Corte costituzionale

Sentenza n. 86/1962

Corte cost., sent. 9 luglio 1962, n. 86

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
86/1962
Data di deposito
9 luglio 1962
Data di decisione
3 luglio 1962
Esito
Non fondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Michele Fragali
Presidente
AMBROSINI
ECLI
ECLI:IT:COST:1962:86

Norme oggetto del giudizio

  • art. 145, regio decreto n. 3269 del 30 dicembre 1923
  • art. 149, regio decreto n. 3269 del 30 dicembre 1923
  • art. 48, regio decreto n. 1175 del 14 settembre 1931

Parametri

Massime

Massima n. 1607

La norma contenuta nell'art. 145 del R.D. 30 dicembre 1923, n. 3269 (legge di registro), statuisce che il reclamo amministrativo non da' diritto alla sospensione degli atti esecutivi e che l'atto di opposizione in via giudiziaria sospende l'obbligo di pagamento in alcuni casi espressamente indicati; essa riafferma, pertanto, il principio dell'esecutorieta' dell'atto amministrativo (che e' del tutto estraneo alla regola del solve et repete) e non impedisce percio', ne' limita la tutela giurisdizionale, ma esclude soltanto che l'autorita' giudiziaria possa sospendere l'effetto dell'atto amministrativo. (Costituzione, art. 113).

Massima n. 1608

L'art. 48 del T.U. per la finanza locale 14 settembre 1931, n. 1175, richiama per le imposte di consumo dovute e non pagate la regola del solve et repete enunciata nell'art. 149 della legge di registro. Venuta meno questa disposizione per la dichiarazione di illegittimita' costituzionale (sentenza n. 79 del 1961) viene a mancare il rinvio ad essa, da parte dell'art. 48 sopra richiamato.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

pronunciando con unica sentenza sui procedimenti di cui all'epigrafe:

dichiara manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 149 del R.D. 30 dicembre 1923, n. 3269, per le tasse di registro;

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 145 dello stesso R.D. 30 dicembre 1923, n. 3269, per le tasse di registro;

dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 285, secondo comma, del R.D. 14 settembre 1931, n. 1175, per la finanza locale.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 3 luglio 1962.

GASPARE AMBROSINI - MARIO COSATTI -

FRANCESCO PANTALEO GABRIELI -

GIUSEPPE CASTELLI AVOLIO - ANTONINO

PAPALDO - NICOLA JAEGER - GIOVANNI

CASSANDRO - ANTONIO MANCA - ALDO

SANDULLI - GIUSEPPE BRANCA - MICHELE

FRAGALI - GIUSEPPE CHIARELLI.

Testo integrale

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