Corte costituzionale

Ordinanza n. 72/1962

Corte cost., ord. 26 giugno 1962, n. 72

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Ordinanza
Numero
72/1962
Data di deposito
26 giugno 1962
Data di decisione
7 giugno 1962
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Giuseppe Castelli Avolio
Presidente
AMBROSINI
ECLI
ECLI:IT:COST:1962:72

Norme oggetto del giudizio

Parametri

Massime

Massima n. 1588

La questione di legittimita' costituzionale e' rilevante per la decisione del giudizio di merito quando questo puo' effettivamente essere definito in base alla norma impugnata. Percio', deve la Corte ordinare la restituzione degli atti al giudice a quo qualora questi non abbia preliminarmente accertato che la norma impugnata e' applicabile al rapporto controverso. Conforme: 40/59.

Massima n. 1589

Le questioni di assorbimento, da parte di una nuova norma, della disposizione impugnata di illegittimita' o della sua assunta tacita abrogazione, implicano un accertamento e una dichiarazione che esulano dal controllo di legittimita' demandato alla Corte Costituzionale, trattandosi di questioni che vanno svolte e decise su un piano diverso e con diverso effetto. Pertanto, deve essere disposto il rinvio degli atti al giudice a quo perche' proceda al preliminare accertamento dell'applicabilita' del ius superveniens al rapporto controverso. (Nella specie, era stata sollevata - in riferimento all'art. 76 Cost. - questione di legittimita' costituzionale del terzo comma dell'art. 10 del D.P.R. 26 aprile 1957, n. 818, che non consentiva il computo dei contribuiti cosi' detti figurativi per il tempo del servizio militare, quando essi fossero stati computati e computabili per altri trattamenti pensionistici; disposizione successivamente assorbita da quella dell'art. 10 della legge 20 febbraio 1958, n. 55, da cui sarebbe stata tacitamente abrogata). V. sent. n. 1/1956.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

ordina che gli atti siano restituiti al Tribunale di Roma.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 7 giugno 1962.

GASPARE AMBROSINI - MARIO COSATTI -

FRANCESCO PANTALEO GABRIELI -

GIUSEPPE CASTELLI AVOLIO - ANTONINO

PAPALDO - NICOLA JAEGER - GIOVANNI

CASSANDRO - BIAGIO PETROCELLI -

ANTONIO MANCA - ALDO SANDULLI -

GIUSEPPE BRANCA - MICHELE FRAGALI -

COSTANTINO MORTATI - GIUSEPPE

CHIARELLI.

Testo integrale

Di questa pronuncia LexTools pubblica massime, norme e dispositivo. Il testo integrale è sul sito della Corte costituzionale.

Testo e massime: Corte costituzionale, dati.cortecostituzionale.it, licenza CC BY-SA 3.0 IT (creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/it/). Impaginato da LexTools; il testo riprodotto resta sotto la stessa licenza. Fonti e licenze