Corte costituzionale
Sentenza n. 109/1962
Corte cost., sent. 20 dicembre 1962, n. 109
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 109/1962
- Data di deposito
- 20 dicembre 1962
- Data di decisione
- 11 dicembre 1962
- Esito
- Inammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Costantino Mortati
- Presidente
- AMBROSINI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1962:109
Norme oggetto del giudizio
- decreto del Presidente della Repubblica n. 2866 del 29 novembre 1952
- decreto del Presidente della Repubblica n. 1781 del 3 ottobre 1952
Parametri
- art. 23, legge n. 87 del 11 marzo 1953
- art. 77, Costituzione
- art. 42, Costituzione
- art. 76, Costituzione
Massime
Massima n. 1661
Secondo il vigente ordinamento del processo civile il giudice istruttore, mentre e' dotato di un ampio potere di ordinanza relativo alla raccolta di ogni specie di mezzi istruttori e, piu' generalmente, di tutti gli elementi che attengono allo svolgimento del processo, non ha competenza ad emettere provvedimenti decisori, che la legge ha riservato alla competenza del Collegio cui spetta pronunciare sulla causa. E poiche' la proposizione di una questione sulla legittimita' costituzionale di una legge o di atto ad essa equiparato richiede la valutazione, oltre che della non manifesta infondatezza della medesima, anche della sua rilevanza al fine della statuizione sul merito della controversia, e cio' importa l'esercizio di una attivita' la quale - pel fatto di rivolgersi alla ricerca ed all'interpretazione delle norme da applicare per la definizione della controversia stessa, e quindi alla delimitazione dell'ambito entro cui e' da contenere lo svolgimento del processo -, e' tale da interferire sull'attivita' di giudizio, che ha e deve avere il suo unico organo nel Collegio, ne deriva il giudice istruttore civile non e' legittimato a proporre alla Corte costituzionale una questione di legittimita' costituzionale.
Massima n. 1662
E' necessario tenere distinta l'indagine concernente la competenza a statuire sulla controversia di merito del giudice che ha sollevato la questione incidentale di legittimita' costituzionale - che e' irrilevante al fine della decisione della questione medesima, data l'indipendenza del giudizio di legittimita' costituzionale da quello di merito, per la diversita' dell'oggetto e della finalita' dell'uno e dell'altro - dall'indagine sulla legittimazione dell'organo a proporre la questione stessa, la quale se risolta negativamente, importa da parte della Corte costituzionale una declaratoria di inammissibilita'.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara inammissibile la questione proposta dal giudice istruttore presso il Tribunale di Grosseto con ordinanza 6 marzo 1961.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'11 dicembre 1962.
GASPARE AMBROSINI - MARIO COSATTI -
GIUSEPPE CASTELLI AVOLIO - ANTONINO
PAPALDO - NICOLA JAEGER - GIOVANNI
CASSANDRO - BIAGIO PETROCELLI -
ANTONIO MANCA - ALDO SANDULLI -
GIUSEPPE BRANCA - MICHELE FRAGALI -
COSTANTINO MORTATI - GIUSEPPE
CHIARELLI - GIUSEPPE VERZÌ.
Testo integrale
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