Corte costituzionale
Sentenza n. 68/1961
Corte cost., sent. 22 dicembre 1961, n. 68
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 68/1961
- Data di deposito
- 22 dicembre 1961
- Data di decisione
- 5 dicembre 1961
- Esito
- Non fondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
- Relatore
- Mario Cosatti
- Presidente
- AMBROSINI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1961:68
Norme oggetto del giudizio
- legge della Regione autonoma Trentino Alto Adige n. 27 del 9 novembre 1960
- art. 105, regio decreto n. 1265 del 27 luglio 1934
- decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 1430 del 28 novembre 1947
- decreto del Presidente della Repubblica n. 307 del 18 febbraio 1958
- decreto del Presidente della Repubblica n. 688 del 8 agosto 1959
Parametri
- art. 4, statuto regione Trentino Alto Adige
- art. 12, statuto regione Trentino Alto Adige
- art. 11, statuto regione Trentino Alto Adige
- art. 5, statuto regione Trentino Alto Adige
- art. 97, ultimo co., Costituzione
- art. 10, Costituzione
- art. 82, statuto regione Trentino Alto Adige
- art. 3, Costituzione
- art. 6, Costituzione
- art. 2, statuto regione Trentino Alto Adige
- art. 85, statuto regione Trentino Alto Adige
- art. 70, decreto del Presidente della Repubblica n. 574 del 30 giugno 1951
- art. 71, decreto del Presidente della Repubblica n. 574 del 30 giugno 1951
- art. 84, statuto regione Trentino Alto Adige
- art. 54, statuto regione Trentino Alto Adige
- art. 69, decreto del Presidente della Repubblica n. 574 del 30 giugno 1951
Massime
Massima n. 1367
I principi dell'ordinamento giuridico non si identificano con i principi fissati dalle leggi dello Stato per singoli settori e per singole materie. Nel sistema adottato negli Statuti speciali per il Trentino-Alto Adige e per la Sardegna i principi dell'ordinamento giuridico costituiscono limiti alla potesta' legislativa primaria (artt. 4 e 11 Statuto Trentino-Alto Adige; art. 3 Statuto Sardegna); i principi stabiliti dalle leggi dello Stato rappresentano, invece, limiti alla potesta' legislativa secondaria (artt. 5 e 12 Statuto Trentino-Alto Adige, onde e' consentito alla Regione, alla quale e' attribuita legislazione primaria in materia di assistenza sanitaria e ospedaliera (art. 4, n. 12 dello Statuto), di emanare in quel settore disposizioni in ordine a particolari sue situazioni ed esigenze. (Nella specie la Corte costituzionale ha dichiarato non fondata la questione di legittimita' costituzionale, sollevata dalla Provincia di Bolzano, della legge regionale 9 novembre 1960, n. 27, concernente "conferimento (senza concorso) delle farmacie della Provincia di Bolzano gestite provvisoriamente da piu' di cinque anni" in riferimento all'art. 4 dello Statuto speciale).
Massima n. 1368
Il principio contenuto nell'art. 97, ultimo comma, della Costituzione, per il quale agli impieghi nelle pubbliche Amministrazioni si accede mediante concorso, non puo' essere invocato a proposito della autorizzazione ad aprire ed esercitare una farmacia, perche', comunque si voglia qualificare l'assegnazione di farmacia, devesi riconoscere che essa non costituisce conferimento di impiego nella pubblica Amministrazione. Le farmacie, infatti, nonostante il carattere pubblicistico della loro disciplina, determinato da esigenze inerenti alla tutela sanitaria, restano imprese private sia pure sottoposte a rigorosi controlli. (Nella specie, la Corte costituzionale ha dichiarato non fondata la questione di legittimita' costituzionale, sollevata dalla Provincia di Bolzano, della legge regionale 9 novembre 1960, n. 27, concernente "conferimento, senza concorso, delle farmacie della Provincia di Bolzano gestite provvisoriamente da piu' di cinque anni", in riferimento all'art. 97, ultimo comma, della Costituzione.
Massima n. 1369
La legge regionale 9 novembre 1960, n. 27 concernente il conferimento, senza concorso, delle farmacie della Provincia di Bolzano ai farmacisti che le gestiscono in base ad autorizzazione provvisoria da almeno cinque anni, non ha carattere retroattivo, in quanto essa stabilisce presupposti e condizioni per la sua futura applicazione. E', pertanto, infondata la censura sollevata dalla difesa della Provincia di Bolzano secondo la quale tale legge sarebbe viziata da illegittimita' costituzionale perche' retroattiva.
Massima n. 1370
L'art. 10 della Costituzione non si riferisce a singoli impegni assunti dallo Stato in campo internazionale, (e tale e' l'Accordo De Gasperi-Gruber reso esecutivo in Italia), ma solo alle norme del diritto internazionale generalmente riconosciute. Cfr.: 32/1960 B.
Massima n. 1371
L'Accordo De Gasperi-Gruber stabilisce il principio dell'uso su base di parita' delle lingue italiana e tedesca, con riferimento testuale alle pubbliche Amministrazioni, ai documenti ufficiali e alla nomenclatura topografica, nonche' il principio di eguaglianza di diritto per l'ammissione ai pubblici uffici. Tali principi non sono estensibili a settori o rapporti diversi da quelli indicati e, pertanto, non sono applicabili alla attivita' farmaceutica la quale ha natura di attivita' privata, anche se sottoposta a rigorosa disciplina. (Nella specie, la Corte ha ritenuto che la legge regionale 9 novembre 1960, n. 27, concernente "conferimento, senza concorso, delle farmacie della Provincia di Bolzano, gestite provvisoriamente da piu' di cinque anni", non comporta violazione dei principi sanciti dall'Accordo De Gasperi-Gruber).
