Corte costituzionale
Ordinanza n. 118/1962
Corte cost., ord. 20 dicembre 1962, n. 118
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 118/1962
- Data di deposito
- 20 dicembre 1962
- Data di decisione
- 12 dicembre 1962
- Esito
- Manifesta infondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Antonino Papaldo
- Presidente
- AMBROSINI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1962:118
Norme oggetto del giudizio
- art. 4, decreto legge luogotenenziale n. 151 del 25 giugno 1944
- art. 4, decreto legislativo luogotenenziale n. 475 del 27 luglio 1945
Parametri
- art. 77, Costituzione
- disposizioni transitorie e finali, XV, Costituzione
- art. 70, Costituzione
- art. 76, Costituzione
Massime
Massima n. 1675
Con il decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151, non fu concessa al Governo una delega legislativa, ma gli furono attribuiti poteri straordinari di carattere legislativo, avuto riguardo alla particolare situazione in cui il Paese si trovava nel periodo precedente al referendum istituzionale ed alla formazione dell'Assemblea costituente. Questa ultima riconobbe poi la giustificazione storica e giuridica del sistema provvisorio, dichiarando nella disp. trans. XV della Costituzione, che con l'entrata in vigore della carta costituzionale il detto decreto legge "si ha per convertito in legge". (Nella specie la Corte Costituzionale ha dichiarato, pertanto, manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 4 del decreto legislativo luogotenenziale 27 luglio 1945, n. 475, sul "divieto di abbattimento di alberi di olivo", emanato in forza dell'art. 4 del decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151, in transitoria XV della Costituzione; questione gia' dichiarata non fondata con sentenza n. 85 del 1962). Cfr.: Sent. 103/1957, 46/1960, 85/1962, e Ord. 14/1961.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 4 del decreto legislativo luogotenenziale 27 luglio 1945, n. 475, in relazione all'art. 4 del decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151, e ordina la restituzione degli atti al Pretore di Scicli.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 12 dicembre 1962.
GASPARE AMBROSINI - GIUSEPPE CASTELLI
AVOLIO - ANTONINO PAPALDO - NICOLA
JAEGER - GIOVANNI CASSANDRO - BIAGIO
PETROCELLI - ANTONIO MANCA - ALDO
SANDULLI - GIUSEPPE BRANCA - MICHELE
FRAGALI - COSTANTINO MORTATI -
GIUSEPPE CHIARELLI - GIUSEPPE VERZÌ.
Testo integrale
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