Corte costituzionale
Sentenza n. 47/1962
Corte cost., sent. 7 giugno 1962, n. 47
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 47/1962
- Data di deposito
- 7 giugno 1962
- Data di decisione
- 29 maggio 1962
- Esito
- Non fondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Giuseppe Castelli Avolio
- Presidente
- CAPPI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1962:47
Norme oggetto del giudizio
- art. 216, regio decreto n. 267 del 16 marzo 1942
- art. 116, regio decreto n. 1736 del 21 dicembre 1933
- art. 218, regio decreto n. 267 del 16 marzo 1942
- art. 217, regio decreto n. 267 del 16 marzo 1942
Parametri
- art. 76, Costituzione
- art. 23, legge n. 87 del 11 marzo 1953
- art. 77, Costituzione
- legge n. 659 del 4 giugno 1931
- art. 134, Costituzione
- legge n. 2814 del 30 dicembre 1923
Massime
Massima n. 1530
L'erronea indicazione, nell'ordinanza di rinvio, delle norme di legge che hanno dato luogo alla questione di legittimita' costituzionale, sia essa dovuta ad errore materiale o a vero e proprio errore, non ha rilevanza quando, dalla motivazione dell'ordinanza, chiari risultino i termini della questione. Cfr.: 28/57 A, 122/57 A; 63/61 A.
Massima n. 1531
Il sindacato di legittimita' della Corte costituzionale sulle leggi di delegazione e sui decreti delegati anteriori alla Costituzione deve essere rivolto all'accertamento dell'esistenza della delega legislativa e della limitazione, posta al Governo ed insita nella delega, di mantenersi entro i confini della medesima. I limiti che sia il legislatore delegante che quello delegato devono osservare nell'esercizio dei rispettivi poteri discendono da principi generalmente validi in tutti gli ordinamenti in cui vige la divisione dei poteri. Non puo' percio' essere motivo di illegittimita' di una legge di delegazione anteriore alla Costituzione la inosservanza delle norme di cui all'art. 76 della Costituzione e segnatamente di quelle che impongono la determinazione di principi e criteri direttivi e la fissazione di termini di tempo. Cfr.: 37/57 C; 53/61.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
riunisce i due giudizi indicati in epigrafe;
dichiara non fondate:
- la questione di legittimità costituzionale degli artt. 216, 217 e 218 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, proposta dalla Corte d'appello di Bologna, con ordinanza 13 maggio 1961, in riferimento all'art. 76 della Costituzione;
- la questione di legittimità costituzionale dell'art. 116 del R.D. 21 dicembre 1933, n. 1736, e del citato art. 217 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, proposta dal Pretore di Venezia, con ordinanza 15 novembre 1960, in riferimento agli artt. 76 e 77 della Costituzione.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale Palazzo della Consulta, il 29 maggio 1962.
GIUSEPPE CAPPI - GASPARE AMBROSINI -
MARIO COSATTI - FRANCESCO PANTALEO
GABRIELI - GIUSEPPE CASTELLI AVOLIO -
ANTONINO PAPALDO - NICOLA JAEGER -
GIOVANNI CASSANDRO - ANTONIO MANCA -
ALDO SANDULLI - GIUSEPPE BRANCA -
MICHELE FRAGALI - COSTANTINO MORTATI
- GIUSEPPE CHIARELLI.
Testo integrale
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