Corte costituzionale
Sentenza n. 89/1962
Corte cost., sent. 22 novembre 1962, n. 89
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 89/1962
- Data di deposito
- 22 novembre 1962
- Data di decisione
- 12 novembre 1962
- Esito
- Illegittimità costituzionale
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Giuseppe Castelli Avolio
- Presidente
- AMBROSINI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1962:89
Norme oggetto del giudizio
- art. 97, regio decreto n. 3270 del 30 dicembre 1923
- art. 18, comma 2, regio decreto legge n. 334 del 28 febbraio 1939
- art. 18, comma 2, decreto-legge n. 334 del 28 febbraio 1939
- art. 6, comma 2, all. e, legge n. 2248 del 20 marzo 1965
Parametri
Massime
Massima n. 1614
Il principio contenuto nell'art. 18, secondo comma, del D.L. 28 febbraio 1939, n. 334, concernente l'imposta di fabbricazione degli oli minerali, e nell'art. 97 del R.D. 30 dicembre 1923, n. 3270, concernente l'imposta di successione, secondo cui l'onere del pagamento del tributo costituisce presupposto imprescindibile dell'esperimento dell'azione giudiziaria promossa per la tutela del diritto del contribuente mediante l'accertamento giudiziale della illegittimita' del tributo, e' in contrasto con le garanzie di eguaglianza e di tutela giurisdizionale dei diritti ed interessi dei cittadini di cui agli artt. 3, 24, primo comma, e 113 della Costituzione. Cfr.: Sent. 21/61, 79/61, 75/62, 45/62.
Massima n. 1615
La dichiarazione da parte della Corte costituzionale della illegittimita' costituzionale di una norma di carattere generale (nella specie art. 6, secondo comma, legge 20 marzo 1865, n. 2248, all. E) non puo' significare, indipendentemente dall'accertamento da parte della Corte medesima, l'illegittimita' costituzionale di singole disposizioni derivanti dal medesimo principio. (Nella specie, art. 18, secondo comma D.L. 28 febbraio 1939 n. 334, concernente l'imposta di fabbricazione degli oli minerali, ed art. 97 R.D. 30 dicembre 1923 n. 3270, concernente l'imposta di successione). E' pertanto necessaria una pronuncia specifica della Corte al riguardo.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
riunisce i tre giudizi sopra indicati in epigrafe;
dichiara la illegittimità costituzionale del secondo comma dell'art. 18 del R.D.L. 28 febbraio 1939, n. 334, concernente l'imposta di fabbricazione sugli olii minerali, e dell'art. 97 del R.D. 30 dicembre 1923, n. 3270, contenente la legge tributaria sulle successioni, in riferimento agli artt. 3, 24, primo comma, e 113 della Costituzione.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 12 novembre 1962.
GASPARE AMBROSINI - MARIO COSATTI -
GIUSEPPE CASTELLI AVOLIO - ANTONINO
PAPALDO - NICOLA JAEGER - GIOVANNI
CASSANDRO - BIAGIO PETROCELLI -
ANTONIO MANCA - ALDO SANDULLI -
GIUSEPPE BRANCA - MICHELE FRAGALI -
COSTANTINO MORTATI - GIUSEPPE
CHIARELLI - GIUSEPPE VERZÌ.
Testo integrale
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