Corte costituzionale

Sentenza n. 1/1962

Corte cost., sent. 30 gennaio 1962, n. 1

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
1/1962
Data di deposito
30 gennaio 1962
Data di decisione
23 gennaio 1962
Esito
Illegittimità costituzionale
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Antonino Papaldo
Presidente
AMBROSINI
ECLI
ECLI:IT:COST:1962:1

Norme oggetto del giudizio

  • legge n. 1126 del 28 maggio 1936
  • art. 3, decreto luogotenenziale n. 1558 del 21 ottobre 1915
  • regio decreto legge n. 313 del 6 febbraio 1936
  • decreto luogotenenziale n. 1558 del 21 ottobre 1915
  • legge n. 114 del 6 marzo 1950

Parametri

Massime

Massima n. 1409

La costante giurisprudenza della Corte costituzionale sulla interpretazione dell'art. 3 della Costituzione e' nel senso che una diversita' di trattamento delle persone di fronte alla legge e' giustificata tutte le volte che il legislatore accerti, nella sua discrezionalita', una situazione diversa richiedente una particolare disciplina. Il D. Lgt. 21 ottobre 1915, n. 1558, e il R.D. legge 6 febbraio 1936, n. 313, convertito nella legge 28 maggio 1936, n. 1126, che escludono la responsabilita' dello Stato per infermita', lesioni o morte dei propri dipendenti per eventi di servizio, non hanno inteso attuare una particolare disciplina in vista di una particolare situazione, ma hanno voluto togliere ad una categoria di cittadini (i pubblici dipendenti) quei diritti che, quando lo Stato incorra in responsabilita', spettano a tutti gli altri. E vollero toglierli, fondamentalmente, per ragioni di economia e di protezione degli interessi dello Stato. I citati provvedimenti sono da ritenersi pertanto costituzionalmente illegittimi, perche' in contrasto con l'art. 3 della Costituzione.

Massima n. 1410

Per quanto ampia possa essere, in ipotesi, la sfera nella quale il legislatore puo' regolare i rapporti tra lo Stato ed i suoi dipendenti anche agli effetti della responsabilita' verso di essi, sarebbe in contrasto con il precetto fondamentale contenuto nell'art. 28 della Costituzione una legge che adottasse una disciplina tale da escludere in tutto, piu' o meno manifestamente, la responsabilita' stessa in conseguenza di danni riportati per eventi di servizio. Sono da ritenersi, pertanto, costituzionalmente illegittimi, perche' in contrasto con l'art. 28 della Costituzione, il D. Lgt. 21 ottobre 1915, n. 1558, e il R.D.L. 6 febbraio 1936, n. 313, convertito nella legge 28 maggio 1936, n. 1126, che in alcuni casi escludono ogni risarcimento di danni ed in altri offrono un trattamento che puo' rappresentare una mera apparenza di indennizzo.

Massima n. 1411

L'avvenuta abrogazione di una legge non e' di ostacolo all'esercizio del sindacato di legittimita' costituzionale della legge stessa. (Fattispecie: D. lgt. 21 ottobre 1915, n. 1558; R.D.L. 6 febbraio 1936, n. 313, convertito nella legge 28 maggio 1936, n. 1126, abrogato con legge 6 marzo 1950, n. 104).

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

pronunciando con unica sentenza nei procedimenti indicati in epigrafe:

dichiara l'illegittimità costituzionale del decreto luogotenenziale 21 ottobre 1915, n. 1558: "Interpretazione autentica della portata delle disposizioni vigenti in materia di pensioni privilegiate", e del regio decreto-legge 6 febbraio 1936, n. 313, convertito nella legge 28 maggio 1936, n. 1126: "Applicazione ai dipendenti civili e militari delle Amministrazioni dello Stato delle disposizioni concernenti il loro trattamento in conseguenza di infermità, lesioni o morte per eventi di servizio", in riferimento agli artt. 3 e 28 della Costituzione.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale Palazzo della Consulta, il 23 gennaio 1962.

GASPARE AMBROSINI - MARIO COSATTI -

FRANCESCO PANTALEO GABRIELI -

GIUSEPPE CASTELLI AVOLIO - ANTONINO

PAPALDO - NICOLA JAEGER - GIOVANNI

CASSANDRO - ANTONIO MANCA - ALDO

SANDULLI - GIUSEPPE BRANCA - MICHELE

FRAGALI - COSTANTINO MORTATI -

GIUSEPPE CHIARELLI.

Testo integrale

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