Corte costituzionale

Sentenza n. 6/1962

Corte cost., sent. 14 febbraio 1962, n. 6

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
6/1962
Data di deposito
14 febbraio 1962
Data di decisione
8 febbraio 1962
Esito
Non fondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Giuseppe Branca
Presidente
CAPPI
ECLI
ECLI:IT:COST:1962:6

Norme oggetto del giudizio

  • art. 94, comma 1, n.8, regio decreto n. 1710 del 8 dicembre 1933
  • art. 91, comma 5, decreto del Presidente della Repubblica n. 393 del 15 giugno 1959
  • art. 94, comma 1, n.8, regio decreto n. 1740 del 8 dicembre 1933

Parametri

Massime

Massima n. 1426

Il provvedimento prefettizio di sospensione e quello di ritiro della patente (previsto dagli artt. 91, quinto comma, D.P.R. 15 giugno 1959, n. 393, e 94, primo comma, n. 8, R.D. 8 dicembre 1933, n. 1740) non violano ne' menomano in alcun modo la liberta' personale qual'e' tutelata nell'art. 13 della Costituzione: essi si limitano a togliere o a sospendere l'esercizio del diritto di guidare autoveicoli e percio' non colpiscono, almeno in via diretta, la persona fisica del conducente, come invece accadrebbe per es. con l'arresto.

Massima n. 1427

Non la liberta' di circolare di cui all'art. 16 della Costituzione, e' colpita dalle norme di cui agli artt. 91, quinto comma, del D.P.R. 15 giugno 1959, n. 393, e 94, primo comma, n. 8, del R.D. 8 dicembre 1933, n. 1740, ma il diritto di guidare un autoveicolo; e poiche' nessuna norma costituzionale assicura indistintamente a tutti i cittadini il diritto di guidare veicoli a motore, non viola la Costituzione la legge ordinaria che consente l'esercizio del diritto solo a chi abbia certi requisiti: dimodoche' la patente, come e' concessa caso per caso, in applicazione di una norma di legge ordinaria, cosi' puo' essere tolta, in virtu' di un'altra norma di legge ordinaria, senza che ne soffra la liberta' di circolazione costituzionalmente garantita.

Massima n. 1428

Il provvedimento prefettizio di sospensione o di ritiro della patente non ha carattere punitivo, ma e' misura provvisoria di polizia determinata da motivi di sicurezza pubblica. La sospensione ordinata dal prefetto, a differenza da quella che, dopo l'accertamento del reato, puo' essere ordinata dall'autorita' giudiziaria, e' determinata non dallo scopo di colpire con una pena il contegno colposo del conducente, ma di difendere la societa' da un individuo che puo' arrecare danno. Le norme di cui agli artt. 91, quinto comma, D.P.R. n. 393 del 1959 e 94, primo comma, n. 8, R.D. n. 1740 del 1933, - traendo ispirazione dal fatto certo dell'investimento, che di per se', per la sua gravita' o perche' si accompagna alla trasgressione d'una regola di condotta, provoca indubbiamente un allarme nei confronti di chi ne e' stato il protagonista ed e' indizio della pericolosita' di quest'ultimo - non violano il precetto di cui all'art. 27 della Costituzione.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

respinge le eccezioni pregiudiziali della Presidenza del Consiglio;

dichiara non fondata la questione promossa, con le ordinanze 25 ottobre 1960 del Pretore di Empoli e 3 marzo 1961 del Pretore di Ripatransone, sulla legittimità costituzionale degli artt. 91, quinto comma, del D.P.R. 15 giugno 1959, n. 393, e 94, primo comma, n. 8, 95, primo comma, 96, secondo comma, del R.D. 8 dicembre 1933, n. 1740, in riferimento agli artt. 13 e 27, secondo comma, della Costituzione.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'8 febbraio 1962.

GIUSEPPE CAPPI - GASPARE AMBROSINI -

MARIO COSATTI - FRANCESCO PANTALEO

GABRIELI - GIUSEPPE CASTELLI AVOLIO

- ANTONINO PAPALDO - NICOLA JAEGER -

GIOVANNI CASSANDRO - BIAGIO

PETROCELLI - ANTONIO MANCA - ALDO

SANDULLI - GIUSEPPE BRANCA - MICHELE

FRAGALI - COSTANTINO MORTATI -

GIUSEPPE CHIARELLI.

Testo integrale

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