Corte costituzionale
Ordinanza n. 72/1962
Corte cost., ord. 26 giugno 1962, n. 72
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 72/1962
- Data di deposito
- 26 giugno 1962
- Data di decisione
- 7 giugno 1962
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Giuseppe Castelli Avolio
- Presidente
- AMBROSINI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1962:72
Norme oggetto del giudizio
- art. 15, disposizioni sulla legge in generale
- art. 10, comma 3, decreto del Presidente della Repubblica n. 818 del 26 aprile 1957
- art. 10, legge n. 55 del 20 febbraio 1958
Parametri
- art. 23, legge n. 87 del 11 marzo 1953
- art. 76, Costituzione
- art. 134, Costituzione
Massime
Massima n. 1588
La questione di legittimita' costituzionale e' rilevante per la decisione del giudizio di merito quando questo puo' effettivamente essere definito in base alla norma impugnata. Percio', deve la Corte ordinare la restituzione degli atti al giudice a quo qualora questi non abbia preliminarmente accertato che la norma impugnata e' applicabile al rapporto controverso. Conforme: 40/59.
Massima n. 1589
Le questioni di assorbimento, da parte di una nuova norma, della disposizione impugnata di illegittimita' o della sua assunta tacita abrogazione, implicano un accertamento e una dichiarazione che esulano dal controllo di legittimita' demandato alla Corte Costituzionale, trattandosi di questioni che vanno svolte e decise su un piano diverso e con diverso effetto. Pertanto, deve essere disposto il rinvio degli atti al giudice a quo perche' proceda al preliminare accertamento dell'applicabilita' del ius superveniens al rapporto controverso. (Nella specie, era stata sollevata - in riferimento all'art. 76 Cost. - questione di legittimita' costituzionale del terzo comma dell'art. 10 del D.P.R. 26 aprile 1957, n. 818, che non consentiva il computo dei contribuiti cosi' detti figurativi per il tempo del servizio militare, quando essi fossero stati computati e computabili per altri trattamenti pensionistici; disposizione successivamente assorbita da quella dell'art. 10 della legge 20 febbraio 1958, n. 55, da cui sarebbe stata tacitamente abrogata). V. sent. n. 1/1956.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
ordina che gli atti siano restituiti al Tribunale di Roma.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 7 giugno 1962.
GASPARE AMBROSINI - MARIO COSATTI -
FRANCESCO PANTALEO GABRIELI -
GIUSEPPE CASTELLI AVOLIO - ANTONINO
PAPALDO - NICOLA JAEGER - GIOVANNI
CASSANDRO - BIAGIO PETROCELLI -
ANTONIO MANCA - ALDO SANDULLI -
GIUSEPPE BRANCA - MICHELE FRAGALI -
COSTANTINO MORTATI - GIUSEPPE
CHIARELLI.
Testo integrale
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