Corte costituzionale

Sentenza n. 89/1962

Corte cost., sent. 22 novembre 1962, n. 89

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
89/1962
Data di deposito
22 novembre 1962
Data di decisione
12 novembre 1962
Esito
Illegittimità costituzionale
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Giuseppe Castelli Avolio
Presidente
AMBROSINI
ECLI
ECLI:IT:COST:1962:89

Norme oggetto del giudizio

  • art. 97, regio decreto n. 3270 del 30 dicembre 1923
  • art. 18, comma 2, regio decreto legge n. 334 del 28 febbraio 1939
  • art. 18, comma 2, decreto-legge n. 334 del 28 febbraio 1939
  • art. 6, comma 2, all. e, legge n. 2248 del 20 marzo 1965

Parametri

Massime

Massima n. 1614

Il principio contenuto nell'art. 18, secondo comma, del D.L. 28 febbraio 1939, n. 334, concernente l'imposta di fabbricazione degli oli minerali, e nell'art. 97 del R.D. 30 dicembre 1923, n. 3270, concernente l'imposta di successione, secondo cui l'onere del pagamento del tributo costituisce presupposto imprescindibile dell'esperimento dell'azione giudiziaria promossa per la tutela del diritto del contribuente mediante l'accertamento giudiziale della illegittimita' del tributo, e' in contrasto con le garanzie di eguaglianza e di tutela giurisdizionale dei diritti ed interessi dei cittadini di cui agli artt. 3, 24, primo comma, e 113 della Costituzione. Cfr.: Sent. 21/61, 79/61, 75/62, 45/62.

Massima n. 1615

La dichiarazione da parte della Corte costituzionale della illegittimita' costituzionale di una norma di carattere generale (nella specie art. 6, secondo comma, legge 20 marzo 1865, n. 2248, all. E) non puo' significare, indipendentemente dall'accertamento da parte della Corte medesima, l'illegittimita' costituzionale di singole disposizioni derivanti dal medesimo principio. (Nella specie, art. 18, secondo comma D.L. 28 febbraio 1939 n. 334, concernente l'imposta di fabbricazione degli oli minerali, ed art. 97 R.D. 30 dicembre 1923 n. 3270, concernente l'imposta di successione). E' pertanto necessaria una pronuncia specifica della Corte al riguardo.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

riunisce i tre giudizi sopra indicati in epigrafe;

dichiara la illegittimità costituzionale del secondo comma dell'art. 18 del R.D.L. 28 febbraio 1939, n. 334, concernente l'imposta di fabbricazione sugli olii minerali, e dell'art. 97 del R.D. 30 dicembre 1923, n. 3270, contenente la legge tributaria sulle successioni, in riferimento agli artt. 3, 24, primo comma, e 113 della Costituzione.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 12 novembre 1962.

GASPARE AMBROSINI - MARIO COSATTI -

GIUSEPPE CASTELLI AVOLIO - ANTONINO

PAPALDO - NICOLA JAEGER - GIOVANNI

CASSANDRO - BIAGIO PETROCELLI -

ANTONIO MANCA - ALDO SANDULLI -

GIUSEPPE BRANCA - MICHELE FRAGALI -

COSTANTINO MORTATI - GIUSEPPE

CHIARELLI - GIUSEPPE VERZÌ.

Testo integrale

Per le sentenze della Corte costituzionale anteriori al 2025 LexTools pubblica massime, norme e dispositivo. Il testo integrale è sul sito della Corte costituzionale.

Testo e massime: Corte costituzionale, dati.cortecostituzionale.it, licenza CC BY-SA 3.0 IT (creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/it/). Impaginato da LexTools; il testo riprodotto resta sotto la stessa licenza. Fonti e licenze