Corte costituzionale

Ordinanza n. 104/1962

Corte cost., ord. 22 novembre 1962, n. 104

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Ordinanza
Numero
104/1962
Data di deposito
22 novembre 1962
Data di decisione
15 novembre 1962
Esito
Manifesta infondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Michele Fragali
Presidente
AMBROSINI
ECLI
ECLI:IT:COST:1962:104

Norme oggetto del giudizio

  • art. 285, comma 2, regio decreto n. 1175 del 14 settembre 1931
  • art. 149, regio decreto n. 3269 del 30 dicembre 1923
  • art. 145, comma 3, regio decreto n. 3269 del 30 dicembre 1923
  • art. 145, regio decreto n. 3269 del 30 dicembre 1923

Parametri

Massime

Massima n. 1641

La norma dichiarata costituzionalmente illegittima cessa di avere efficacia e non puo' avere applicazione dal giorno successivo alla pubblicazione della sentenza della Corte. Pertanto, va dichiarata manifestamente infondata con ordinanza la questione di legittimita' costituzionale relativa a una disposizione di legge che una precedente pronuncia della Corte abbia gia' riconosciuto illegittima. (Nella specie erano state riproposte - in riferimento agli artt. 3, 24 e 113 Cost. - le questioni di legittimita' costituzionale degli artt. 145, comma terzo, e 149 del r.d. 30 dicembre 1923, n. 3269, e dell'art. 285, secondo comma, del R.D. 14 settembre 1931, n. 1175, che riaffermavano il principio del "solve et repete" in tema di imposta di registro e di finanza locale). V. sent. n. 79 del 30 dicembre 1961 e 86 del 3 luglio 1962.

Massima n. 1642

Va dichiarata la manifesta infondatezza di una questione di legittimita' costituzionale nel caso in cui la medesima questione sia stata gia' ritenuta non fondata sotto gli stessi profili denunziati e non venga adotto alcun nuovo argomento tale da indurre la Corte a modificare la precedente giurisprudenza, essendosi limitato il giudice a quo a ripetere gli argomenti gia' puntualmente disattesi in ogni loro aspetto. (Manifesta infondatezza della questione di legittimita' costituzionale - sollevata in riferimento all'art. 113 Cost. - dell'art. 145, comma terzo, R.D. 30 dicembre 1923, n. 3269, il quale statuisce che il reclamo amministrativo non da' diritto alla sospensione degli atti esecutivi e che l'atto di opposizione in via giudiziaria sospende l'obbligo di pagamento solo in alcuni casi espressamente indicati, riaffermando cosi' il principio dell'esecutorieta' dell'atto amministrativo, cui e' del tutto estranea la regola del "solve et repete"). V. Sent. n. 86/1962.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale sollevate come in epigrafe.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 15 novembre 1962.

GASPARE AMBROSINI - MARIO COSATTI -

GIUSEPPE CASTELLI AVOLIO - ANTONINO

PAPALDO - NICOLA JAEGER - GIOVANNI

CASSANDRO - BIAGIO PETROCELLI -

ANTONIO MANCA - ALDO SANDULLI -

GIUSEPPE BRANCA - MICHELE FRAGALI -

COSTANTINO MORTATI - GIUSEPPE

CHIARELLI - GIUSEPPE VERZÌ.

Testo integrale

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