Corte costituzionale
Sentenza n. 110/1962
Corte cost., sent. 20 dicembre 1962, n. 110
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 110/1962
- Data di deposito
- 20 dicembre 1962
- Data di decisione
- 11 dicembre 1962
- Esito
- Non fondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Aldo Sandulli
- Presidente
- AMBROSINI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1962:110
Norme oggetto del giudizio
- art. 2, ultimo co., decreto del Presidente della Repubblica n. 460 del 11 luglio 1959
- art. 2, legge n. 459 del 10 luglio 1959
- art. 2, legge n. 451 del 10 luglio 1959
- art. 2, ultimo co., legge n. 459 del 10 luglio 1959
Parametri
Massime
Massima n. 1663
I decreti del Presidente della Repubblica di concessione di amnistia ed indulto, sono da considerare atti aventi forza di legge, come tali suscettibili del sindacato della Corte costituzionale. Trattasi, infatti, di decreti legislativi, e cio' sia perche' essi sono emanati in base ad un atto del Parlamento che ha natura e contenuto di legge di delegazione, sia perche' sono destinati ad operare nel campo dei reati e delle pene, che la Costituzione riserva alla legge, sia, infine, perche' la formula dell'art. 79 e' il risultato della elaborazione e semplificazione (non innovativa sul punto) di un testo, nel quale i provvedimenti di questione venivano espressamente indicati col nome di "decreti legislativi".
Massima n. 1664
Non tanto e non soltanto dall'impiego, nell'art. 79 Cost., del concetto di "delegazione", quanto dalle esigenze di tecnicismo e tempestivita' che ispirarono all'Assemblea costituente a disporre che i provvedimenti di amnistia e indulto non fossero adottati dalle Camere, ma su legge di delegazione di queste ultime, risulta che il citato articolo intese sicuramente consentire che attraverso i decreti legislativi di amnistia e indulto venisse esercitato un qualche potere di scelta. (Pertanto, non e' fondata la questione di legittimita' costituzionale dell'ultimo comma dell'art. 2 della legge 10 luglio 1959, n. 459, che al Presidente della Repubblica attribui' in materia di indulto un totale potere, ne' dell'ultimo comma dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1959, n. 460, col quale detto potere fu in concreto esercitato).
Massima n. 1665
Le leggi di delegazione previste dall'art. 79 della Costituzione devono contenere un'adeguata specificazione e delimitazione dei poteri conferiti. Indipendentemente dall'assimilabilita' di queste leggi con quelle di cui all'art. 76, tale necessita' discende da un principio fondamentale dell'ordinamento costituzionale vigente, in base al quale, nella materia riservata alla legge (come, appunto, quella dei reati e delle pene, dove operano i provvedimenti di amnistia e di indulto), il Parlamento, anche se gli e' consentito di conferire poteri ad altri organi od enti, non puo' operare tale conferimento se non con adeguata specificazione e delimitazione dei poteri delegati. Detta condizione non e' da ritenersi insussistente quando nella legge di delegazione sia contenuta la direttiva di una particolare ponderazione nella concessione dell'indulto per specificate figure di reato, tutte particolarmente ripugnanti alla coscienza sociale. Pertanto non e' fondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 2 della legge 10 luglio 1959, n. 459, la quale - avendo escluso espressamente dall'indulto i reati militari e finanziari e disposto che il potere di concessione dell'indulto venisse esercitato per la generalita' dei reati, nonche' fissato l'entita' massima della misura di clemenza e consentito al decreto di attuazione una possibilita' di esclusione dell'indulto limitata a pochissime figure di reato - ha sufficientemente specificato e delimitato il potere delegato. Cfr.: sentt. nn. 4/1957, 35/1961 e 48/1961, 5/1962 e 54/1962.
Massima n. 1666
Nulla esclude che il Parlamento, nel suo criterio politico, non sindacabile dalla Corte costituzionale, faccia uso del potere di delega con maggiore rigidita' per l'amnistia e con minore rigidita' per l'indulto. E', quindi, infondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 2, ultimo comma, della legge 10 luglio 1959, n. 459, che ebbe a fare trattamento diverso per l'amnistia e per l'indulto, lasciando al Governo un certo potere di scelta unicamente per quest'ultimo e non anche per la prima.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara non fondata la questione, sollevata con l'ordinanza indicata in epigrafe, relativa alla legittimità costituzionale dell'ultimo comma dell'art. 2 della legge 10 luglio 1959, n. 459, e dell'ultimo comma dell'art. 2 del D.P.R. 11 luglio 1959, n. 460, in riferimento all'art. 79 della Costituzione.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'11 dicembre 1962.
GASPARE AMBROSINI - GIUSEPPE CASTELLI
AVOLIO - ANTONINO PAPALDO - NICOLA
JAEGER - GIOVANNI CASSANDRO - ANTONIO
MANCA - ALDO SANDULLI - GIUSEPPE
BRANCA - MICHELE FRAGALI - COSTANTINO
MORTATI - GIUSEPPE CHIARELLI -
GIUSEPPE VERZÌ.
Testo integrale
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