Corte costituzionale
Sentenza n. 79/1961
Corte cost., sent. 30 dicembre 1961, n. 79
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 79/1961
- Data di deposito
- 30 dicembre 1961
- Data di decisione
- 21 dicembre 1961
- Esito
- Non fondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Aldo Sandulli
- Presidente
- CAPPI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1961:79
Norme oggetto del giudizio
- art. 6, comma 2, dell'All.E, legge n. 2248 del 20 marzo 1965
- art. 52, comma 2, II periodo, legge n. 762 del 19 giugno 1940
- art. 149, regio decreto n. 3269 del 30 dicembre 1923
- art. 24, legge n. 1424 del 25 settembre 1940
- art. 10, legge n. 540 del 25 giugno 1943
Parametri
- art. 136, Costituzione
- art. 9, norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale (16/3/1956 e s.m.)
- art. 30, comma 3, legge n. 87 del 11 marzo 1953
- art. 26, legge n. 87 del 11 marzo 1953
- art. 113, Costituzione
- art. 3, Costituzione
- art. 24, Costituzione
Massime
Massima n. 1405
Vedi: Sent. 24/1956 C.
Massima n. 1406
Vedi: Sent. 21/1961 B.
Massima n. 1407
Va chiesta e pronunciata la dichiarazione di illegittimita' costituzionale di quelle norme che, pur se ritenute applicative di un principio gia' dichiarato incostituzionale, abbiano, nel sistema, una propria vita giuridica. Sono, pertanto, da ritenersi in contrasto con gli artt. 3, 24 e 113 della Costituzione, perche' riaffermano la regola del "solve et repete" enunciata in via generale nell'art. 6, secondo comma, della legge 20 marzo 1865, n. 2248, all. E, gia' dichiarata incostituzionale con sentenza n. 21 del 1961: R.D. 30 dicembre 1923, n. 3269, art. 149; legge 19 giugno 1940, n. 762, art. 52, secondo periodo del secondo comma, e legge 25 settembre 1940, n. 1424, art. 24, terzo comma.
Massima n. 1408
Nessuna questione di illegittimita' puo' farsi in ordine a quelle norme che contengano un mero rinvio ad altre disposizioni, in quanto, se vengano meno queste ultime, e' lo stesso rinvio che viene a mancare. Non occorre, pertanto, dichiarare l'illegittimita' costituzionale, sia pure parziale, dell'art. 10 della legge 25 giugno 1943, n. 540, sulle imposte ipotecarie, poiche' esso fa rinvio, tra l'altro, alla regola del "solve et repete" enunciata dall'art. 149 della legge di registro.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
riunisce i quattro giudizi di legittimità costituzionale indicati in epigrafe;
dichiara manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale del secondo comma dell'art. 6 della legge 20 marzo 1865, n. 2248, all. E;
dichiara l'illegittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 3, 24, 113 della Costituzione:
- dell'art. 149 del R.D. 30 dicembre 1923, n. 3269;
- del secondo periodo del secondo comma dell'art. 52 della legge 19 giugno 1940, n. 762;
- del terzo comma dell'art. 24 della legge 25 settembre 1940, n. 1424.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 22 dicembre 1961.
GIUSEPPE CAPPI - GASPARE AMBROSINI -
MARIO COSATTI - FRANCESCO PANTALEO
GABRIELI - GIUSEPPE CASTELLI AVOLIO -
NICOLA JAEGER - GIOVANNI CASSANDRO -
ANTONIO MANCA - ALDO SANDULLI -
GIUSEPPE BRANCA - MICHELE FRAGALI -
COSTANTINO MORTATI - GIUSEPPE
CHIARELLI.
Testo integrale
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