Corte costituzionale
Sentenza n. 75/1962
Corte cost., sent. 7 luglio 1962, n. 75
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 75/1962
- Data di deposito
- 7 luglio 1962
- Data di decisione
- 22 giugno 1962
- Esito
- Illegittimità costituzionale
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Aldo Sandulli
- Presidente
- AMBROSINI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1962:75
Norme oggetto del giudizio
- regio decreto legge n. 186 del 5 marzo 1942
- all. e, legge n. 2248 del 20 marzo 1965
- legge n. 840 del 21 giugno 1942
Parametri
Massime
Massima n. 1592
L'art. 4, comma terzo, del d.l. 5 marzo 1942, n. 186, convertito in legge 21 giugno 1942, n. 840, lungi dall'essere applicativo del principio enunciato nell'art. 6 della legge 20 marzo 1865, n. 2248, all. E, gia' dichiarato incostituzionale dalla Corte con sentenza n. 21 del 1961, contiene un'ulteriore e piu' grave espressione della regola del "solve et repete" in materia tributaria, in quanto dispone che essa venga osservata persino per la proposizione di ricorsi innanzi alle Commissioni tributarie. La detta norma e' dunque ancor piu' manifestamente in contrasto con gli articoli 3 e 24 Cost., a causa dell'incompatibilita' del suo disposto col principio di eguaglianza e col pari diritto di tutti i cittadini di adire gli organi di giurisdizione. Ed e' anche in contrasto con l'art. 113 Cost., posto che la mancata utilizzabilita' del mezzo giurisdizionale di gravame, avverso la decisione che abbia pronunciato sulla legittimita' del provvedimento di imposizione, si risolve in una diminuita tutela nei confronti di quest'ultimo, mentre in base al citato art. 113 la tutela giurisdizionale nei confronti di atti amministrativi lesivi di diritti o di interessi legittimi "non puo' essere esclusa o limitata a particolari mezzi di impugnazione o per determinate categorie di atti".
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 4, terzo comma, del R.D.L. 5 marzo 1942, n. 186, convertito, con modificazioni, nella legge 21 giugno 1942, n. 840, recante provvedimenti vari in materia di valutazione agli effetti dell'applicazione delle imposte indirette sui trasferimenti della ricchezza, con riferimento agli artt. 3, 24 e 113 della Costituzione.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 22 giugno 1962.
GASPARE AMBROSINI - MARIO COSATTI -
FRANCESCO PANTALEO GABRIELI -
GIUSEPPE CASTELLI AVOLIO - ANTONINO
PAPALDO - NICOLA JAEGER - GIOVANNI
CASSANDRO - BIAGIO PETROCELLI -
ANTONIO MANCA - ALDO SANDULLI -
GIUSEPPE BRANCA - MICHELE FRAGALI -
GIUSEPPE CHIARELLI.
Testo integrale
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