Massima n. 1372
La legge regionale 9 novembre 1960, n. 27, concernente "conferimento delle farmacie della Provincia di Bolzano gestite provvisoriamente da piu' di cinque anni" non comporta la violazione degli artt. 3 e 6 della Costituzione e 2 e 82 dello Statuto speciale che sanciscono rispettivamente i principi della eguaglianza dei cittadini senza distinzione di lingua, della tutela delle minoranze linguistiche, della parita' dei diritti dei cittadini, qualunque sia il gruppo linguistico al quale appartengono, o del principio di parita' tra i gruppi linguistici. La legge impugnata, infatti, non prende in considerazione i gruppi linguistici come tali, ne' i singoli interessi in rapporto alla lingua da essi parlata. La legge si riferisce a situazioni obiettive determinate da ragioni contingenti e particolari; muovendo dal presupposto di fatto che per vari anni nella Provincia di Bolzano non e' stato possibile bandire concorsi farmaceutici, tende ad assicurare una definitiva sistemazione a farmacisti che, indipendentemente da qualsiasi riferimento ai gruppi linguistici di appartenenza, hanno svolto, in base ad assegnazione provvisoria, la loro opera per lungo periodo di tempo. Cosi' provvedendo il legislatore regionale non ha inteso dettare norme di privilegio nei riguardi di determinati soggetti, ma ha preso in considerazione, con apprezzamento discrezionale, peraltro non censurabile in questa sede, circostanze e situazioni particolari, valutate nei riguardi non dei singoli farmacisti, ma di tutti gli appartenenti alla categoria di tali professionisti esercenti da tempo nella Provincia di Bolzano.
Massima n. 1373
Le disposizioni degli artt. 54, 84 e 85 dello Statuto, nonche' degli artt. 69-71 D.P.R. 30 giugno 1951, n. 574, contenente norme di attuazione dello Statuto medesimo, riguardano materie del tutto estranee all'attivita' farmaceutica. Esse, infatti, riguardano l'organizzazione della pubblica Amministrazione e i rapporti tra questa e i cittadini e non sono, quindi, riferibili alle farmacie, le quali, sebbene sottoposte a varie forme di disciplina e di vigilanza, conservano pur sempre il carattere di privata attivita'. E', pertanto, infondata la questione di legittimita' costituzionale della legge regionale 9 novembre 1960, n. 27, concernente "conferimento delle farmacie della Provincia di Bolzano, gestite provvisoriamente da piu' di cinque anni" in riferimento agli artt. 54, 84 e 85 dello Statuto speciale.
Massima n. 1374
Nei giudizi pendenti dinanzi alla Corte costituzionale (nella specie: in un giudizio di legittimita' costituzionale di legge regionale promosso in via principale dalla Provincia) possono essere sollevate in via incidentale questioni relative alla legittimita' costituzionale delle leggi da applicare, purche' tali questioni abbiano carattere strumentale, nel senso che la loro soluzione sia indispensabile per la decisione della questione principale. La questione di incostituzionalita' delle norme di attuazione emanate con i decreti del Presidente della Repubblica 18 febbraio 1958, n. 307, in materia di assistenza sanitaria e ospedaliera, ed 8 agosto 1959, n. 688, in materia di uso della lingua, (questione sollevata in via subordinata dalla difesa della Provincia di Bolzano nel corso del giudizio di legittimita' costituzionale della legge regionale 9 novembre 1960, n. 27, promosso in via principale dalla Provincia medesima), e' manifestamente infondata perche' l'esame delle norme di attuazione sopra richiamate non si pone con carattere strumentale per risolvere la questione principale di legittimita' costituzionale.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
respinge l'eccezione pregiudiziale proposta dall'Avvocatura generale dello Stato;
dichiara manifestamente infondata l'eccezione di incostituzionalità, proposta dalla difesa della Provincia di Bolzano, dei decreti del Presidente della Repubblica 18 febbraio 1958, n. 307, e 8 agosto 1959, n. 688, contenenti norme di attuazione dello Statuto per la Regione Trentino-Alto Adige rispettivamente in materia di assistenza sanitaria e ospedaliera e in materia di uso della lingua tedesca;
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale della legge della Regione Trentino-Alto Adige 9 novembre 1960, n. 27, concernente "conferimento delle farmacie della Provincia di Bolzano gestite provvisoriamente da più di cinque anni", in riferimento agli artt. 2, 4, 54, 82, 84 e 85 dello Statuto speciale per la Regione e agli artt. 3, 6 e 10 della Costituzione;
respinge, in conseguenza, il ricorso del Presidente della Giunta provinciale di Bolzano.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 5 dicembre 1961.
GASPARE AMBROSINI - MARIO COSATTI -
FRANCESCO PANTALEO GABRIELI -
GIUSEPPE CASTELLI AVOLIO - ANTONINO
PAPALDO - NICOLA JAEGER - GIOVANNI
CASSANDRO - ANTONIO MANCA - ALDO
SANDULLI - GIUSEPPE BRANCA - MICHELE
FRAGALI - COSTANTINO MORTATI -
GIUSEPPE CHIARELLI.
Testo integrale
Per le sentenze della Corte costituzionale anteriori al 2025 LexTools pubblica massime, norme e dispositivo. Il testo integrale è sul sito della Corte costituzionale.
Testo e massime: Corte costituzionale, dati.cortecostituzionale.it, licenza CC BY-SA 3.0 IT (creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/it/). Impaginato da LexTools; il testo riprodotto resta sotto la stessa licenza. Fonti e licenze