Corte costituzionale

Sentenza n. 79/1961

Corte cost., sent. 30 dicembre 1961, n. 79

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
79/1961
Data di deposito
30 dicembre 1961
Data di decisione
21 dicembre 1961
Esito
Non fondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Aldo Sandulli
Presidente
CAPPI
ECLI
ECLI:IT:COST:1961:79

Norme oggetto del giudizio

  • art. 6, comma 2, dell'All.E, legge n. 2248 del 20 marzo 1965
  • art. 52, comma 2, II periodo, legge n. 762 del 19 giugno 1940
  • art. 149, regio decreto n. 3269 del 30 dicembre 1923
  • art. 24, legge n. 1424 del 25 settembre 1940
  • art. 10, legge n. 540 del 25 giugno 1943

Parametri

Massime

Massima n. 1405

Vedi: Sent. 24/1956 C.

Massima n. 1406

Vedi: Sent. 21/1961 B.

Massima n. 1407

Va chiesta e pronunciata la dichiarazione di illegittimita' costituzionale di quelle norme che, pur se ritenute applicative di un principio gia' dichiarato incostituzionale, abbiano, nel sistema, una propria vita giuridica. Sono, pertanto, da ritenersi in contrasto con gli artt. 3, 24 e 113 della Costituzione, perche' riaffermano la regola del "solve et repete" enunciata in via generale nell'art. 6, secondo comma, della legge 20 marzo 1865, n. 2248, all. E, gia' dichiarata incostituzionale con sentenza n. 21 del 1961: R.D. 30 dicembre 1923, n. 3269, art. 149; legge 19 giugno 1940, n. 762, art. 52, secondo periodo del secondo comma, e legge 25 settembre 1940, n. 1424, art. 24, terzo comma.

Massima n. 1408

Nessuna questione di illegittimita' puo' farsi in ordine a quelle norme che contengano un mero rinvio ad altre disposizioni, in quanto, se vengano meno queste ultime, e' lo stesso rinvio che viene a mancare. Non occorre, pertanto, dichiarare l'illegittimita' costituzionale, sia pure parziale, dell'art. 10 della legge 25 giugno 1943, n. 540, sulle imposte ipotecarie, poiche' esso fa rinvio, tra l'altro, alla regola del "solve et repete" enunciata dall'art. 149 della legge di registro.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

riunisce i quattro giudizi di legittimità costituzionale indicati in epigrafe;

dichiara manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale del secondo comma dell'art. 6 della legge 20 marzo 1865, n. 2248, all. E;

dichiara l'illegittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 3, 24, 113 della Costituzione:

- dell'art. 149 del R.D. 30 dicembre 1923, n. 3269;

- del secondo periodo del secondo comma dell'art. 52 della legge 19 giugno 1940, n. 762;

- del terzo comma dell'art. 24 della legge 25 settembre 1940, n. 1424.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 22 dicembre 1961.

GIUSEPPE CAPPI - GASPARE AMBROSINI -

MARIO COSATTI - FRANCESCO PANTALEO

GABRIELI - GIUSEPPE CASTELLI AVOLIO -

NICOLA JAEGER - GIOVANNI CASSANDRO -

ANTONIO MANCA - ALDO SANDULLI -

GIUSEPPE BRANCA - MICHELE FRAGALI -

COSTANTINO MORTATI - GIUSEPPE

CHIARELLI.

Testo integrale

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