla particolare situazione personale e familiare degli aventi diritto, non puo' dirsi in contrasto col principio della proporzionalita' della retribuzione, alla quantita' e qualita' del lavoro prestato, posto dall'art. 36 Cost., il fatto che il trattamento pensionistico venga ridotto, per effetto dell'art. 14 legge 12 aprile 1949, n. 149, modif. dall'art. 14 legge 8 aprile 1952, n. 212, quando con esso concorra il godimento di un qualche trattamento di attivita'. Infatti il godimento di quest'ultimo riduce, quanto meno, l'esigenza previdenziale in funzione della quale la provvidenza fu predisposta.

Massima n. 1889

In virtu' della naturale correlazione tra pensione e situazione particolare dell'avente diritto e' da escludere che gli artt. 35 e 37 Cost. risultino in alcun modo lesi da disposizioni le quali, come quella dell'art. 14 legge 12 aprile 1949, n. 149, modificato dall'art. 14 legge 8 aprile 1952, n. 212, senza essere arbitrarie, limitino, in presenza di redditi di lavoro in atto, il diritto alla pensione.

Massima n. 1890

L'imposizione di un limite alla cumulabilita' di una pensione con uno stipendio, entrambi a carico della finanza pubblica, non incide ne' sul diritto al lavoro - inteso dallo art. 4 Cost., nel senso generico di possibilita' giuridica di accedere, in possesso dei requisiti legittimamente prefissati, ai posti di lavoro disponibili -, ne' comprime le condizioni che rendono effettivo questo diritto e consistenti nella determinazione e nel mantenimento a opera dello Stato di una situazione di fatto tale da aprire concretamente, alla generalita' dei cittadini, la possibilita' di procurarsi un posto di lavoro.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

riunisce i giudizi di legittimità costituzionale proposti con le due ordinanze del Consiglio di Stato indicate in epigrafe;

dichiara infondata la questione di legittimità costituzionale del l'art. 14 della legge 12 aprile 1949, n. 149, modificato dall'art. 14 della legge 8 aprile 1952, n. 212, in riferimento agli artt. 4, 35, 36 e 37 della Costituzione.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 7 giugno 1963.

GASPARE AMBROSINI - GIUSEPPE CASTELLI

AVOLIO - ANTONINO PAPALDO - NICOLA

JAEGER - GIOVANNI CASSANDRO - BIAGIO

PETROCELLI - ANTONIO MANCA - ALDO

SANDULLI - GIUSEPPE BRANCA - MICHELE

FRAGALI - COSTANTINO MORTATI -

GIUSEPPE CHIARELLI - GIUSEPPE VERZÌ.

Testo integrale

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