Corte costituzionale

Sentenza n. 109/1962

Corte cost., sent. 20 dicembre 1962, n. 109

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
109/1962
Data di deposito
20 dicembre 1962
Data di decisione
11 dicembre 1962
Esito
Inammissibilità
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Costantino Mortati
Presidente
AMBROSINI
ECLI
ECLI:IT:COST:1962:109

Norme oggetto del giudizio

  • decreto del Presidente della Repubblica n. 2866 del 29 novembre 1952
  • decreto del Presidente della Repubblica n. 1781 del 3 ottobre 1952

Parametri

Massime

Massima n. 1661

Secondo il vigente ordinamento del processo civile il giudice istruttore, mentre e' dotato di un ampio potere di ordinanza relativo alla raccolta di ogni specie di mezzi istruttori e, piu' generalmente, di tutti gli elementi che attengono allo svolgimento del processo, non ha competenza ad emettere provvedimenti decisori, che la legge ha riservato alla competenza del Collegio cui spetta pronunciare sulla causa. E poiche' la proposizione di una questione sulla legittimita' costituzionale di una legge o di atto ad essa equiparato richiede la valutazione, oltre che della non manifesta infondatezza della medesima, anche della sua rilevanza al fine della statuizione sul merito della controversia, e cio' importa l'esercizio di una attivita' la quale - pel fatto di rivolgersi alla ricerca ed all'interpretazione delle norme da applicare per la definizione della controversia stessa, e quindi alla delimitazione dell'ambito entro cui e' da contenere lo svolgimento del processo -, e' tale da interferire sull'attivita' di giudizio, che ha e deve avere il suo unico organo nel Collegio, ne deriva il giudice istruttore civile non e' legittimato a proporre alla Corte costituzionale una questione di legittimita' costituzionale.

Massima n. 1662

E' necessario tenere distinta l'indagine concernente la competenza a statuire sulla controversia di merito del giudice che ha sollevato la questione incidentale di legittimita' costituzionale - che e' irrilevante al fine della decisione della questione medesima, data l'indipendenza del giudizio di legittimita' costituzionale da quello di merito, per la diversita' dell'oggetto e della finalita' dell'uno e dell'altro - dall'indagine sulla legittimazione dell'organo a proporre la questione stessa, la quale se risolta negativamente, importa da parte della Corte costituzionale una declaratoria di inammissibilita'.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara inammissibile la questione proposta dal giudice istruttore presso il Tribunale di Grosseto con ordinanza 6 marzo 1961.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'11 dicembre 1962.

GASPARE AMBROSINI - MARIO COSATTI -

GIUSEPPE CASTELLI AVOLIO - ANTONINO

PAPALDO - NICOLA JAEGER - GIOVANNI

CASSANDRO - BIAGIO PETROCELLI -

ANTONIO MANCA - ALDO SANDULLI -

GIUSEPPE BRANCA - MICHELE FRAGALI -

COSTANTINO MORTATI - GIUSEPPE

CHIARELLI - GIUSEPPE VERZÌ.

Testo integrale

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