Corte costituzionale
Ordinanza n. 104/1962
Corte cost., ord. 22 novembre 1962, n. 104
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 104/1962
- Data di deposito
- 22 novembre 1962
- Data di decisione
- 15 novembre 1962
- Esito
- Manifesta infondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Michele Fragali
- Presidente
- AMBROSINI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1962:104
Norme oggetto del giudizio
- art. 285, comma 2, regio decreto n. 1175 del 14 settembre 1931
- art. 149, regio decreto n. 3269 del 30 dicembre 1923
- art. 145, comma 3, regio decreto n. 3269 del 30 dicembre 1923
- art. 145, regio decreto n. 3269 del 30 dicembre 1923
Parametri
Massime
Massima n. 1641
La norma dichiarata costituzionalmente illegittima cessa di avere efficacia e non puo' avere applicazione dal giorno successivo alla pubblicazione della sentenza della Corte. Pertanto, va dichiarata manifestamente infondata con ordinanza la questione di legittimita' costituzionale relativa a una disposizione di legge che una precedente pronuncia della Corte abbia gia' riconosciuto illegittima. (Nella specie erano state riproposte - in riferimento agli artt. 3, 24 e 113 Cost. - le questioni di legittimita' costituzionale degli artt. 145, comma terzo, e 149 del r.d. 30 dicembre 1923, n. 3269, e dell'art. 285, secondo comma, del R.D. 14 settembre 1931, n. 1175, che riaffermavano il principio del "solve et repete" in tema di imposta di registro e di finanza locale). V. sent. n. 79 del 30 dicembre 1961 e 86 del 3 luglio 1962.
Massima n. 1642
Va dichiarata la manifesta infondatezza di una questione di legittimita' costituzionale nel caso in cui la medesima questione sia stata gia' ritenuta non fondata sotto gli stessi profili denunziati e non venga adotto alcun nuovo argomento tale da indurre la Corte a modificare la precedente giurisprudenza, essendosi limitato il giudice a quo a ripetere gli argomenti gia' puntualmente disattesi in ogni loro aspetto. (Manifesta infondatezza della questione di legittimita' costituzionale - sollevata in riferimento all'art. 113 Cost. - dell'art. 145, comma terzo, R.D. 30 dicembre 1923, n. 3269, il quale statuisce che il reclamo amministrativo non da' diritto alla sospensione degli atti esecutivi e che l'atto di opposizione in via giudiziaria sospende l'obbligo di pagamento solo in alcuni casi espressamente indicati, riaffermando cosi' il principio dell'esecutorieta' dell'atto amministrativo, cui e' del tutto estranea la regola del "solve et repete"). V. Sent. n. 86/1962.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale sollevate come in epigrafe.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 15 novembre 1962.
GASPARE AMBROSINI - MARIO COSATTI -
GIUSEPPE CASTELLI AVOLIO - ANTONINO
PAPALDO - NICOLA JAEGER - GIOVANNI
CASSANDRO - BIAGIO PETROCELLI -
ANTONIO MANCA - ALDO SANDULLI -
GIUSEPPE BRANCA - MICHELE FRAGALI -
COSTANTINO MORTATI - GIUSEPPE
CHIARELLI - GIUSEPPE VERZÌ.
Testo integrale
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