Corte costituzionale
Sentenza n. 29/1962
Corte cost., sent. 27 marzo 1962, n. 29
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 29/1962
- Data di deposito
- 27 marzo 1962
- Data di decisione
- 22 marzo 1962
- Esito
- Non fondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Biagio Petrocelli
- Presidente
- CAPPI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1962:29
Norme oggetto del giudizio
- art. 630, comma 1, 1^ parte, codice di procedura penale 1930
- art. 136, codice penale
- art. 135, codice penale
- art. 586, ultimo co., codice di procedura penale 1930
Parametri
Massime
Massima n. 1487
La norma dell'art. 630, primo comma, prima parte, del codice di procedura penale che, nella materia degli incidenti di esecuzione, prevede la nomina del difensore di ufficio per i soli interessati ammessi al gratuito patrocinio, e non anche per gli altri soggetti quando questi non abbiano provveduto alla nomina di un difensore di fiducia, non viola il principio, sancito dall'art. 24 della Costituzione, del diritto alla difesa, il quale non si risolve nella necessita' dell'assistenza del difensore.
Massima n. 1488
L'istituto della conversione della pena pecuniaria in pena detentiva per insolvibilita' del condannato risponde all'esigenza di assicurare la inderogabilita' della pena e non lede il principio della uguaglianza dei cittadini. Pertanto, gli artt. 135 e 136 del codice penale e 586, ultimo comma, del codice di procedura penale non sono in contrasto con l'art. 3 della Costituzione. Tali norme non sono in contrasto neanche con gli artt. 2 e 13 della Costituzione, in quanto l'art. 2, nel riconoscere e garantire il genere, i diritti inviolabili dell'uomo, necessariamente si riporta alle norme successive in cui tali diritti sono particolarmente previsti, e l'art. 13 riguarda la tutela contro le restrizioni arbitrarie della liberta' personale, tra le quali non puo' annoverarsi la carcerazione a seguito di conversione della pena pecuniaria, eseguita per atto motivato dell'autorita' giudiziaria e nei casi e modi previsti dalla legge.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara non fondate le questioni, sollevate con ordinanza del Pretore di Cantù del 17 dicembre 1960, sulla legittimità costituzionale dell'art. 630, primo comma, del Codice di procedura penale, in riferimento all'art. 24, secondo comma, della Costituzione; e degli artt. 135, 136 del Codice penale, 586, ultimo comma, del Codice di procedura penale, in riferimento agli artt. 2, 3 e 13, primo comma, della Costituzione.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 22 marzo 1962.
GIUSEPPE CAPPI - GASPARE AMBROSINI -
MARIO COSATTI - FRANCESCO PANTALEO
GABRIELI - GIUSEPPE CASTELLI AVOLIO -
ANTONINO PAPALDO - NICOLA JAEGER -
GIOVANNI CASSANDRO - BIAGIO
PETROCELLI - ANTONIO MANCA - ALDO
SANDULLI - GIUSEPPE BRANCA - MICHELE
FRAGALI - COSTANTINO MORTATI -
GIUSEPPE CHIARELLI.
Testo integrale
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