Corte costituzionale
Sentenza n. 86/1962
Corte cost., sent. 9 luglio 1962, n. 86
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 86/1962
- Data di deposito
- 9 luglio 1962
- Data di decisione
- 3 luglio 1962
- Esito
- Non fondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Michele Fragali
- Presidente
- AMBROSINI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1962:86
Norme oggetto del giudizio
- art. 145, regio decreto n. 3269 del 30 dicembre 1923
- art. 149, regio decreto n. 3269 del 30 dicembre 1923
- art. 48, regio decreto n. 1175 del 14 settembre 1931
Parametri
Massime
Massima n. 1607
La norma contenuta nell'art. 145 del R.D. 30 dicembre 1923, n. 3269 (legge di registro), statuisce che il reclamo amministrativo non da' diritto alla sospensione degli atti esecutivi e che l'atto di opposizione in via giudiziaria sospende l'obbligo di pagamento in alcuni casi espressamente indicati; essa riafferma, pertanto, il principio dell'esecutorieta' dell'atto amministrativo (che e' del tutto estraneo alla regola del solve et repete) e non impedisce percio', ne' limita la tutela giurisdizionale, ma esclude soltanto che l'autorita' giudiziaria possa sospendere l'effetto dell'atto amministrativo. (Costituzione, art. 113).
Massima n. 1608
L'art. 48 del T.U. per la finanza locale 14 settembre 1931, n. 1175, richiama per le imposte di consumo dovute e non pagate la regola del solve et repete enunciata nell'art. 149 della legge di registro. Venuta meno questa disposizione per la dichiarazione di illegittimita' costituzionale (sentenza n. 79 del 1961) viene a mancare il rinvio ad essa, da parte dell'art. 48 sopra richiamato.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
pronunciando con unica sentenza sui procedimenti di cui all'epigrafe:
dichiara manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 149 del R.D. 30 dicembre 1923, n. 3269, per le tasse di registro;
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 145 dello stesso R.D. 30 dicembre 1923, n. 3269, per le tasse di registro;
dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 285, secondo comma, del R.D. 14 settembre 1931, n. 1175, per la finanza locale.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 3 luglio 1962.
GASPARE AMBROSINI - MARIO COSATTI -
FRANCESCO PANTALEO GABRIELI -
GIUSEPPE CASTELLI AVOLIO - ANTONINO
PAPALDO - NICOLA JAEGER - GIOVANNI
CASSANDRO - ANTONIO MANCA - ALDO
SANDULLI - GIUSEPPE BRANCA - MICHELE
FRAGALI - GIUSEPPE CHIARELLI.
Testo integrale
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