Corte costituzionale

Sentenza n. 45/1962

Corte cost., sent. 7 giugno 1962, n. 45

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
45/1962
Data di deposito
7 giugno 1962
Data di decisione
29 maggio 1962
Esito
Illegittimità costituzionale
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Mario Cosatti
Presidente
CAPPI
ECLI
ECLI:IT:COST:1962:45

Norme oggetto del giudizio

  • art. 6, all.E, legge n. 2248 del 20 marzo 1965
  • art. 9, regio decreto n. 1765 del 17 agosto 1935
  • art. 17, regio decreto n. 1765 del 17 agosto 1935

Parametri

Massime

Massima n. 1518

Il principio del "solve et repete" enunciato in via generale dall'art. 6 della legge 20 marzo 1865, n. 2248, all. E, e' costituzionalmente illegittimo in riferimento agli articoli 3, 24 e 113 della Costituzione, in quanto in contrasto con il principio di eguaglianza tra i cittadini, con il diritto di agire in giudizio per la tutela dei propri diritti e interessi legittimi, con l'inammissibilita' di limitazioni al diritto medesimo.

Massima n. 1519

Il fondamento del principio del "solve et repete" sancito negli artt. 9 e 17 del R.D. 17 agosto 1935, n. 1765 nella materia infortuni sul lavoro non si differenzia dal fondamento del medesimo principio nella materia tributaria in quanto per entrambi la base del principio e' stata ravvisata nella previsione di stabilita' delle entrate e nella presunzione di legittimita' che accompagna gli atti amministrativi. Pertanto, se il "solve et repete" e' stato ritenuto incostituzionale nella materia tributaria, a diverso avviso non puo' la Corte pervenire per il medesimo principio nella materia infortuni posto che i compiti e i fini essenziali dello Stato non hanno carattere di minore indilazionabilita' e imprescindibilita' di quelli cui l'INAIL attende.

Massima n. 1520

Il principio "dell'automatismo delle prestazioni" per il quale l'INAIL e' tenuto a far fronte alle richieste di indennizzo dei lavoratori infortunati anche se il datore di lavoro, pur essendovi obbligato, non abbia corrisposto i premi dovuti, non vale a giustificare la sopravvivenza della regola del "solve et repete" nella materia infortuni in quanto il principio "dell'automatismo delle prestazioni" non e' tipico ed esclusivo dell'assicurazione infortunistica ma trova applicazione anche in altre forme assicurative e di previdenza sociale i cui mezzi finanziari, egualmente costituiti da contributi, non sono assistiti dalla speciale protezione derivante dal "solve et ripete".

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la illegittimità costituzionale delle norme contenute nel comma sesto dell'art. 9 e nel comma quinto dell'art. 17 del R.D. 17 agosto 1935, n. 1765, concernente l'assicurazione obbligatoria degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali nella parte in cui è stabilito il principio del sollve et repete, in riferimento agli artt. 3. 24 e 113 della Costituzione.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 29 maggio 1962.

GIUSEPPE CAPPI - GASPARE AMBROSINI -

MARIO COSATTI - FRANCESCO PANTALEO

GABRIELI - GIUSEPPE CASTELLI AVOLIO -

ANTONINO PAPALDO - NICOLA JAEGER -

GIOVANNI CASSANDRO - BIAGIO

PETROCELLI - ANTONIO MANCA - ALDO

SANDULLI - GIUSEPPE BRANCA - MICHELE

FRAGALI - COSTANTINO MORTATI -

GIUSEPPE CHIARELLI.

Testo integrale

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